DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO – DECRETO LEGISLATIVO 24/03/2006 n.157
DECRETO
LEGISLATIVO 24 marzo 2006 n. 157
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006- S.O. n. 102)
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004,
N. 42, IN RELAZIONE AL PAESAGGIO
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega
al Governo per l’adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti
emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All’articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle
seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate
dalle regioni ai sensi dei».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici
la valorizzazione comprende altresi’ la riqualificazione degli immobili e delle
aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di
nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell’articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti:
«intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» è inserita la seguente:
«distintivi».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo le parole: «gli immobili e le aree» la parola: «comunque» è
soppressa e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».
Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato e le regioni assicurano
che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale
fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste
dall’articolo 143, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio,
approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero
territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche,
individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità
dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani
paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e
previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle
morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonchè delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del
minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio
paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia
dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree
agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o
degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonchè alla
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche
in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c), dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo la parola: «tradizionale» sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese le zone di interesse archeologico».
Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 137 (Commissioni regionali). – 1. Ciascuna regione istituisce una o più
commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1
del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il
soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente
per i beni archeologici competenti per territorio, nonchè due dirigenti
preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti
membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra
soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed
esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne
designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle
fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio
culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione
procede comunque alle nomine.
3. Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative
funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa
previgente per l’esercizio di competenze analoghe.».
Art. 8.
Sostituzione dell’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico). – 1. Su
richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione di cui all’articolo 137 acquisisce le
necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e
provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo
ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all’articolo 136 e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle
caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli
immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del
territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e
contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati
all’articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una
specifica disciplina di tutela, nonchè l’eventuale indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a
costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell’atto
di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è
formulata dall’organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari
di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo
termine di trenta giorni.».
Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico). – 1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di
immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea
alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
La proposta è altresi’ comunicata alla città metropolitana e alla provincia
interessata.
2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia
su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata,
nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della
regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione
decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136,
viene altresi’ data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione
al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali,
identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla
data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui
all’articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma
1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e
documenti alla regione, che ha altresi’ facoltà di indire un’inchiesta
pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
individuale di cui al comma 3.».
Art. 10.
Sostituzione dell’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di
conoscenza). – 1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale
inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza
dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo
alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico
contengono una specifica disciplina di tutela, nonchè l’eventuale indicazione
di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono,
che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o
modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 sono
altresi’ notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso
il comune o i comuni interessati, nonchè trascritti a cura della regione nei
registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all’albo
pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle
relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici dei comuni interessati.».
Art. 11.
Sostituzione dell’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito
dal seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). – 1. Qualora la commissione non deliberi
entro i termini di cui all’articolo 138 o la regione non provveda nel termine di
cui all’articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla
regione ed al Ministero l’avvio della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione
eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l’istruttoria,
formula la proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla regione,
nonchè ai comuni interessati affinchè questi ultimi provvedano agli
adempimenti indicati all’articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli
adempimenti indicati all’articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 139,
comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di
notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato
nelle forme previste dall’articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile
decorso del predetto termine cessano gli effetti cui all’articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di
integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico in precedenza emanati.».
Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L’articolo 142 del decreto legislativ



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