Processo civile. Revocazione delle sentenza della cassazione e contrasto di giudicati – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 77 del 24/02/2006
PROCESSO CIVILE ” REVOCAZIONE DELLE SENTENZE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE ” CONTRASTO DI GIUDICATI
E’ manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 391-bis c.p.c., sollevata dalla Corte di
cassazione – in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. – nella parte in
cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla stessa Corte nel caso
previsto dall’art. 395, primo comma, numero 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato un’insufficienza di motivazione nell’ordinanza di
rimessione, tale da non consentire il controllo sulla rilevanza della questione
nel giudizio a quo. In particolare, secondo la Corte, il giudice rimettente ” in
presenza di una costante giurisprudenza di legittimità per la quale, in ipotesi
di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest’ultimo
non sia stato sottoposto a revocazione – non ha motivato in ordine all’interesse
della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di condanna di
ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza che, secondo la
regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti fra le parti in
caso di accoglimento della domanda proposta.
CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 77 del 24/02/2006
(Presidente A. Marini – Relatore A. Finocchiaro)
RITENUTO
che la Corte di cassazione, nel corso del giudizio promosso dal Comune di
Agrigento per la revocazione della sentenza n. 16282 del 29 ottobre 2003, dello
stesso Supremo Collegio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 391-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non
prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso
previsto dall’art. 395, primo comma, numero 5 del codice di procedura civile,
per violazione dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che, come il giudice rimettente espone, con la predetta pronuncia, resa
all’udienza dell’8 aprile 2003, e pubblicata il 29 ottobre 2003, il Comune di
Agrigento era stato condannato a corrispondere a Carmela Salamone l’importo di €
55.563,54 a titolo di indennità di espropriazione, mentre già con sentenza n.
14109, resa alla stessa udienza, ma pubblicata il 23 settembre 2003, il medesimo
Comune era stato condannato a versare alla Salamone, allo stesso titolo, la
somma di € 60.022,50, oltre all’indennità di occupazione dello stesso fondo,
pari agli interessi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna annualità;
che il Comune di Agrigento, premesso che ricorreva un’ipotesi di litispendenza,
e che il giudice della sentenza n. 16282 avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la
violazione del principio del ne bis in idem, ricorreva per revocazione contro
tale sentenza, deducendo, con un primo motivo di doglianza, che la Cassazione
avrebbe dovuto cassare senza rinvio la sentenza di merito, versandosi in un caso
di impromovibilità o improseguibilità del secondo giudizio, per ragioni di
ordine pubblico processuale inerenti al rispetto del ne bis in idem; e con un
secondo motivo, che la Cassazione non avrebbe rilevato il giudicato esterno, ben
rilevabile anche nel giudizio di legittimità, sollevando, in via subordinata,
la questione di legittimità costituzionale, alternativamente, degli artt. 324 o
391-bis cod. proc. civ.: il primo nella parte in cui non prevede la
rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, ed il secondo, in relazione
all’art. 395 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocabilità
delle sentenze di cassazione in contrasto con altra sentenza avente autorità di
giudicato, e non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio
della revocazione, quello della mancata applicazione delle eccezioni rilevabili
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
che, secondo il giudice rimettente, nessuna delle due ragioni che sostengono il
ricorso sono idonee a consentire la revocazione proposta ex art. 391-bis cod.
proc. civ., in relazione all’art. 395, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.,
poichè la giurisprudenza di legittimità è nel senso di considerare
inammissibile il ricorso fondato sul preteso omesso rilievo del giudicato;
che il ricorso neppure potrebbe essere accolto sotto il profilo della violazione
dell’art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per contrasto con altra sentenza
avente autorità di giudicato, cosi’ come lo stesso giudice assume essergli
stato inequivocabilmente richiesto con un terzo motivo di ricorso;
che il ricorso proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile, se non fosse
stata posta una pregiudiziale di costituzionalità, che è da considerare
rilevante nel giudizio a quo;
che la controversia non potrebbe trovare altra soluzione, restando cosi’
consacrate due soluzioni difformi sull’entità della somma riconosciuta per lo
stesso titolo, reso sulla medesima res litigiosa, in palese violazione del
principio del ne bis in idem;
che le modalità, pressochè contestuali, con cui si sono formate le due cose
giudicate, induce a formulare meglio l’istanza di rimessione alla Consulta nel
senso di chiedere uno scrutinio di costituzionalità dell’art. 391-bis cod.
proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla
Corte di cassazione nel caso previsto dall’art. 395, primo comma, numero 5, cod.
