TRATTAMENTO PENITENZIARIO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 07/02/2006 n.144
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 febbraio 2006 n. 144
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2006)
REGOLAMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 19, COMMA 2, DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2001,
N. 45, IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENITENZIARIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA
GIUSTIZIA.
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
il Ministro dell’Interno
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,
nonchè per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che
collaborano con la giustizia», come da ultimo modificata dalla legge 13 febbraio
2001, n. 45, recante «Modifica della disciplina della protezione e del
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonchè
disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» e, in
particolare l’articolo 17-bis, comma 2;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta», nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, «Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della liberta»;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 30 maggio 2005, le cui osservazioni sono
state recepite, ad eccezione di quella concernente la formula utilizzata
nell’articolo 4, il cui accoglimento importerebbe conseguenze in contrasto con
le regole fondamentali del trattamento penitenziario;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento:
a) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali
relativamente ai delitti previsti dall’articolo 9, comma 2, decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, e che siano ammessi alle speciali misure di protezione o per
i quali sia stata avanzata la proposta di ammissione a misure speciali di
protezione, ovvero per i quali sia stata avanzata richiesta di piano provvisorio
di protezione, ovvero che siano sottoposti a piano provvisorio di protezione,
ovvero che siano sottoposti a misure di eccezionale urgenza ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;
b) i detenuti e gli internati che risultano tenere o aver tenuto condotte di
collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali
relativamente ai delitti previsti dall’articolo 9, comma 2, decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, per i quali, sebbene non sia stata avanzata richiesta di
speciali misure di protezione, il Procuratore della Repubblica che sta
raccogliendo o che ha raccolto il verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione previsto dall’articolo 16-quater del medesimo decreto-legge,
richiede, in vista della formulazione della proposta di ammissione a speciali
misure di protezione, l’adozione di particolari cautele nella gestione
penitenziaria;
c) i soggetti che sono stati sottoposti nel passato alle speciali misure di
protezione e ne sono fuoriusciti con misure di reinserimento sociale ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, salvo che, anche
sulla base di informazioni provenienti dall’autorità giudiziaria, il nuovo
stato di detenzione o di internamento non sia conseguente a fatti incompatibili
con le condotte di collaborazione con la giustizia;
d) i detenuti e gli internati che sono stati sottoposti nel passato alle
speciali misure di protezione poi revocate, ovvero al piano provvisorio di
protezione non seguito dalla richiesta delle speciali misure di protezione,
ovvero a misure di eccezionale urgenza non seguite dalla definizione di un piano
provvisorio o delle speciali misure di protezione;
e) i detenuti e gli internati che, sebbene non tengono o non hanno tenuto
condotte di collaborazione, sono sottoposti alle speciali misure di protezione
in ragione delle situazioni previste dall’articolo 9, comma 5, decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8.
Art. 2.
Principi direttivi del trattamento penitenziario dei collaboratori di giustizia
1. I soggetti indicati all’articolo 1 godono dei diritti e sono sottoposti ai
doveri previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le modalità di esercizio dei diritti e di adempimento dei doveri dei
soggetti indicati all’articolo 1 possono essere modificate soltanto al fine di
garantire la genuinità delle dichiarazioni, di assicurare la riservatezza
nonchè di tutelare l’incolumità personale del detenuto o dell’internato.
3. Nei confronti di un soggetto che al momento dell’ingresso in carcere si trova
nelle condizioni previste dall’articolo 1, l’Amministrazione penitenziaria
adotta, a richiesta delle autorità preposte alla tutela del soggetto e, in caso
di urgenza, di propria iniziativa, le misure di protezione necessarie ad
assicurarne l’incolumità personale.
4. La direzione dell’istituto di pena adotta tutte le misure di sostegno e di
trattamento, compatibili con le esigenze di sicurezza, idonee ad evitare che le
condizioni di vita dei soggetti indicati all’articolo 1 risultino deteriori
rispetto a quelle degli altri detenuti.
Art. 3.
Provvedimenti nei confronti dei detenuti che manifestano la volontà di
collaborare
1. Qualora il detenuto o l’internato manifesta la volontà di collaborare con la
giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in attuazione
dall’articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, dispone
immediatamente le misure necessarie ad evitare l’incontro con altre persone che
collaborano con la giustizia, i colloqui investigativi di cui all’articolo
18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le comunicazioni epistolari,
telefoniche o telegrafiche, nonchè adotta le specifiche misure volte a
garantire la sicurezza. Le misure sono mantenute fino alla completa conclusione
della redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione.
2. Se la manifestazione della volontà di collaborare è comunicata dall’autorità
giudiziaria, le disposizioni sono impartite dalla Direzione generale dei
detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
che adotta altresi’ le opportune misure di protezione, dandone immediata
comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore nazionale
antimafia.
3. Nell’ipotesi indicata al comma 2, qualora ricorrano ragioni di urgenza, la
direzione dell’istituto che abbia ricevuto direttamente la comunicazione dall’autorità
giudiziaria adotta provvedimenti di contenuto analogo a quelli indicati nel
comma precedente, dandone immediata comunicazione al Procuratore della
Repubblica, al Procuratore nazionale antimafia, nonchè alla Direzione generale
dei detenuti e del trattamento per le successive disposizioni.
4. Analoghe misure d’urgenza si applicano ai detenuti ed agli internati che
manifestano la volontà di collaborare direttamente alla direzione dell’istituto
che provvede alle comunicazioni di cui al comma 3.
