MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA – LEGGE 14/02/2006 n. 55


LEGGE 14
febbraio 2006 n. 55


 


pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)



MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le
seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e
seguenti,».

Art. 2.

1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il
seguente capo:

«Capo V-bis. del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). – E’ patto di famiglia il contratto con cui,
compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in
tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso
per atto pubblico.

Articolo 768-quater (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse
la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare
gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in
parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote
previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la
liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle
quote di legittima loro spettanti;

l’assegnazione puo’ essere disposta anche con successivo contratto che sia
espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi
soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano
sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). – Il patto puo’ essere impugnato dai
partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Articolo 768-sexies (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione
dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano
partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il
pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater,
aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Articolo 768-septies (Scioglimento). – Il contratto puo’ essere sciolto o
modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei
modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi
presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e,
necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da
un notaio.

Articolo 768-octies (Controversie). – Le controversie derivanti dalle
disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli
organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2, e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 458 del codice civile come modificato dalla
legge qui pubblicata:

«Art. 458 (Divieto di patti successori). – Fatto salvo quanto disposto dagli
articoli 768-bis, e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone
della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone
dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o
rinunzia ai medesimi.».

Note all’art. 2:

– Il titolo IV del libro II del codice civile reca: «Della divisione»:

– Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell’art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria
e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366):

«Art. 38 (Organismi di conciliazione). – 1. Gli enti pubblici o privati, che
diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi
deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di
conciliazione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 1 del
presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro
tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione
nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate altresi’ la formazione dell’elenco e la sua revisione,
l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi
di conciliazione ai sensi dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
hanno diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L’organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento
debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma
dell’art. 39.».

https://www.litis.it

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