legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006
COMUNIONE E CONDOMINIO ” USO DI PARTI COMUNI
DELL’EDIFICIO
In tema di condominio degli edifici, è legittimo
l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con
modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, mentre è
illegittimo che questi ne faccia un uso esclusivo. In particolare, è illegittima
la trasformazione del lastrico solare dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo
del singolo condomino, perchè in tal modo viene alterata la originaria
destinazione della cosa comune, che è sottratta alla possibilità di
utilizzazione da parte degli altri condomini.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II,
Sentenza n. 972 del 19/01/2006 (Presidente V. Calfapietra, Relatore V.
Mazzacane)



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