DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO – DECRETO LEGISLATIVO 20/02/2006 n.106
DECRETO
LEGISLATIVO 20 febbraio 2006, n. 106
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006)
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico;
Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della
medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell’ufficio
del pubblico ministero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della
Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in
data 15 novembre 2005 a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n.
150 del 2005;
Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2
dell’articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di
deliberazione preliminare, nonchè alla condizione formulata dalla stessa
Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all’articolo 1, comma
1;
Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati relativamente all’articolo 1, comma 3, atteso che il
potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica,
ricomprende in sè anche il potere di revoca della designazione medesima e
relativamente all’articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione,
contenuta nella legge di delegazione, della possibilità, per il procuratore
della Repubblica, di «delegare» uno o più procuratori aggiunti o uno o più
magistrati addetti all’ufficio perchè lo coadiuvino nella gestione per il
compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o
nella gestione dell’attività di un settore di affari, non puo’ avere riguardo,
dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento
dell’esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore
della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati,
mentre, d’altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto
degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in
prima persona gestire l’intero ufficio cui è preposto, sia pure «coadiuvato»
dai soggetti di cui sopra;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e
dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e
programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla
Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3
febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Attribuzioni del procuratore della Repubblica
1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico
ministero, è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita sotto la
propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme
esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da
parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo’ designare, tra i procuratori aggiunti,
il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della
Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l’incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo’ delegare ad uno o più procuratori
aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all’ufficio la cura di
specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell’ufficio che necessitano di
uniforme indirizzo.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui
al comma 4, il procuratore della Repubblica puo’ stabilire, in via generale
ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i
magistrati dell’ufficio devono attenersi nell’esercizio delle funzioni vicarie o
della delega.
6. Il procuratore della Repubblica determina:
a) i criteri di organizzazione dell’ufficio;
b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai
magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da
assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un
procuratore aggiunto o un magistrato dell’ufficio;
c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del
procedimento siano di natura automatica.
7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i
criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 2.
Titolarità dell’azione penale
1. Il procuratore della Repubblica è il titolare esclusivo dell’azione penale
che esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi, nei modi e nei termini
stabiliti dalla legge, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati
addetti all’ufficio. La delega puo’ riguardare la trattazione di uno o più
procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni.
2. Con l’atto di delega per la trattazione di un procedimento, il procuratore
della Repubblica puo’ stabilire i criteri ai quali il delegato deve attenersi
nell’esercizio della stessa. Se il delegato non si attiene ai principi e criteri
definiti in via generale o con la delega, ovvero insorge tra il delegato ed il
procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della
delega, il procuratore della Repubblica puo’, con provvedimento motivato,
revocarla; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il delegato puo’
presentare osservazioni scritte; subito dopo la scadenza del termine il
procuratore della Repubblica trasmette il provvedimento di revoca e le eventuali
osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione; il
provvedimento di revoca della delega e le eventuali osservazioni del delegato
sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
Art. 3.
Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari
1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un
magistrato dell’ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della
Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente
delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4.
2. L’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore
aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma
4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la
richiesta di misure cautelari reali.
3. Il procuratore della Repubblica puo’ disporre, con apposita direttiva di
carattere generale, che l’assenso scritto non sia necessario per le richieste di
misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della
richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nel caso di richiesta di misure
cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della
richiesta di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai
sensi dell’articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del
sequestro preventivo in caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 321, comma 3-bis,
del codice di procedura penale.
Art. 4.
Impiego della polizia giudiziaria delle risorse finanziarie e tecnologiche
1. Per assicurare l’efficienza dell’attività dell’ufficio, il procuratore della
Repubblica puo’ determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti
all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso
delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse
finanziarie delle quali l’ufficio puo’ disporre, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio
2005, n. 150.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica puo’ definire
criteri generali da seguire per l’impostazione delle indagini in relazione a
settori omogenei di procedimenti.
Art. 5.
Rapporti con gli organi di informazione
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un
magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di
informazione.
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve
essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni
riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
3. E’ fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare
dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività
giudiziaria dell’ufficio.
4. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo di segnalare al consiglio
giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione
dell’azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano
in contrasto col divieto fissato al comma 3.
Art. 6.
Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello
1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il
corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul
giusto processo, nonchè il puntuale esercizio da parte dei procuratori della
Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai
quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una
relazione almeno annuale.
Art. 7.
Abrogazioni e modificazioni
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150,
sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute
nel presente decreto:
a) gli articoli 7-ter, comma 3 e 72, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni;
b) l’articolo 3 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271.
2. All’articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica», sono aggiunte
le seguenti parole: «ove non sia stato nominato un vicario».
Art. 8.
Decorrenza di efficacia
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.».
– L’art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4 della
legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo unico):
«Art. 1 (Contenuto della delega). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a)-c) (omissis);
d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;».
«4. Nell’attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del
pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la
eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme
sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore
aggiunto alla funzione del vicario, nonchè uno o più procuratori aggiunti
ovvero uno o più magistrati del prop



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