Anche il privato risponde dinanzi al giudica contabile se incide negativamente sulle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4511 del 01/03/2006
GIURISDIZIONE ” DANNO ERARIALE ” RIPARTO TRA
GIUDICE ORDINARIO E CORTE DEI CONTI
Le Sezioni Unite tracciano la linea discretiva
tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile in tema di danno erariale.
Il baricentro ” afferma la sentenza in epigrafe ” si è spostato dalla qualità
del soggetto (che puo’ ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del
danno e degli scopi perseguiti, cosicchè ove il privato, per sue scelte, incida
negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica
amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con
l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere
determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per
l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il
finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano cosi’ come
concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso
imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.
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CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 4511 del 01/03/2006 (V. Carbone, Relatore M. Varrone)



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