Per il permesso di soggiorno basta una attività remunerativa – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 2417 del 03/02/2006

Il
permesso di soggiorno puo’ essere concesso ad un cittadino extracomunitario
anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l’esistenza di
redditi da lavoro. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione decidendo la vicenda di un algerino che era stato espulso nel
novembre 2002 dal Prefetto di Pescara in quanto il permesso di soggiorno era
scaduto. Secondo i supremi giudici per il rilascio del permesso di soggiorno è
sufficiente che l’immigrato abbia iniziato una attività remunerativa, in quanto
la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di
sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda
di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l’Autorità
amministrativa è chiamata a pronunciarsi.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 2417 del 03/02/2006 (Presidente: G. Cappuccio;
Relatore: L. Panzani)


SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Il 18/11/2002
il Prefetto di Pescara disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del
cittadino algerino K.O. per non essere in possesso di titolo per rimanere in
Italia per effetto del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il
TAR Abruzzo sezione distaccata di Pescara, avesse dichiarato irricevibile
l’impugnazione del K. In quanto tardiva.

Osservava il
Tribunale che il mancato rinnovo del permesso di soggiorno si fondava sulla
mancata disponibilità da parte del K. Di un reddito da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento.

Peraltro al
momento in cui era stato pronunciato oil decreto l’opponente risultava assunto a
tempo indeterminato a far tempo dal 15/7/2002 e dunque da circa quattro mesi
presso una ditta di Torre dei Passeri quale operaio comune.

Ad avviso del
Tribunale la disciplina vigente (artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5 D.lgs.
286/98) nel prevedere che all’atto dell’ingresso in Italia o al momento del
rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero debba dimostrare la
disponibilità di mezzi di sussistenza, si riferiva ad un requisito avente
carattere di attualità.

Non era
pertanto rilevante che il K. Non avesse dimostrato il possesso di redditi per
l’anno 2001.

Avverso
l’ordinanza del Tribunale di Pescara ha proposto ricorso per cassazione il
Prefetto di Pescara con un unico motivo.

Il K. Non ha
svolto attività difensiva.


MOTIVI DELLA
DECISIONE

Con l’unico
motivo di ricorso il Prefetto di Pescara deduce violazione degli artt. 13, comma
2, 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, D.Lgs. 286/98 e difetto di motivazione.

L’art. 5 del
D.lgs. 286/98 prevede che il permesso di soggiorno debba essere rifiutato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso in Italia, tra cui anche
la disponibilità di mezzi di sussistenza.

Lo stesso
principio è affermato anche dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/98.

Ai sensi
dell’art. 22 del decreto legislativo l’ingresso in Italia dello straniero è
subordinato al visto del Consolato Italiano presso lo Stato di origine, previa
esibizione dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio
della Questura competente.

Nel caso del
K. questi, entrato irregolarmente in Italia, aveva beneficiato della sanatoria
di cui al DPCM 16/10/1998, che era subordinata alla dimostrazione della
possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Egli peraltro
aveva poi lavorato soltanto per quattro mesi, non dimostrando per tutto il 2001
e per buona parte del 2002 alcun reddito da lavoro subordinato.

Il ricorso
non è fondato.

Va premesso
che in questo caso non viene in esame, perchè non è oggetto dei motivi di
ricorso, la questione dei limiti del potere del giudice ordinario in sede di
giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero, ed in
particolare se il Tribunale potesse sindacare nel merito il provvedimento di
diniego del permesso di soggiorno al fine di stabilire l’illegittimità del
decreto di espulsione.

Il Tribunale
di Pescara ha ritenuto di disapplicare il provvedimento di diniego dal permesso
di soggiorno ed ha conseguentemente affermato l’illegittimità del provvedimento
di espulsione, perchè il K., pur risultando privo di adeguati mezzi di
sussistenza per l’anno 2001, all’atto della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno, era invece titolare di un rapporto di lavoro subordinato a partire
dal 15/7/2002 (il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato scadeva il
18/9/2002).


L’Amministrazione ricorrente osserva in senso contrario che non è sufficiente
il possesso attuale di un reddito di lavoro, requisito che deve invece
sussistere sin dal momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
perchè la ratio della disciplina dettata dagli artt. 4, comma 3 e 5 del D.Lgs.
286/98, è di impedire l’ingresso o la permanenza in Italia a soggetti privi di
adeguati mezzi di sussistenza, che potrebbero pertanto essere dediti a traffici
delittuosi o ad attività illecite in generale.

Osserva la
Corte che ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/98 il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.

Ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo l’ingresso in Italia è consentito
allo straniero che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno.

Ai sensi
dell’art. 6, comma 5, per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

Dal complesso
di queste disposizioni risulta evidente che la disponibilità di mezzi di
sussistenza va riferita al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso
di soggiorno ovvero il suo rinnovo.

Il
legislatore ha tuttavia previsto che si debba tener conto dei nuovi elementi che
consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5, comma 5,
D.Lgs. 286/98).

Di
conseguenza la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati
mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la
domanda di rinnovo del permesso, ma al momento in cui l’Autorità amministrativa
è chiamata a pronunciarsi.

In altri
termini occorre fare riferimento non alla situazione pregressa dello strani0ero,
ma alle sue condizioni attuali.

Era pertanto
illegittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del K.,
nel momento in cui questi aveva potuto dimostrare di svolgere una regolare
attività lavorativa, sia pur riferita al 2002 e non al 2001, vale a dire
all’anno in cui era stata presentata la domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno.

Il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato esime dalla pronuncia
sulle spese.


P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Roma, 23 set.
2005.

Depositata in
Cancelleria il 3 febbraio 2006.

 

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