Al giudice ordinario la competenza sui ricorsi promossi dalle associazioni di consumatori contro la pubblicità ingannevole – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7036 del 28/03/2006

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GIURISDIZIONE ” ASSOCIAZIONE DI
CONSUMATORI ” AZIONE CONTRO SOCIETA’ COMMERCIALE PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE ”
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Con un’importante pronuncia in tema di tutela
degli interessi diffusi, la Corte ha affermato che sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario a conoscere della domanda con la quale un’associazione dei
consumatori, inserita nell’elenco di cui all’art. 5 della legge n. 281 del 1998,
domandi l’inibizione degli atti di pubblicità ingannevole e la condanna della
società che li aveva posti in essere al risarcimento del danno.


CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7036 del 28/03/2006 (
Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci)


Ritenuto in fatto

1. Con atto
di citazione notificato il 29 ottobre del 2003 l’Associazione Movimento
Consumatori convenne innanzi al Tribunale di Torino
la Sas Education
Scuola & Lavoro di P.F. chiedendo che fosse dichiarato che “i messaggi
pubblicitari diffusi dalla convenuta e prodotti in atti costituiscono
pubblicità ingannevole ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 e ss. D.lgs
74/1992”, che fosse inibito “ai sensi dell’articolo 3 lettera a), legge 281/98
l’utilizzo dei messaggi pubblicitari di ci in atti”, che la convenuta fosse
condannata “ai sensi dell’articolo 3, lettera b) legge 281/98 ad adottare le
misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni de
quibus secondo le modalità accertande e determinande”, che fosse ordinata la
pubblicazione per estratto della sentenza ai sensi dell’articolo 3, lettera c)
della legge 281/98 e che, infine
la Education fosse
condannata al risarcimento del danno, in favore dell’attrice, derivante dalla
lesione degli interessi collettivi dei consumatori.

Con ricorso
del 4 novembre 2003 l’Associazione attrice richiese in corso di causa la tutela
cautelare ai sensi degli articoli 3, comma 6, della legge 281/98 e 669bis e ss.
Cpc.

Con ordinanza
depositata il 22 dicembre 2003 il giudice singolo del tribunale rigetto’ le
istanze cautelari per essere il giudice ordinario carente di giurisdizione in
ordine alle domande proposte. Osservo’ che, vertendosi in ipotesi di pubblicità
ingannevole, i provvedimenti richiesti avrebbero potuto essere adottati solo
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


L’associazione ricorrente propose reclamo ex articolo 669terdecies Cpc ed il
tribunale in composizione collegiale lo ha rigettato con ordinanza 23-30 gennaio
2004, confermando il provvedimento impugnato.

2. Ha
rilevato il tribunale che l’articolo 7 del D.Lgs 74/1992 riserva la tutela in
materia di pubblicità ingannevole all’Agcm (avverso le cui decisioni è ammesso
solo il ricorso al giudice amministrativo) e che è ininfluente che il
quattordicesimo comma dello stesso articolo (introdotto dall’articolo 5 del
D.Lgs 67/2000) richiami, per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti, l’articolo 3 della legge 281/98. Cio’ in quanto
l’articolo 3 citato, prevedendo che le associazioni dei consumatori e degli
utenti sono legittimate ad agire innanzi al “giudice competente”, non precisa
tuttavia di quale giudice si tratti; sicchè occorre pur sempre aver riguardo,
per individuarlo, al tredicesimo comma dell’articolo 7 del D.Lgs 74/1992, che fa
salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza
sleale e, quanto alla pubblicità comparativa, per gli atti compiuti in
violazione della legge sul diritto di autore, del marchio d’impresa, di
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. Il richiamo all’articolo 3
della legge 281/98 avrebbe dunque il solo significato dell’attribuzione anche
alle associazioni dei consumatori e degli utenti della legittimazione ad agire
innanzi al giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale (anche in
deroga all’articolo 2601 Cc) e negli altri casi sopra indicati; mentre, tema di
pubblicità ingannevole, le associazioni dei consumatori potrebbero comunque
rivolgersi esclusivamente all’Autorità garante e, in seconda battuta, al Tar.

Se si
ragionasse diversamente ‑ continua il tribunale ‑ si determinerebbe
un’ingiustificata disparità di trattamento tra le associazioni dei consumatori
da una parte, e tutti gli altri soggetti (singoli consumatori, imprenditori, etc.)
dall’altra. Solo i primi, infatti, potrebbero scegliere se domandare la tutela
al giudice ordinario o all’Autorità, mentre tutti gli altri sarebbero “tenuti a
seguire la regola della ripartizione tra le due giurisdizioni in base
all’oggetto del contendere”.

3. Rinviata
la causa all’udienza del 7 aprile 2004 per gli incombenti di cui all’articolo
183 Cpc, l’Associazione Movimento Consumatori ha proposto regolamento preventivo
di giurisdizione con ricorso notificato il 6 aprile 2004, illustrato anche da
memoria.

La società
intimata non ha svolto attività difensiva.

