Se il falsco cliente truffa la banca, il danno va risarcito – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 1865 del 30/01/2006
I funzionari
della banca devono controllare l’esattezza e la veridicità delle informazioni
fornite dai soggetti che entrano in contatto con loro, con conseguente obbligo
di risarcire i danni, anche morali, subiti dai clienti vittime di truffe. E’
quanto afferma la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il
ricorso di un imprenditore romano che aveva subito una paralisi della sua
attività a causa del comportamento di un truffatore che, spacciatosi per lui
con una patente falsa, aveva utilizzato un carnet di assegni della banca. La
Suprema Corte, secondo la quale il funzionario della banca avrebbe dovuto
accorgersi della falsità del documento esibito, ha rinviato la questione ad
altra sezione della Corte di Appello di Roma per valutare se vi sia un nesso tra
la condotta del dipendente e la responsabilità della banca
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
III, Sentenza n. 1865 del 30/01/2006
(Presidente:
G. Fiducia; Relatore: G. B. Petti)
Con citazione
(not. 23 sett. 1996) G.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca di
America e di Italia (ora Deutsche Bank) e ne chiedeva la condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti alla accensione di un
conto corrente in favore di un sedicente G. V., sulla base di una patente
palesemente falsificata.
Il truffatore
aveva immediatamente utilizzato il carnet degli assegni, per un importo a vuoto
di circa 50 milioni.
Ne era
derivata un prima condanna con decreto penale, da cui il V. si era difeso
proponendo opposizione e venendo poi assolto per non aver commesso il fatto, per
essere falsa la firma sugli assegni a vuoto.
I danni
patrimoniali conseguenti a tale attività truffaldina, favorita dalla negligenza
grave della Banca, erano ingenti, avendo provocato la paralisi della sua
attività di imprenditore, la sospensione di un appalto del Ministero di Grazia
e Giustizia, la mancata iscrizione negli albi di fornitori e appaltatori degli
enti pubblici; a cio’ si aggiungevano i danni morali conseguenti all’ingiusta
incolpazione penale e le spese sostenute per le procedure penali.
La Banca si
costituiva e contestava il fondamento delle pretese, sostenendo che il
funzionario aveva istruito la pratica in buona fede.
Con sentenza
del 26 ott. 1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda condannando il V.
alle spese.
Contro la
decisione proponeva appello il V. chiedendo la riforma della decisione e la
condanna della Banca al risarcimento dei danni; resisteva la Deutsche Bank
chiedendo la conferma della decisione.
Con sentenza
del 20 nov. 2001 la corte di appello di Roma rigettava l’appello condannando
l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro la
decisione ricorre il V. deducendo sei motivi di ricorso, la Banca ha resistito
svolgendo difese orali in base a procura per la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso
merita accogliemmo per quanto di ragione, per le seguenti considerazioni.
I motivi
possono cosi’ riassumersi: nel primo motivo si assume l’error in iudicando, per
la violazione dei criteri di valutazione dell’illecito
civile(art. 2043 c.c.) [1] in relazione alla valutazione della
condotta colposa del funzionario della banca, nella procedura di apertura del
conto senza assumere informazioni sul nuovo cliente che esibiva una patente
grossolanamente falsificata.
Nel secondo
motivo si deduce l’error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove
inerenti ai pregiudizi patrimoniali sull’attività imprenditoriale e sul
rilevante danno morale conseguente alla ingiusta incriminazione.
Nel terzo
motivo si deduce la violazione dell’art. 2050 c.c. sul rilievo che l’attività
bancaria, quando compromette l’interesse economico dell’utente, è di per se
attività pericolosa.
Nel quarto
motivo si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa ed insufficiente
motivazione e per omesso esame di documenti su un punto decisivo della causa.
Il
riferimento è alla documentazione prodotta relativa ad altra procedura di
opposizione a decreto penale per la falsificazione di altri assegni, avvenuta in
epoca di poco precedente alla truffa.
Nel quinto
motivo si lamenta la mancata compensazione delle spese, in relazione alla
peculiarità della vicenda ed alla posizione di parte lesa da una condotta
quanto meno negligente del funzionario della banca.
Nel sesto
motivo si lamenta una doppia e contraddittoria liquidazione delle spese
processuali contenuta nel dispositivo della sentenza di appello.
Cosi’ esposti
i motivi, meritano accoglimento il primo, il secondo ed il quarto, essendo
inammissibile il terzo per la sua novità e restando assorbiti il quinto ed il
sesto (di per se fondato per la evidente doppia liquidazione della medesima
posta di spese di lite).
I tre motivi
accolti vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, attenendo alla
corretta qualificazione del fatto storico, come illecito civile ed alla
valutazione della condotta colposa del funzionario della banca, nell’esercizio
delle sue funzioni e dunque imputabile alla banca sulla base del rapporto
organico.
