DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE, A NORMA DELLA LEGGE 13 GIUGNO 2005, N. 118 – DECRETO LEGISLATIVO 24/03/2006 n.155


DECRETO
LEGISLATIVO 24 marzo 2006 n. 155


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006)



DISCIPLINA DELL’IMPRESA SOCIALE, A NORMA DELLA LEGGE 13 GIUGNO 2005, N. 118.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la
disciplina dell’impresa sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9
febbraio 2006;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell’interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni
private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che
esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale,
diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di
cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le
organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente,
l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o
partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al
presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate
all’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in
forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente
decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture
contabili previste dall’articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti
che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Art. 2.

Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati
nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante
legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;

b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre
2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001,
n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura
superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa
sociale.

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di
cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le
organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento
lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera
f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5
dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g),
del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, si intende quella
per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi
complessivi dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale. Con decreto del
Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al
trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa; la
relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo.

Art. 3.

Assenza dello scopo di lucro

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli
avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento
del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e
avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera
distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti
nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze
ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o
compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le
medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di
acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a
soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All’attività di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano, in
quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e
l’articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso,
esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni
statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della
maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di
partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali
sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio
sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all’articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e
detenere il controllo di un’impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l’influenza determinante dei
soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e puo’ essere
impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180
giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

Art. 5.

Costituzione

1. L’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve essere costituita con
atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di
organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti
costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformità
alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

a) l’oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 2;

b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi
all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o
degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita
sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.
340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui
all’articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso
l’ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo
regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e
le procedure di cui al presente articolo.

Art. 6.

Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse
forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni
che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila
euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle
imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il
suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di
oltre un terzo rispetto all’importo di cui al comma 1, delle obbligazioni
assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in
nome e per conto dell’impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui
all’articolo 1, comma 3.

Art. 7.

Denominazione

1. Nella denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione:

«impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui
all’articolo 1, comma 3.

3. L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni
idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni
che esercitano un’impresa sociale.

Art. 8.

Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle
cariche sociali non puo’ essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione
che esercita l’impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni
tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua
natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui
all’articolo 4, comma 3.

3. L’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Art. 9.

Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonchè la disciplina del
rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione,
compatibilmente con la forma giuridica dell’ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell’istante che dei
provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita
l’assemblea dei soci.

Art. 10.

Scritture contabili

1. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il
libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di
cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonchè redigere e depositare
presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.

2. L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in
modo da rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa
sociale.

3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel
regolamento.

Art. 11.

Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono
prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma
dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o
più sindaci, che vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle

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