Il Pm, nelle
sue conclusioni scritte, ha chiesto che sia affermata la giurisdizione del
giudice ordinario sui rilievi che l’articolo 7 del D.Lgs 74/1992, come
sostituito dall’articolo 5 del D.Lgs 67/2000 (poi modificato con legge
successiva all’introduzione del giudizio, dunque ininfluente ex articolo 5 Cpc)
prevede espressamente che per la tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti si applichi l’articolo 3 della legge 281/88; che tale
articolo a sua volta prevede che le associazioni iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5 possono agire direttamente davanti al “giudice competente”; che
tale giudice non puo’ essere che quello ordinario in relazione alla, natura di
diritto soggettivo dell’interesse tutelato; che a tale conclusione non osta
l’eventuale (in relazione alla previsione di cui all’ultimo comma dell’articolo
3 della legge 281/98) diversità di trattamento tra le associazioni ed i
singoli, quale prospettata dal tribunale nella decisione sul reclamo, in quanto
la natura collettiva dell’interesse tutelato puo’, sul piano della
ragionevolezza, giustificare la scelta del legislatore.

 

Considerato
in diritto

1. Va
pregiudizialmente rilevato che il regolamento è ammissibile in quanto, come
costantemente affermato da queste sezioni unite (ex multis, nn. 14070/03,
17078/03, 8212/05, 16603/05), la proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il
merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se ai
fini della pronuncia abbia risolto in senso negativo una questione attinente
alla giurisdizione, ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il
provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull’istanza cautelare
non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di
provvisorietà proprio del provvedimento cautelare.

2. Deve poi
osservarsi preliminarmente che, alla stregua del principio posto dall’articolo 5
Cpc, secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano con
riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non
assume rilievo che tutte le norme che vengono in considerazione non siano più
vigenti dall’entrata in vigore del D.Lgs 206/05 (recante “Codice del consumo, a
norma dell’articolo 7 della legge 229/03”), il cui articolo
146 ha
abrogato il D.Lgs 74/1992, la legge 281/98 ed il D.Lgs 67/2000; ed i cui
articoli 139 e 140 prevedono, peraltro, la legittimazione delle associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 di agire
innanzi al tribunale per la tutela degli interessi collettivi.

3. La
questione posta col regolamento va risolta nel senso della sussistenza della
giurisdizione. del giudice ordinario a conoscere della domanda, con la quale
l’associazione dei consumatori attrice, inserita nell’elenco di cui all’articolo
5 della legge 281/98, aveva domandato l’inibizione degli atti di pubblicità
ingannevole e la condanna della società che li aveva posti in essere al
risarcimento del danno.

L’articolo 7
del D.Lgs 74/1992 (recante “Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di
pubblicità ingannevole. Ecologia”) come sostituito dall’articolo 5 del D.Lgs
67/2000 (recante “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Ecologia”)
sotto la rubrica “tutela amministrativa e giurisdizionale” prevede, al
quattordicesimo comma (introdotto con D.Lgs 67/2000 e che non compariva nel
testo originario), che “per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori
e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica
l’articolo 3 della legge 281/98” (recante “Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti. Ecologia”).

Tale
disposizione stabilisce, al primo comma, che le associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 5 sono legittimate ad
agire a tutela degli interessi collettivi richiedendo al giudice competente
tutto quanto nella specie domandato dall’associazione attrice.

Ora, che per
“giudice competente” non possa intendersi l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato direttamente discende dal rilievo che l’Autorità istituita
dall’articolo 10 della legge 287/90 non è un giudice, com’è stato in ogni sede
correttamente ritenuto (Corte di giustizia, sentenza 31 maggio
2005, in
causa C‑53/03; CdS, Sezione sesta, 2199/02), ma un’amministrazione dello Stato
ad ordinamento autonomo (CdS, Sezione prima, 260/99).


un’interpretazione della norma che si risolva nel riconoscimento alle
associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria
all’Autorità ovvero al “giudice competente” appare in contrasto con le norme
comunitarie in materia di pubblicità ingannevole. La citata direttiva 84/54/CEE
prevede infatti, all’art. 4, comma 1, che i mezzi da apprestare dagli Stati
membri “per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l’osservanza delle
disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell’interesse sia dei
consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale” possono comportare
la possibilità, per persone o organizzazioni aventi un legittimo interesse di
“(a) promuovere un’azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o (b) sottoporre
tale pubblicità al giudizio di un’autorità amministrativa competente a
giudicare in merito ai ricorsi Agli Stati membri era dunque data la possibilità
di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all’autorità
amministrativa, sia in via esclusiva all’autorità giudiziaria, sia all’una “e”
all’altra.

Conclusione
questa ulteriormente avallata dal disposto dell’articolo 7 della stessa
direttiva, il quale prevede che essa non si oppone al mantenimento o
all’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di
garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei
consumatori, delle persone che esercitano un’attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale, 224/01) prevede che la legge si applichi nelle
ipotesi di violazioni degli interessi collettivi dei consumatori contemplati
nelle direttive europee di cui all’allegato; allegato che, fra le tante,
menziona anzitutto la direttiva cui si sta facendo riferimento, attuata con
D.Lgs 74/1992.

4. Non appare
poi dubitabile che il “giudice competente” cui si riferisce l’articolo 3 della
legge 281/98 debba essere individuato, in mancanza di diversa disciplina, in
quello ordinario, in relazione alla natura di diritto soggettivo (sia pure
collettivo) dell’interesse tutelato, non essendo configurabili ipotesi di
subordinazione di tale interesse a quello generale, con conseguente
qualificazione della situazione giuridica tutelata come interesse legittimo.

La stessa
legge 281/88 qualifica del resto come fondamentale il diritto dei c

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