ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 746, COMMA 4 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/02/2006
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2006
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)
ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 746, COMMA 4 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n, 50;
Visto l’art. 746, comma 4, del codice della navigazione;
Visto l’art. 6, comma 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme
in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 recante attuazione
della direttiva 2002/30CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000
concernente disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto il verbale della riunione interministeriale del 12 aprile 2002 con il
quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per i voli di Stato, di
Governo e umanitari è deputata ad autorizzare l’utilizzazione dell’indicatore
di esenzione dalle restrizioni del traffico aereo in ambito EUROCONTROL;
Ritenuta l’opportunità di disciplinare le modalità e le procedure di
applicazione dell’art. 746, comma 4, del codice della navigazione armonizzandone
le previsioni con i principi guida e i criteri previsti dalla citata direttiva
21 novembre 2000 e con le disposizioni organizzative;
Ravvisata l’esigenza di consentire l’effettuazione di trasporti aerei disposti
nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche con l’impiego di
aeromobili privati anche in presenza di limitazioni al traffico aereo, avuto
comunque riguardo al rispetto delle norme di sicurezza della navigazione aerea;
Decreta:
Art. 1.
1. è equiparata all’attività svolta dagli aeromobili di Stato l’attività di
volo esercitata dagli aeromobili privati di cui all’art. 744, comma 2 del codice
della navigazione per l’effettuazione delle tipologie di trasporto aereo
previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
novembre 2000.
2. In conseguenza dell’equiparazione di cui al comma 1, l’aeromobile che svolge
l’attività equiparata consegue a tutti gli effetti di legge – relativamente
alla specifica occasione e limitatamente alla durata della stessa – il
trattamento spettante agli aeromobili di Stato.
3. Con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati gli aeromobili
impiegati per l’effettuazione dell’attività di cui al comma 1, la natura e i
limiti geografici e temporali della stessa; del suddetto provvedimento è data
comunicazione alle Autorità preposte alla regolazione ed alla gestione della
navigazione aerea.
4. L’Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, ove sussistano
particolari ragioni di urgenza, puo’ attribuire agli aeromobili individuati ai
sensi del comma 3, i codici di esenzione dalle restrizioni di flusso aereo.



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