Violenza negli stadi. Mulla l’ordinanza di convalida dell’obbligo a preentarsi in polizia se manca l’indicazione dell’ora di emissione – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 03/02/2006
SICUREZZA PUBBLICA – MANIFESTAZIONI SPORTIVE –
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE – CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE – OMESSA
INDICAZIONE DELL’ORA ” CONSEGUENZE
In materia di misure volte a prevenire la
violenza negli stadi, l’incertezza sulla tempestività dell’ordinanza di
convalida del provvedimento con cui il Questore fa obbligo di presentazione ad
un ufficio di polizia per il tempo di svolgimento di alcune manifestazioni
sportive, causata dall’omessa indicazione dell’ora di emissione e non
risolvibile in base agli atti del procedimento, comporta l’annullamento senza
rinvio dell’ordinanza e la conseguente inefficacia del provvedimento impositivo
di detto obbligo.
CASSAZIONE
PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4441 del 03/02/2006
(Presidente N. Marvulli, Relatore A. Cortese)
FATTO
Con provvedimento del 28 ottobre 2004, emesso ai sensi dell’art. 6 legge 13
dicembre 1989 n. 401, e notificato all’interessato il giorno successivo alle ore
10.15, il Questore di Treviso disponeva, nei confronti di Z.G., il divieto di
accedere, per la durata di tre anni, a tutti gli impianti sportivi del
territorio nazionale, durante lo svolgimento di competizioni nazionali ed
internazionali (nel lasso di tempo intercorrente da due ore prima dell’inizio
fino a due ore dopo la fine) di calcio, basket, volley e rugby, nonchè, per il
medesimo periodo e nelle medesime circostanze, il divieto di accesso alle vie
adiacenti lo stadio di Treviso, imponendogli altresi’ per la durata di anni due
di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Silea quarantacinque minuti
prima del termine di ogni incontro di calcio della squadra del “Treviso”.
Il provvedimento veniva adottato dopo che lo Z. era stato segnalato da
funzionari della Digos quale autore di episodi di aggressione nei confronti di
personale della forza pubblica nel corso di un incontro di calcio presso il
locale stadio comunale.
In data 1° novembre 2004, il Gip del Tribunale di Treviso, a seguito di
richiesta del P.M. depositata il 30 ottobre 2004, convalidava il suddetto
provvedimento, sulla base della ricorrenza dei “presupposti di legge” e della
compiuta identificazione dello Z., quale autore degli atti di intimidazione e
violenza commessi anche contro le forze dell’ordine. Il 6 novembre 2004
l’ordinanza de qua era notificata a mani proprie allo Z..
Avverso l’ordinanza suddetta, con atto depositato il 19 novembre 2004 presso la
cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione il difensore dello
Z., avv. R. Bussinello del foro di Verona, chiedendone l’annullamento. Deduceva
a tal riguardo:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n.
401 e succ. modd., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa.
Secondo il ricorrente, tra la notificazione del provvedimento del Questore
(venerdi’, 29 ottobre 2004, ore 10,15) e la convalida del giudice (lunedi’, 1
novembre 2004, senza indicazione dell’orario) era trascorso un lasso di tempo
insufficiente per consentire all’interessato l’esercizio del diritto di difesa;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 l. 13 dicembre 1989 n.
401 e succ. modd., sotto il profilo sia del difetto di motivazione del decreto
del P.M. che della intempestiva convalida da parte del GIP, posto che la
relativa ordinanza non indicava l’ora in cui era stata assunta;
3) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in ordine ai
presupposti di legge e alla pericolosità del soggetto interessato;
4) il difetto di motivazione dell’ordinanza di convalida del GIP in merito alle
ragioni di necessità ed urgenza che avevano giustificato l’adozione della
misura.
La terza Sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata
all’udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle Sezioni
Unite penali.
La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato prima
facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida,
siccome non recante adeguata valutazione in ordine ai presupposti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla legge per l’imposizione dell’obbligo di cui al secondo
comma dell’art. 6 della l. 401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti
giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di una congrua verifica
dei presupposti giustificativi dell’atto, ovvero delle ragioni di necessità e
di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto,
dell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro
riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma (Sez. Un. 27/10/2004, dep.
12/11/2004, n. 44273, ric. Labbia).
La stessa Corte, peraltro, osservava che l’annullamento del provvedimento, a
causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di legittimità
di fronte ad un’opzione circa la tipologia della relativa pronuncia –
annullamento “con” o “senza” rinvio – in merito alla quale erano state adottate
da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni interpretative.
Il Collegio riteneva quindi opportuno investire della questione le Sezioni
Unite.
Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle
Sezioni Unite, fissandone la trattazione all’udienza camerale del 29 novembre
2005.
DIRITTO
Il testo vigente dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, prevede, fra
l’altro, al comma 3:
— che la prescrizione (aggiuntiva) di comparire all’ufficio di polizia è
immediatamente comunicata al competente Procuratore della Repubblica, che, se
ritiene che sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento del
Questore, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la
convalida al giudice per le indagini preliminari;
— che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico
ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il
termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore
successive.