proc. civ., in relazione all’art. 24, secondo comma, della Costituzione;
che, con l’art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ” osserva il giudice a
quo ” si è estesa, attraverso l’introduzione dell’art. 391-bis cod. proc. civ.,
l’invocabilità del vizio revocatorio, limitata pero’ all’errore di fatto;
che con tale previsione ” secondo il collegio rimettente ” il legislatore ha
evidentemente ritenuto di ovviare ad ogni possibilità di situazione
incongruente, ma non si è posto il problema della possibilità di contrasto tra
giudicati nascenti dalle decisioni adottate dalla Suprema Corte che si sia
avvalsa dei poteri di cui all’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., alle
quali, dunque, non è estensibile la previsione di cui al numero 5 dell’art. 395
cod. proc. civ.;
che tale eventualità, pur rara a verificarsi, non puo’ essere esclusa quando,
come nella specie, entrambe le sentenze siano il risultato di una decisione
della Suprema Corte nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., sia pure
sulla base di accertamenti di fatto già cristallizzati nelle sentenze
impugnate, ma senza piena consapevolezza dell’identità delle controversie in
corso di decisione;
che nei precedenti in cui la Suprema Corte ha escluso la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’estensione del
vizio revocatorio anche alle ipotesi del contrasto fra giudicati, i problemi
profilati dalle parti concernevano questioni pregiudicanti la decisione di
merito, non questioni riguardanti la perfetta identità della res litigiosa,
decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.;
che la questione va ora ripensata, secondo il collegio rimettente, con riguardo
alle sentenze rese dalla Cassazione nel caso previsto dall’art. 395, primo
comma, numero 5, cod. proc. civ., specie quando vi sia stata decisione della
causa nel merito, con riferimento al parametro costituzionale di cui all’art.
24, secondo comma, Costituzione, che costituisce presidio del divieto del ne bis
in idem e dello stesso principio di razionalità normativa, in riferimento
all’antinomia costituita dall’esistenza di due concrete regulae iuris per la
stessa controversia;
che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1986, stabili’ che
il diritto di difesa risulterebbe gravemente offeso se l’errore di fatto, come
descritto dall’art. 395, numero 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di
emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta la funzione di
nomofilachia, anche perchè l’indagine cognitoria cui dà luogo il numero 4
dell’art. 360 del codice di rito non sarebbe diversa da quella compiuta da ogni
giudice di merito allorchè esamina la ritualità degli atti del processo
sottoposto al suo esame;
che tali considerazioni, ad avviso del collegio rimettente, acquistano peso
ancor maggiore con la possibilità riconosciuta alla Corte di cassazione, con la
novella del 1990, di decidere la causa con poteri sostitutivi del giudice di
merito;
che l’intervento richiesto non sarebbe contraddistinto ” come, invece, ritenuto
dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 305 del 2001 ” da un grado di
manipolatività elevato, tale da investire un intero sistema di norme, e meno
che mai sarebbe tale da coinvolgere un insieme di disposizioni riservato al
legislatore.
CONSIDERATO
che la Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell’art.
391-bis del codice di procedura civile là dove non prevede la revocazione di
sentenze rese dalla stessa Corte nel caso previsto dall’art. 395, primo comma,
numero 5, cod. proc. civ. per violazione dell’art. 24, secondo comma, della
Costituzione;
che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, promosso dal Comune di Agrigento per la revocazione della sentenza
n. 16282 del 29 ottobre 2003, della stessa Corte, con la quale il ricorrente era
stato condannato al pagamento dell’indennità di espropriazione determinata in €
55.563,54, in presenza di altra sentenza di legittimità n. 14109 del 23
settembre 2003 ” emessa fra le stesse parti in relazione ad analoga controversia
” con la quale lo stesso Comune ricorrente era stato condannato a corrispondere
la somma di € 60.022,50, a titolo di indennità di espropriazione, oltre
all’indennità di occupazione del medesimo fondo;
che il giudice rimettente ” in presenza di una costante giurisprudenza di
legittimità per la quale, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il
secondo giudicato, sempre che quest’ultimo non sia stato sottoposto a
revocazione (ex plurimis: Cass. n. 6409 del 1999; Cass. n. 2082 del 1998; Cass.
n. 997 e 833 del 1993) ” non ha motivato, ai fini della rilevanza della
questione proposta, su una necessaria, preliminare delibazione, in ordine
all’interesse della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di
condanna di ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza che
secondo la regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti fra
le parti in caso di accoglimento della domanda proposta;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere
esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di
costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la
verifica della valutazione sulla rilevanza, cio’ che, per le evidenziate lacune,
non risulta possibile nel caso di specie;
che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il
controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la
manifesta inammissibilità (ex plurimis: ordinanze n. 365, n. 309 e n. 257 del
2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Costituzionale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

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