L’avvocato di un paese della UE iscritto nell’albo italiano non ha l’obbligo di comunicare il reddito alla Cassa di Previdenza – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 233 dell’11/01/2006
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PREVIDENZA – AVVOCATO – CASSA DI PREVIDENZA –
AVVOCATO – UNIONE EUROPEA
La Corte, con decisione per la quale non
constano precedenti, ha stabilito che l’avvocato, cittadino di un paese
dell’Unione Europea, iscritto ad un Albo italiano degli avvocati e all’Albo
degli avvocati nel paese di provenienza e alla relativa Cassa di previdenza, non
ha alcun obbligo di comunicazione, alla Cassa di Previdenza italiana,
dell’ammontare del reddito professionale.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 233 dell’11/01/2006 (Presidente S. Senese, Relatore G.
Amoroso)



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