DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AI BENI CULTURALI – DECRETO LEGISLATIVO 24/03/2006 n.156


DECRETO
LEGISLATIVO 24 marzo 2006 n. 156


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006- S.O. n. 102)



DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004,
N. 42, IN RELAZIONE AI BENI CULTURALI.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137;

Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri,
stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
Qualora l’interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con
provvedimento ministeriale, l’esercizio delle potestà previste dall’articolo
128 compete al Ministero.»;

2) al comma 3, le parole: «anche su raccolte librarie private, nonchè» sono
soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 6 dopo le parole: «del patrimonio stesso» sono
inserite le seguenti: «, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

Art. 2.

Modifiche alla Parte seconda

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 10:

1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ente e istituto pubblico» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche
indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;

2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «e particolari caratteristiche
ambientali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole: «artistico
o storico» sono soppresse;

3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico»
sono inserite le seguenti: «che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere
di rarità o di pregio, anche storico»;

4) al comma 4, lettera l), le parole: «le tipologie di architettura rurale» sono
sostituite dalle seguenti: «le architetture rurali»;

b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «e gli altri ornamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi»;

c) all’articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti:
«della presente Parte»;

2) al comma 6, le parole: «Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al
comma 5»;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal
ricevimento della richiesta.»;

d) all’articolo 14, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;

e) all’articolo 16, comma 1, dopo la parola: «Avverso» sono inserite le
seguenti: «il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’articolo 12 o»;

f) all’articolo 17, comma 5, dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «in ogni sua articolazione»;

g) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole: «Gli archivi» sono inserite le
seguenti: «pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;

h) all’articolo 21:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 13» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè lo scarto di materiale bibliografico
delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2,
lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13»;

2) al comma 1, lettera e), le parole: «di soggetti giuridici privati» sono
sostituite dalle seguenti: «privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell’articolo 13»;

3) al comma 4, dopo le parole: «del soprintendente.» è aggiunto il seguente
periodo: «Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al
soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.»;

4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i lavori non
iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente
puo’ dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;

i) all’articolo 22:

1) al comma 3, le parole: «Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,» sono
sostituite dalle seguenti: «Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente
ed»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo’ diffidare
l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta
giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo’ agire ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.»;

l) all’articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite
dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole:

«dell’opera pubblica» sono soppresse;

m) all’articolo 29:

1) al comma 8 le parole: «previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono
soppresse;

2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «previo parere della Conferenza
Stato-regioni» sono soppresse; dopo le parole: «dell’esame finale,» sono
inserite le seguenti: «abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente
valore di esame di Stato,»; dopo le parole: «un rappresentante del Ministero,»,
sono inserite le seguenti: «il titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica
o magistrale,» ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9,
agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonchè agli
effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti
esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è
acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;

4) al comma 11 le parole: «o intese» sono soppresse; dopo le parole: «possono
essere altresi’ istituite,» sono inserite le seguenti: «ove accreditate,»; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione del presente comma si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

n) all’articolo 30, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia
degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza,
nonchè al Ministero dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo
125.»;

o) all’articolo 37, comma 1, la parola: «immobili» è soppressa;

p) all’articolo 38:

1) nella rubrica, le parole: «Apertura al pubblico degli immobili» sono
sostituite dalle seguenti: «Accessibilità del pubblico ai beni culturali»;

2) al comma 1, le parole: «Gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «I beni
culturali»;

q) all’articolo 44:

1) al comma 1, la parola: «importanza» è sostituita dalla seguente: «pregio»;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L’assicurazione puo’ essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.»;

r) all’articolo 46, comma 3, la parola: «o» è sostituita dalla seguente: «e»;

s) all’articolo 50, comma 1, le parole: «ed altri ornamenti» sono sostituite
dalle seguenti: «ed altri elementi decorativi di edifici»;

t) all’articolo 54:

1) al comma 2, lettera a), le parole: «fino a quando non sia intervenuta, ove
necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica
previsto dall’articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla
conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il
procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e
6»;

2) al comma 2, lettera d), le parole: «quali testimonianze dell’identità e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;

u) all’articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
l’alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei
beni;»;

v) all’articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri
immobiliari»;

z) all’articolo 59, comma 2, lettera c), le parole:

«dall’apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti:

«dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile»;

aa) all’articolo 60, comma 1, le parole: «al medesimo prezzo stabilito nell’atto
di alienazione» sono sostituite dalle seguenti:

«o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di
conferimento»;

bb) all’articolo 62:

1) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti»; le
parole: «la proposta» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta»; la parola:
«motivata» è soppressa e dopo le parole: «della spesa» sono aggiunte, in fine,
le seguenti:

«indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero puo’
rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente
interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.»;

cc) all’articolo 70, comma 3, le parole: «, in materia di copertura finanziaria
della spesa e assunzione del relativo impegno» sono soppresse;

dd) all’articolo 106:

1) al comma 1, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Lo
Stato»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso
è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il
conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia
assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere
storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate
prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;

ee) all’articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:

«già esistenti» sono inserite le seguenti: «nonchè quelli ottenuti con
tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale»;

ff) l’articolo 112 è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). – 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all’articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale
disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo
Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e
dei luoghi di cui all’articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del
presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali
cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonchè per
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono
essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi’ l’integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà
privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle al

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