Avvocati. Il procedimento disciplinare va sospeso in pendenza del giudizio penale – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Seentenza n. 4893 del 08/03/2006

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PROFESSIONI E PROFESSIONISTI ” AVVOCATO ”
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ” SOSPENSIONE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p.
operata dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001, applicabile in virtù della
norma transitoria di cui all’art. 10 della predetta legge ai procedimenti in
corso all’atto della sua entrata in vigore, l’efficacia di giudicato nel
giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione è stata estesa,
oltre alle ipotesi di assoluzione “perchè il fatto non sussiste” o “perchè
l’imputato non l’ha commesso”, a quella “perchè il fatto non costituisce
reato”. Ne consegue che, qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i
medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell’art. 295
c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale,
atteso che dalla definizione di quest’ultimo puo’ dipendere la decisione del
procedimento disciplinare.

 


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:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,

Seentenza n. 4893
del 08/03/2006 (Presidente G. Olla, Relatore E. Papa)

 

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