Utilizzabile nel giudizio abbreviato la registrazione di colloqui tra la POlizia e persone informate dei fatti – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 2829 del 24/01/2006
PROVE ” PERSONA INFORMATA SUI FATTI ”
REGISTRAZIONE DEL COLLOQUIO CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA ” UTILIZZABILITA’.
La registrazione di colloqui tra la polizia
giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico e quindi non soggiace alla disciplina degli
artt. 266 e seguenti c.p.p., perchè proviene da uno dei soggetti che ha
partecipato alla conversazione. Essa integra una modalità di documentazione
fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in
modo occulto, perchè la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni ma non la loro riservatezza. Ne consegue che la prova cosi’
documentata, se confligge con il divieto probatorio di cui all’art. 195, comma
4, c.p.p. nel giudizio dibattimentale, risulta pienamente utilizzabile, invece,
nel giudizio abbreviato, perchè in quest’ultimo l’imputato accetta che siano
valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra
le parti.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE PENALE, Sezione II,
Sentenza n. 2829 del 24/01/2006 (Presidente A. Rizzo, Relatore C. Podo)



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