TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA – DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28/11/2005 n.300


LEGGE 6
febbraio 2006 n. 37


 


pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006)




MODIFICHE ALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112, IN MATERIA DI
TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112

1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e
promuovere»;

b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è
inserito il seguente periodo: «è comunque vietata ogni forma di comunicazione
pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei
programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie
immediatamente precedenti e successive»;

c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari
e spot,» sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si
esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione»;

e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689.» è inserito il seguente periodo: «In caso di violazione
delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e
non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della
legge n. 223 del 1990»;

f) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma
28 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso
assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni
qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in
campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., nonchè delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione.» è pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5
maggio 2004.

Note all’art. 1:

– Il testo dell’art. 10 della legge n. 112 del 2004, cosi’ come modificato dalla
presente legge, è il seguente:

«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). – 1. Fermo
restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei
minori e in particolare delle norme contenute nell’art. 8, comma 1, e nell’art.
15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono
osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal
Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002.
Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresi’ tenute a garantire, anche secondo
quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00
alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra
forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. è comunque vietata ogni
forma di comunicazione pubblicitaria come oggetto bevande contenenti alcool
all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni
pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono
essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in
particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di
manifestazioni sportive.

3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è
disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si
esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione.

4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,
e di cui ai commi da 10 a 13 dell’art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’art. 1,
comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in
materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive
modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera
l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e
indipendentemente dall’azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del
codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la
emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le
sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3
dell’art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate
dai commi 1 e 2 dell’art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle
sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura
ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 31
della legge n. 223 del 1990. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto
organizzativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di
personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3
dell’art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di
violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.

7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei
minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla
Commissione parlamentare per l’infanzia di’ cui alla legge 23 dicembre 1997, n.
451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua
competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare
riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali
segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma
28 dell’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata
un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate
nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo
familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilità.

8. All’art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo,
è inserito il seguente: «E altresi’ vietata la pubblicazione di elementi che
anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti
minorenni».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione
di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di
buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’art.
2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai
minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo
minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

https://www.litis.it

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