COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO PROLUNGATO – Decreto Legislativo 27/01/2006 n.69


DECRETO
LEGISLATIVO 27 gennaio 2006 n. 69


 


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)



DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004
CHE ISTITUISCE REGOLE COMUNI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI
PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO
PROLUNGATO.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo 3, comma
1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione
ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo
o di ritardo prolungato, ed in particolare l’articolo 16, relativo alle
violazioni delle disposizioni ivi contenute;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell’8 settembre 2004, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti
nel settore dell’aviazione civile;

Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione
della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 dal Codice della navigazione,
approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta
la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito
denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni

1. L’E.N.A.C. è l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed
irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 3.

Negato imbarco

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 4 del
Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a
versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito
con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4.

Cancellazione del volo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 5 del
Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a
versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è
punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 5.

Ritardo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 6 del
Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la
sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Art. 6.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all’articolo 10 del
Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro
cinquemila.

Art. 7.

Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non
accompagnati

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 11 del
Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro
cinquantamila.

Art. 8.

Obbligo d’informazione

1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall’articolo 14
del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro
duemilacinquecento a euro diecimila.

Art. 9.

Attribuzione delle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di
attribuzione, anche all’E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto legislativo.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all’articolo 2, l’ENAC
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note
alle premesse:


L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.

– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgarele leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.

– L’art. 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, cosi’ recita:

«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i
quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.».

– Il regolamento (CE) n. 261/2004 è pubblicato nella GUCE n. L 46 del 17
febbraio 2004.

– La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

– Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.

– Il decreto-legge dell’8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
settembre 2004, n. 213.

– Il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario.

Note all’art. 1:

– L’art. 1174 del Codice della navigazione, cosi’ recita:

«Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). – 1. Chiunque non osserva una
disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall’autorità di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto
non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi, e fino a
lire quattrocentomila.

2. Se 1’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di
circolazione nell’ambito del demanio marittimo la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

– Per il regolamento (CE) n. 261/2004 vedi note alle premesse.

Nota all’art. 3:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle
premesse.

Nota all’art. 4:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle
premesse.

Nota all’art. 5:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle
premesse.

Nota all’art. 6:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle
premesse.

Nota all’art. 7:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle
premesse.

Nota all’art. 8:

– Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle
premesse.

https://www.litis.it

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