NUOVA DISCIPLINA IN FAVORE DEI MINORATI AUDITIVI – LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95
LEGGE 20
febbraio 2006, n. 95
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006)
NUOVA
DISCIPLINA IN FAVORE DEI MINORATI AUDITIVI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è
sostituito con l’espressione «sordo».
2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è
sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo
il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita
durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
3. Al primo comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, le parole:
«L’accertamento del sordomutismo» sono sostituite dalle seguenti:
«L’accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma
dell’articolo 1».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il testo vigente degli articoli 1 e 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381
(Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per
la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di
assistenza ai sordomuti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno
1970, n. 156, cosi’ come modificati dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). – A decorrere dal 1° maggio 1969 è
concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di
assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale
dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva
che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano
ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo
assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità
corrisposte nell’anno.».
«Art. 3 (Accertamenti sanitari – Commissione sanitaria provinciale –
Presentazione delle domande di concessione). – L’accertamento della condizione
di sordo come definita dal secondo comma dell’art. 1 è effettuato dalla
commissione sanitaria provinciale presso l’ufficio del medico provinciale,
nominata dal medico provinciale e cosi’ composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, puo’
designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio del
medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico
dell’ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare
tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria
regionale di cui all’articolo successivo; da un medico specialista in
otorinolaringoiatria designato dal capo dell’Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del
medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa
del Ministero della sanità o del Ministero dell’interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli
effetti giuridici e l’assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda
alla commissione prevista nel primo comma.».



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