LEGGE 02/03/2006 n.59 in G.U. n. 51 del 02/03/2006 MODIFICA ALL’ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA – LEGGE 13/02/2006 n. 59

Vanno in
vigore dal 17 marzo le nuove norme sull’autotutela. La legge che modifica il
codice penale è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2
marzo. Sarà  dunque lecito sparare contro i ladri sia in casa che in un negozio
purché si difenda la propria incolumità , quella dei propri cari e degli altri
presenti, come pure i propri beni. Chi userà  le armi contro i malviventi che
anche se minacciati non desistono non rischierà  pi๠il processo per eccesso di
legittima difesa.

 


LEGGE 13
febbraio 2006, n. 59


 


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006)

MODIFICA
ALL’ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI DIRITTO ALL’AUTOTUTELA IN UN
PRIVATO DOMICILIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Diritto all’autotutela in un privato domicilio

1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il
rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno
legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità :

b) i beni propri o altrui, quando non vi é desistenza e vi é pericolo
d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il
fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un’attività  commerciale, professionale o imprenditoriale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà  inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall’ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2, e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate, o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 52 del codice penale come modificato dalla legge
qui pubblicata:

«Art. 52 (Difesa legittima). – Non é punibile chi ha commesso il fatto, per
esservi stato costretto dalla necessità  di difendere un diritto proprio od
altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa
sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di
proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o
altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolunità ;

b) i beni propri o altrui, quando non vi é desistenza e vi é pericolo
d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il
fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un’attività  commerciale, professionale o imprenditoriale.».

– Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell’art. 614 del codice penale:

«Art. 614 (Violazione di domicilio). – Chiunque s’introduce nell’abitazione
altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi,
contro la volontà  espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero
vi s’introduce clandestinamente o con inganno, é punito con la reclusione fino a
tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa
volontà  di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene
clandestinamente o con inganno.

La pena é da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto é commesso
con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole é palesemente
armato.».

 

https://www.litis.it

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