Nel caso di retrodatazione della nomina ai soli fini giuridici, l’azione di risarcimento danni va proposta dinanzi al giudice amministrativo – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4591 del 02/03/2006
GIURISDIZIONE – LAVORO PUBBLICO – RETRODATAZIONE
DELLA NOMINA AI SOLI FINI GIURIDICI – RISARCIMENTO DEL DANNO ” GIURISDIZIONE
Le Sezioni Unite ribadiscono il principio
giurisprudenziale secondo cui nel caso di costituzione del rapporto di pubblico
impiego con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli
economici, la controversia instaurata nei confronti dell’amministrazione avente
ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni
non percepite per il periodo anteriore all’effettiva immissione in servizio,
appartiene ” nella salvaguardia del discrimine temporale fissato dall’art.45,
comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 e dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n.165 del
2001 – alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la
"causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico
impiego, che risulta già esistente, perchè costituito con efficacia
retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica,
restando cosi’ esclusa la possibilità di configurare un diritto patrimoniale
consequenziale. Con la medesima decisione la Corte ha anche ribadito che, per
l’applicazione del criterio di riparto, va dato particolare rilievo al dato
storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze –
cosi’ come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui
giuridica rilevanza sia insorta la controversia, sicchè nel caso in cui il
dipendente, sul presupposto dell’affermazione del proprio diritto ad un
determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte
anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 – indicata dalla
disposizione citata -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice
amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione
rispettivamente alle due fasi temporali. Infine, affrontando il tema del riparto
di giurisdizione con riferimento alla domanda con cui il lavoratore dipendente
di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell’ente
stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro
comportamenti arbitrari o comunque illegittimi, la Corte ha statuito che tale
domanda va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata
sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non
ostando a cio’ la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente
pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non
essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico
impiego ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei
comportamenti dei funzionari.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 4591 del 02/03/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore G.
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