RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE – LEGGE 16/03/2006 n.146
LEGGE 16
marzo 2006 n. 146
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2006 – S.O. n. 91)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE
CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE
IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed
i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui
all’articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e
«Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
Art. 3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro
Stato.
Art. 4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la
pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Si applica altresi’ il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
e successive modificazioni.
Art. 5.
Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla
Convenzione e dai Protocolli
1. L’autorità centrale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 13, della
Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla
Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di
assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato
di attuazione delle previsioni dell’articolo 16 della Convenzione, in merito
alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato
di attuazione delle previsioni dell’articolo 18 della Convenzione, in merito
alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall’articolo 21 della
Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi
internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con
legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato
di attuazione delle previsioni dell’articolo 21 della Convenzione, in merito al
quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati
Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad
eventuali problemi applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell’interno informa le Camere sullo stato di
attuazione delle previsioni dell’articolo 27 della Convenzione, con specifico
riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro
delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie
competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter nonchè nel libro II, titolo XII, capo III, sezione
I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai
delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonchè dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati,
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per
commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro
provenienza o ne consentono l’impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati
nell’attività di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del
terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque,
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di
cui alla lettera a).
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura
anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque
entro le quarantotto ore dall’inizio delle attività.
3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo
l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice
ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve
dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini,
indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonchè il nominativo degli
eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione
delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della
stessa.
5. Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ai quali si estende la causa
di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l’esecuzione delle
operazioni puo’ essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed
immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi’ le forme e
le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1
nonchè di quelli previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, gli
ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive attribuzioni
possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
avviso, anche oralmente, al pubblico ministero e provvedono a trasmettere allo
stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo’, con
decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una
misura cautelare, del fermo dell’indiziato di delitto, dell’ordine di esecuzione
di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti puo’
essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro
le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia
giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi
dell’attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorità
giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal
territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4 e 6 ed i provvedimenti adottati dal
pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi al
procuratore generale presso la corte d’appello.
Per i delitti indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione è data al procuratore nazionale antimafia.
9. L’autorità giudiziaria puo’ affidare il materiale o i beni sequestrati in
custodia giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che
ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al
presente articolo.
10. Chiunque, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l’articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l’articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
d) l’articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l’articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
Art. 10.
Responsabilità amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati
previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del
codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a
mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a
due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui
all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica
all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a
due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui
agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all’articolo 3 della presente legge, qualora la confisca
delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non
sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre
utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica
o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezz



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