E’ evidente che la verifica del rispetto dei suddetti termini, posti a pena
della perdita di efficacia delle prescrizioni, attenendo ai presupposti formali
dell’esercitabilità in sè del potere del giudice di adottare il provvedimento
di convalida, assume carattere preliminare rispetto a quella inerente alla
validità di tale provvedimento, sia sotto il profilo del suo contenuto che
sotto quello della sua emanazione previa l’osservanza delle garanzie difensive
previste a tutela dell’interessato.
Nella specie, per quanto attiene alla richiesta di convalida da parte del
Pubblico Ministero, non ne viene per vero contestata la tempestività, sibbene
la validità, sotto il profilo del difetto di motivazione.
L’eccezione è sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si ammette nel
ricorso la non cognizione del decreto del P.M.
Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è evidente lo scarso
rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista) del
provvedimento di richiesta del P.M., che è un mero atto di impulso, inteso a
innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e completo
controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della
libertà personale del destinatario del provvedimento del Questore.
Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria delibazione
sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di verificare se inoltrare o
no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo decreto deve pertanto
semplicemente risultare che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è
dato riscontrare in atti nel caso di specie.
Il difetto di tempestività è invece specificamente dedotto nel ricorso con
riferimento all’adozione del provvedimento di convalida, in relazione alla
circostanza che lo stesso risulta emesso il secondo giorno successivo a quello
del decreto del P.M., senza alcuna indicazione dell’ora di adozione.
Il problema non è di carattere formale – posto che tale indicazione non è
espressamente prescritta – ma sostanziale, in quanto incide sulla
verificabilità del rispetto del termine di quarantotto ore, stabilito
perentoriamente per l’adozione del provvedimento.
Nella specie risulta che la richiesta del P.M. fu presentata alle ore 11,00 del
30 ottobre 2004, sicchè, pur presumendo che il provvedimento del GIP sia stato
durante il normale orario d’ufficio, non vi puo’ essere certezza che la sua
emissione sia avvenuta entro le ore 11,00.
In giurisprudenza si è affermato:
— da un lato, che l’intempestività della convalida del giudice non puo’
presumersi per la sola circostanza che tale atto, pur regolarmente datato, non
contenga l’indicazione dell’ora in cui è stato assunto (Cass. Sez.. I,
7/11/2003, n. 46250, Capecchi), e che deve, in tale situazione, presumersi la
tempestività dell’intervento del GIP, salvo che sia fornita, dalla parte che la
contesti, la prova contraria, acquisibile presso la Cancelleria (Sez. III,
7/4/2005, dep. 11/5/2005, n. 17669, ric. Fanti);
— dall’altro, che l’assoluta incertezza sulla tempestività della convalida
verrebbe ad inficiare ab origine la legittimità del provvedimento stesso, in
applicazione analogica del principio del “favor rei”, (Cass. Sez. III,
4/12/2001, ric. Chiorino; Sez. I, 28/4/1999, n. 3282, ric. Para ed altri).
Ad avviso del Collegio, in questa materia non viene in rilievo l’applicabilità
in senso proprio del principio del “favor rei”, nè la tematica in tema di
puntualità e tempestività delle eccezioni procedurali. E’ la legge a stabilire
l’automatica decadenza della prescrizione a comparire all’ufficio di polizia che
non venga convalidata nel termine stabilito. Il tempestivo intervento del
positivo provvedimento giurisdizionale si pone dunque come presupposto per la
persistenza in vita, nella nuova “veste” cosi’ assunta, della misura
restrittiva, nata per sè precaria. L’incertezza, non risolvibile alla stregua
degli atti, sulla tempestività di tale intervento non puo’ che tradursi nel
mancato riscontro del detto presupposto essenziale, con conseguente caducazione
della misura medesima; dovendosi certamente escludere, in tema di libertà
personale e in presenza di una disciplina cosi’ rigorosa, la possibilità di
ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità
formale degli atti giudiziari.
Discende da quanto sopra che il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio e la misura preventiva della prescrizione a comparire presso il
Comando Stazione Carabinieri di Silea, imposta allo Z. col provvedimento del 28
ottobre 2004 del Questore della provincia di Treviso deve essere dichiarata
inefficace.
Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del provvedimento del
Questore relativa al divieto di accesso agli impianti sportivi e luoghi
adiacenti. L’uso del termine plurale “prescrizioni”, di cui all’ultima parte del
comma 3 dell’art. 6 della L. 401/1989 non puo’ infatti significare altro che la
ricomprensione di tutte indistintamente le prescrizioni che possono comporre
contenutisticamente l’ordine di comparire all’ufficio di polizia, senza
coinvolgere in alcun modo la misura inibitoria a monte, che non è soggetta a
convalida giudiziale e non puo’, quindi, essere toccata dalle eventuali
patologie delle vicende relative a quest’ultima.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 615 e 620 cpp.,
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del
provvedimento del Questore di Treviso del 28.10.2004 limitatamente alla
prescrizione di comparire presso i Carabinieri di Silea.



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