MODIFICA DELL’ARTICOLO 295 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI PER LA RICERCA DEL LATITANTE – LEGGE 14/02/2006 n. 56


LEGGE 14
febbraio 2006 n. 56


 


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)



MODIFICA DELL’ARTICOLO 295 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI
INTERCETTAZIONI PER LA RICERCA DEL LATITANTE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All’articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è
aggiunto il seguente:

«3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 295 del codice di procedura penale come
modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 295 (Verbale di vane ricerche). – 1. Se la persona nei cui confronti la
misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi
previsti dall’art. 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale,
indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al
giudice che ha emesso l’ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti
dall’art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico
ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, puo’
disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di
altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni
degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5
dell’art. 103, il giudice o il pubblico ministero puo’ disporre
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’art. 51,
comma 3-bis nonchè dell’art. 407, comma 2, lettera a), n. 4).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.».

https://www.litis.it

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