DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI – LEGGE 08/02/2006 n. 54


LEGGE 8
febbraio 2006 n. 54


 


pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI
FIGLI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al codice civile

1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 155
(Provvedimenti riguardo ai figli). – Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da
entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole
con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando
altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto,
se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i
genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi.».

2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento
condiviso). – Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei
genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro
sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento
esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice,
se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo
comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice puo’ considerare il comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo
ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli).
– I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio
della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e
alla modalità del contributo.

Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di
residenza). – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare
viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il
provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili
a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro
coniuge puo’ chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità
dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati,
ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). – Il giudice,
valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno,
salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente
diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). – Prima
dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo
155, il giudice puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova.
Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il
loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione
per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è
aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo’ proporre reclamo con
ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione
del provvedimento».

2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il
seguente:

«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni). – Per la soluzione delle controversie insorte tra i
genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i
procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, puo’ modificare i provvedimenti in vigore e puo’, anche
congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari».

Art. 3.

Disposizioni penali

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica
l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale,
la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data
di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori puo’
richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o
dall’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di
scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio,
nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e
della quale restano invariati il valore e l’efficacia.

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 708 del codice di procedura civile in vigore dal
1° marzo 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). –
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei
e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina
il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a
questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo’ proporre reclamo con
ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione
del provvedimento.».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell’art. 708 del codice di
procedura civile, in vigore fino al 28 febbraio 2006, come modificato dalla
presente legge:

«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). – Il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente,
procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della
conciliazione.

Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il
presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il
giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a
questo.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si puo’ proporre reclamo con
ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione
del provvedimento.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente puo’
essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’art. 177.».

https://www.litis.it

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