SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET – LEGGE 06/02/2006 n.38
LEGGE 6
febbraio 2006, n. 38
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA
PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO INTERNET
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E
LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1. All’articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai
seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a curo 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di
per-sona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della
reclusione da due a cinque anni.
Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto
si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due
terzi".
Art. 2.
1. All’articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, utilizzando minori
degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
curo 25.822 a curo 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" è inserita la seguente: ",
diffonde";
c)il quarto comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, al di fuori delle
ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a
titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal terzo e
dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità".
Art. 3.
1. L’articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater. – (Detenzione di materiale pornografico). – Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non ecce-dente i due terzi ove il materiale
detenuto sia di ingente quantità".
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall’articolo 3
della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli
articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la
cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
Art. 5.
1. All’articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al
primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da
minori".
Art. 6.
1. All’articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) non ha compiuto
gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche
adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza";
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Al di fuori delle ipotesi
previste dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni".
Art. 7.
1. All’articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente:
"diciotto";
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal
di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o
che abbia con esso una relazione di convivenza".
Art. 8.
1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla linea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o
l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale";
b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le
seguenti: "o circostanza aggravante";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies,
comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole
di ogni ordine e grado nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in
altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
Art. 9.
1. All’articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono
sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater l,".
Art. 10.
1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all’articolo 600-quater 1,";
b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti:
"anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater l,".
Art. 11.
1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono inserite le
seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e
terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater,
secondo comma, 600-quater l, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonchè 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale,".
Art. 12.
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo
le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter,
commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,".
2. All’articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l)
è inserita la seguente:
"l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli
articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se
relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater. l del
medesimo codice;".
Art. 13.
1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale,
dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo
codice".
Art. 14.
1. All’articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al
materiale porno-grafico di cui all’articolo 600-quater.l,".
2. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,".
3. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater 1,".
Art. 15.
1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "articoli 575," sono
inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies," e dopo le parole:
"dagli articoli 609-bis," sono inserite le seguenti: "609-ter,".
Art. 16.
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1,".
2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo le parole: "600-quater" sono inserite le seguenti: ", anche se relativi al
materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1,".
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si
applicano anche quando i delitti di cui all’articolo 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale
pornografico di cui all’articolo 600-quater.l del medesimo codice.
Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in
Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di
inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei
documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo ….. della legge n…. – La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali
illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro
6.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività
produttive.
Art. 18.
1. All’articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono
inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
all’articolo 600-quater.1 dello stesso codice,".
CAPO II.
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19
1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 14-bis. – (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla
rete INTERNET)
1. Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo
14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di
raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia
stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla
pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente
l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti
di comunicazione, nonchè i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi
paga-menti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di
polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni
dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato,
nonchè i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono
inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti.
Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla
pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano
nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale
di cui all’articolo 17, comma I.
Art. 14-ter. – (Obblighi per fornitori dei servizi della società
dell’informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica
sono obb



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