Il ricorso avverso l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione non è di competenza delle Sezioni Unite – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 5041 del 09/03/2006
Nuova pagina 1
PROCESSO CIVILE ” DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA DI RICUSAZIONE IN PROCEDIMENTO PENALE ”
IMPUGNABILITA’ DINANZI ALLE SEZIONI UNITE CIVILI ” ESCLUSIONE
Qualora nell’ambito di un procedimento penale
sia dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 41 c.p.p., l’istanza di
ricusazione del giudice, la relativa ordinanza puo’ essere impugnata soltanto
con il ricorso per cassazione previsto dall’art. 606 c.p.p., mentre è
inammissibile il ricorso proposto alle Sezioni Unite civili per i motivi
indicati dall’art. 360 c.p.c.
Allegato Pdf:
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite,
Sentenza n. 5041 del 09/03/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore L.F. Di
Nanni)



Commento all'articolo