5. Qualora non pervenga diversa comunicazione da parte del Procuratore della
Repubblica al quale il detenuto sta rendendo o ha reso le dichiarazioni indicate
all’articolo 16-quater, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, le misure previste
dai commi 2 e 3 sono revocate decorsi centottanta giorni da quello in cui il
soggetto ha manifestato la volontà di collaborare, secondo quanto comunicato
dal Procuratore della Repubblica.
Art. 4.
Criteri di assegnazione agli istituti o alle sezioni
1. Fatte salve le misure indicate all’articolo 3, comma 1, i detenuti e gli
internati indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono assegnati, con
provvedimento della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni
di istituto.
L’assegnazione deve essere effettuata in modo da evitare contatti fra
collaboratori di giustizia che, in base alle notizie comunicate dall’autorità
giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione, risultano partecipare ai
medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque, reso dichiarazioni sui
medesimi fatti delittuosi.
2. Fatte salve le misure indicate all’articolo 3, comma 1, su richiesta del
Procuratore della Repubblica che sta raccogliendo o che ha raccolto il verbale
illustrativo dei contenuti della collaborazione, o su richiesta di altro
Procuratore della Repubblica, d’intesa con il primo, i detenuti e gli internati
indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono assegnati con provvedimento
della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, ad appositi istituti o sezioni di istituto,
comunque diversi da quelli indicati al comma 1. L’assegnazione deve essere
effettuata in modo da evitare contatti fra collaboratori di giustizia che, in
base alle notizie comunicate dall’autorità giudiziaria e dal Servizio centrale
di protezione, risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o
avere, comunque, reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.
3. I detenuti e gli internati indicati all’articolo 1, comma 1, lettere d) ed
e), sono rispettivamente assegnati, con provvedimento della Direzione generale
dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, ad appositi e tra loro distinti istituti o sezioni di istituto,
comunque diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni previste ai precedenti commi si applicano, compatibilmente
con le modalità di fruizione del beneficio concesso, anche ai detenuti e agli
internati, collaboratori di giustizia:
a) assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, legge 26 luglio
1975, n. 354;
b) ammessi alla misura della semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della
medesima legge;
c) ammessi alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non
superiore agli anni dieci ai sensi dell’articolo 21-bis della medesima legge.
5. Per il compimento di specifici atti non esperibili nell’istituto o nella
sezione di assegnazione, su richiesta del Procuratore della Repubblica che
svolge le indagini, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria puo’ trasferire, per il tempo
strettamente necessario e comunque preventivamente indicato, i detenuti e gli
internati di cui all’articolo 1 ad istituti o sezioni diversi da quelli indicati
ai commi 1, 2, 3 e 4, assicurando comunque le esigenze di sicurezza ed evitando
i contatti con altri collaboratori di giustizia che, in base alle notizie
comunicate dall’autorità giudiziaria e dal Servizio centrale di protezione,
risultano partecipare ai medesimi procedimenti giudiziari o avere, comunque,
reso dichiarazioni sui medesimi fatti delittuosi.
6. Qualora agli internati che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo
1, per salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni nonchè per tutelare l’incolumità
personale, non sia possibile assicurare nella casa di lavoro o nella colonia
agricola di assegnazione le stesse condizioni restrittive e le stesse
opportunità di trattamento applicate agli altri internati, la Direzione
generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria puo’ assegnarli ad un’altra casa di lavoro o colonia agricola,
assicurando comunque le suddette esigenze.
7. I medesimi criteri indicati al comma 6 si applicano agli internati che si
trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1 e che sono assegnati ad una
casa di cura e custodia, ad un ospedale psichiatrico giudiziario, ad un istituto
per infermi o minorati, ovvero che sono sottoposti ad osservazione psichiatrica
ai sensi dell’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230.
8. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, qualora ricorrano gravi ragioni di
sicurezza, puo’, sentita l’autorità giudiziaria, assegnare i detenuti o gli
internati indicati all’articolo 1, comma 1, lettera d), ad istituti o sezioni di
istituto ordinari.
Art. 5.
Ordini di servizio in materia di sicurezza
1. La direzione dell’istituto penitenziario dotato di sezione per detenuti o
internati indicati all’articolo 1 adotta, anche sulla base di eventuali
disposizioni del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, un apposito
ordine di servizio contenente tutte le prescrizioni alle quali deve attenersi il
personale per la gestione dei soggetti ivi ristretti e in ogni caso:
a) l’assegnazione, ai servizi di sezione, di personale capace ed esperto,
nonchè la rigorosa limitazione e la registrazione degli accessi;
b) le cautele per assicurare la riservatezza degli atti relativi al
collaboratori di giustizia;
c) le modalità di spostamento e di uscita dei detenuti dalla sezione;
d) le cautele per assicurare che il cibo, i farmaci e gli oggetti che i detenuti
possono legittimamente acquistare o detenere non possano subire manipolazioni;
e) l’indicazione delle misure per garantire il rispetto dei divieti contenuti
nell’articolo 13, comma 14, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.
3. Qualora l’istituto penitenziario non sia dotato di sezione per collaboratori
di giustizia, la direzione dell’istituto di pena in cui sia ristretto un
soggetto che abbia manifestato la volontà di collaborare o che comunque si
trovi nelle condizioni di cui all’articolo 1, emana un ordine di servizio di
contenuto analogo a quello indicato nel comma 2.
Art. 6.
Colloqui e corrispondenza
1. Ai detenuti ed agli internati indicati all’articolo 1 si applicano
integralmente le disposizioni previste dagli articoli 18 e 18-ter, legge 26
luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 37, 38, 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, salve le limitazioni



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