La sentenza
infatti, pur considerando come implicita la fattispecie dell’illecito, esclude
(ff. 7 ed 8) la responsabilità ella banca con due argomentazioni: una prima
attiene ad una prassi bancaria relativa alla identificazione del nuovo cliente a
mezzo di esibizione di una patente.
Tale prassi
è ritenuta corretta sulla base della esigenza di speditezza dei rapporti
commerciali, e giustifica anche la pronta consegna di un carnet di assegni al
nuovo cliente, che aveva depositato una liquidità minima di un milione.
La
responsabilità della banca per il fatto del funzionario, è esclusa in termini
di leggerezza (ff. 7),senza tenere conto che anche per la banca si tratta di una
responsabilità per fatto illecito, con danno ingiusto determinato dal proprio
dipendente nell’esercizio delle incombenze cui era adibito.
Il grado di
diligenza (in positivo) da valutare, ai fini della colpa professionale da
illecito, per consolidata giurisprudenza, è quello di cui al secondo comma
dell’art. 1176 del codice civile, nel senso che la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata, con la conseguenza che viene in
evidenza anche la colpa lieve (Cass. 11 ago. 1990 n. 8212; Cass. 23 dic. 1992 n.
12761m Cass. 13 lug. 1996 n. 6354).
Nel caso di
specie il giudice del merito doveva compiere una doppia verifica: sull’esistenza
di una prassi di diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da
clienti insolventi o da falsi clienti, che costituiscono una turbativa per la
speditezza dei rapporti commerciali; sul comportamento in concreto tenuto dal
funzionario della banca, in relazione alla prassi, che è in favore della
sicurezza del credito, data la natura del mezzo di pagamento (l’assegno di conto
corrente).
Tale iter
logico non risulta affatto compiuto, dalla lettura del primo argomento.
Un secondo
argomento (ff. 8 e 9) esclude la cautela, da parte della banca, di ricorrere
alla Centrale rischi per informazioni sulla solvibilità del nuovo cliente.
Tale
argomento tuttavia non tiene conto della precisa documentazione offerta dal V.,
che era già stato protestato (sia pure per altra falsificazione di assegno) al
tempo dell’apertura del conto (vedi sotto il quarto motivo di ricorso, la
puntuale indicazione della documentazione sul punto) e dunque della rilevanza
dell’omesso controllo, che pure attiene ad una ragionevole cautela di prudenza.
Si tratta
dunque di un argomento illogico e contraddittorio, poichè essendo operante la
Centrale di allarme interbancaria all’epoca dei fatti, la prova dello stato di
insolvenza poteva essere verificata in termini brevissimi e come cautela
preventiva (cfr. art. 9 della legge 15 dic. 1990 n. 386, e succ. modifiche).
Un terzo
argomento (ff. 10) attiene alla valutazione della condotta del funzionario,
mentre esamina la patente falsificata.
La Corte
indica ben quattro circostanze rilevanti che dovevano far dubitare della
validità della patente, che recava una firma diversa da quella del titolare ed
un timbro all’evidenza anomalo; ora non si comprende la totale sottovalutazione
della condotta negligente ed inesperta del funzionario, se la prassi della banca
esigeva invece una attenta verifica e dell’identità e delle condizioni
economiche del nuovo cliente, che apriva un conto di modestissima entità ed
otteneva quasi immediatamente un corposo carnet di assegni da utilizzare.
Dalla
fondatezza delle censure indicate nel primo e nel quarto motivo, deriva
l’accoglimento del terzo relativo alla richiesta dei danni patrimoniali e non
patrimoniali.
Quanto ai
primi il giudice del rinvio dovrà accertare i danni iuxta alligata et provata,
tenendo conto anche delle spese processuali se documentate, quanto ai secondi,
dovrà considerare gli effetti della costituzionalizzazione dell’art. 2059 c.c.
in relazione alla perdita dell’immagine e della dignità professionale di chi
subisce una ingiusta incriminazione inerente all’utilizzazione di titoli di
credito, nei rapporti con terzi e con le banche, e cio’ in relazione a
negligenze della banca e dei suoi funzionari.
Il giudice
del rinvio, nel riesaminare correttamente la fattispecie, in ordine
all’imputazione per responsabilità soggettiva, tenendo conto del grado della
diligenza del professionista che esercita l’attività bancaria e dei suoi
funzionari o agenti, dovrà adeguatamente motivare, rivalutati i fatti allegati
e dedotti, sull’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del
funzionario e i danni ingiusti consequenziali e la responsabilità iure proprio
della banca, contro cui si dirige la pretesa risarcitoria.
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