Il proscioglimento dalle offese contenute in uno scritto difensivo di un procedimento giudiziario impedisce di pronunciare condanna al risarcimento dei danni – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 6701 del 08/02/2006
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DELITTI CONTRO LA PERSONA ” TUTELA DELL’ONORE ”
IMMUNITA’ GIUDIZIALI – PROSCIOGLIMENTO ” RISARCIMENTO DEL DANNO ” ESCLUSIONE
La pronuncia di proscioglimento per la non
punibilità, ex art. 598 comma 1 c.p., delle offese contenute in uno scritto
difensivo predisposto nel corso di un procedimento giudiziario impedisce di
pronunciare condanna al risarcimento dei danni, perchè la disposizione
dell’art. 598, comma 2, c.p. attribuisce solo al giudice della causa nella quale
sono state scritte o pronunciate le frasi offensive il potere di decidere, a
conclusione del giudizio, se assegnare all’offeso una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale. Solo il giudice della causa è infatti
in grado di valutare se la giustificazione delle offese debba escludere anche la
risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui
furono rivolte.
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CASSAZIONE PENALE, Sezione V,
Sentenza n. 6701 del 08/02/2006 (Presidente B. Foscarini, Relatore A.
Nappi)



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