Dihiarazione di fallimento e sogetti legittimati a proporre opposizione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3368 del 16/02/2006


FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI ”
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ” SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE OPPOSIZIONE

L’amministratore di una società di capitali è
legittimato “iure proprio” a proporre opposizione alla dichiarazione di
fallimento della società , per rimuoverne gli effetti pregiudizievoli per la
sua persona, sia sul piano morale ( in relazione ad eventuali contestazioni di
reati) che su quello patrimoniale (in relazione ad eventuali azioni di
responsabilità). Cassazione Sezioni Unite Civile, ordinanza n. 3368 del
16.2.2006.

 


La vicenda

Il sig.G.M, nel corso del procedimento
instaurato su ricorso del sig.M.I, col quale veniva chiesta la dichiarazione di
fallimento della I.G.P srl, nella sua qualità di ex amministratore di quest’ultima,
ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il
difetto di giurisdizione del giudice italiano.La parte intimata non ha svolto
alcuna attività difensiva.

 


La questione di
diritto sollevata

Il
ricorrente, sostiene che è esclusa la possibilità di dichiarare in Italia il
fallimento di un imprenditore avente sede all’estero, visto che la domanda di
proposizione del fallimento è stata depositata nel momento in cui la sede legale
della società era stata trasferita dall’Italia in Ucraina.

Anche l’ex
amministartore di una società di capitali è legittimato iure proprio a proporre
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento della società, per
rimuoverne gli effetti che possono discenderne sul piano morale ( in relazione
alla eventuale contestazione di reati) e patromoniale ( in relazione ad
eventuali azioni di responsabilità) ( Cass. 22 maggio 1978 n. 2529); e
correlativamente, considerata la intrinseca natura giurisdizionale del
procedimento prefallimentare, egli è legittimato, nella pendenza del
procedimento stesso, anche a proporre regolamento di giurisdizione, pe r
eliminare ogni dubbio sulla questione di giurisdizione.

 


La soluzione
adottata dalla Corte

La Corte
ritiene che il ricorso sia infondato,in quanto la crisi dell’impresa si è
manifestata ben prima del trasferimento della sede legale in Ucraina. In questa
situazione, non essendo stato dedotto, che al trasferimento all’estero della
sede legale abbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio
di una attività imprenditoriale, deve ritenersi che la competenza spetta al
giudice italiano.Infatti, è applicabile la legge del luogo in cui si è
perfezionato il procedimento di costituzione della società, con la conseguenza
che spetta a questo giudice stabilire, in conformità ai principi del proprio
ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società.

 

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Ordinanza n. 3368 del 16/02/2006

 (Presidente V. Carbone, Relatore V. Proto)

 

RITENUTO IN FATTO

 

Nel corso del procedimento
instaurato su ricorso del sig.M. I, depositato il 22 ottobre 2003, col quale è
stata richiesta la dichiarazione di fallimento della I.G.P s.r.l, già SNA spa.
Il sig.G.M,nella qualità di ex amministratore della società I.G.P, ha proposto
istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato il 27
gennaio 2004, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La parte intimata non ha
svolto attività difensiva.

Il procurato generale, al
quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art.375 cpc, ha chiesto che
sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

 

RITENUTO IN DIRITTO

 

  1. A sostegno della istanza
    il ricorrente ” premesso di essere legittimato al ricorso nella sua qualità
    di ex amministratore della società nei cui confronti è stata richiesta
    l’apertura della procedura concorsuale ” richiama l’art.3 della l. n.218 del
    1995 e l’art.9 l. fall., e sostiene che al momento della proposizione
    dell’istanza di fallimento la sede legale ed effettiva della società era
    stata trasferita dall’italia in Ucraina; con la conseguenza che sarebbe
    esclusa la possibilità di dichiarare in Italia il fallimento di un
    imprenditore avente ormai sede all’estero.

1.1      
Il ricorso è ammissibile, in quanto anche l’ex amministartore di una
società di capitali è legittimato iure proprio a proporre opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento della società, per rimuoverne gli effetti
che possono discenderne sul piano morale ( in relazione alla eventuale
contestazione di reati) e patromoniale ( in relazione ad eventuali azioni di
responsabilità) ( Cass. 22 maggio 1978 n. 2529); e correlativamente,
considerata la intrinseca natura giurisdizionale del procedimento
prefallimentare ( cass.17 agosto 1990,n. 8363), egli è legittimato, nella
pendenza del procedimento stesso, anche a proporre regolamento di giurisdizione,
pe r eliminare ogni dubbio sulla questione di giurisdizione ( S.u Cass.8 ottobre
1974,n .2659).

  1.   Il ricorso è ,tuttavia,
    infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.

2.1      
La società è stata costituita in Italia, precisamente ad Alessandria,
nel febbraio 1978. Il trasferimento della sede legale è avvenuto prima a Roma (
nel luglio 2000), poi, a Napoli ( nell’aprile 2003), ed è stato formalizzato in
Ucraina il 23 maggio 2003.

2.2      
La crisi dell’impresa si è manifestata con evidenza ben prima del
trasferimento della sede in Ucraina  ( v. atti di precetto del 2000, del 2001 e
del 2002, nonchè la cambiale tornata insoluta nel febbraio 2003, relativa al
pagamento di una rata derivante dalla transazione cui la Snia si era impegnata
con l’I, creditore istante, in relazione alla condanna, passata in giudicato, a
carico della società, al versamento di lire 583.346.700), ed è esplosa nel
maggio successivo ( v.cambiali, protestate, relative alle mensilità di maggio e
del giugno 2003).

L’istanza di
fallimento a carico della sna è stata depositata presso il Tribunale di roma
nell’ottobre 2003.

2.3      
In questa situazione fattuale, non essendo stato dedotto( e neanche
specificatamente allegato) che al trasferimento all’estero della sede legale
abbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio di un
‘attività imprenditoriale e del centro dell’attività direttiva amministarativa
ed organizativa, proprio alla stregua delle norme invocate dal ricorrente ( art.3,
comma 2, ult.parte, l.31 maggio1995, n. 218 e art. 9 l.fall.), deve ritenersi
che la competenza giurisdizionale spetta al giudice italiano.

2.4      
Infatti, nella fattispevie non può operare il criterio previsto ( in tema
di trasferimento della sede statuaria in altro Stato) dall’.art.25, comma3, l.31
maggio 1995, n.218, in quanto il trasferimento della sede statutaria si è
risolto in un atto meramente formale ed è dunque da escludere che esso sia stato
posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. E’ invece,
applicabile la legge del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di
costituzione della società( art.25, comma1, l.218/95); con la conseguenza che
spetta a questo giudice stabilire, in conformità ai principi del proprio
ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società.

  1. Va, dunque, affermata la
    giurisdizione del giudice italiano quale giudice competente a conoscere del
    ricorso per la dichiarazione di fallimento presentata nei confronti della
    società de qua.

Nessun provvedimento in
ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M

La Corte dichiara la
giurisdizione del giudice italiano.

  Cosí deciso nella camera
di consiglio delle S.U.civili il 2 febbraio 2006.

https://www.litis.it

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