Concorrenza. Vendita sottocosto da condannare se finalizzata ad eliminare la concorrenza – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 1636 del 26/01/2006


CONCORRENZA ” CORRETTEZZA PROFESSIONALE ”
DUMPING INTERNO

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non
immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di
cui all’art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia
un’impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga
barriere all’ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente
abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili
prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi
approfittando della situazione di monopolio cosi’ venutasi a determinare.

 


Allegato Pdf
:
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I,

Sentenza n. 1636
del 26/01/2006 (Presidente G. Marziale, Relatore R.
Rordorf)

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