DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO LEGGE 20/02/2006 n.96


LEGGE 20
febbraio 2006, n. 96


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006)

DISCIPLINA
DELL’AGRITURISMO

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Il Presidente della Repubblica

Promulga  la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione
europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun
territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei
redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da
parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali
e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità
paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le
connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure
associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto
di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica
l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del
codice civile, nonchè i lavoratori dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di
attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e
da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità
indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di
vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva,
nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con
gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati
e trasformati nell’azienda agricola nonchè quelli ricavati da materie prime
dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonchè della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività
agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di
essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di
attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche e architettoniche, nonchè delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto
alle abitazioni rurali.

Art. 4.

Criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di
parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell’attività agrituristica.

2. Affinchè l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni
tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le
regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del
rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di
lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività.

3. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle
attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali
regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica,
le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste
nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito
regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve
essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei
prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve
preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque
riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni
limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale
o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del
completamento dell’offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di
prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di
qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità
atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile
rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al
comune in cui ha sede l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza
temporaneamente l’esercizio dell’attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera
d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla
somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e
con le risorse agricole aziendali, nonchè con le altre attività volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività
ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli
ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche
facoltativa, a tali attività non puo’ pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella
definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene
l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti,
nonchè delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di
alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di
trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano
aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di
metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro
preparazione puo’ essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto,
per l’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività
agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e
di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere
provvisionali.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di
sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati
delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediato
dell’esercizio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari
accertamenti, puo’, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo
i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di
lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità,
puo’ disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da
parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito
dal comune stesso.

3. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a
comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza
autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di
abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Per il conseguimento
del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di
formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni
agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni
previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell’articolo 6,
comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui
all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè di ogni altra
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività
agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme
previste per il settore agricolo.

Art. 8.

Periodi di apertura e tariffe

1. L’attività agrituristica puo’ essere svolta tutto l’anno oppure, previa
comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione
dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al
comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla
regione, i soggetti che esercitano l’attività agrituristica presentano una
dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime riferite a periodi
di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.

Art. 9.

Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati,
è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività
agrituristica ai sensi dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e
offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei
per l’intero territorio nazionale e definisce le modalità per l’utilizzo, da
parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità
territoriali.

Art. 10.

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonchè
dei prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristica si applicano le
disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art.
11.


Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e
le province auto

https://www.litis.it

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