LIMITI QUANTITATIVI DI STUPEFACENTI RIFERIBILI AD USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE – DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 11/04/2006


MINISTERO
DELLA SALUTE



DECRETO 11 aprile 2006


(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2006)



INDICAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E
PSICOTROPE, RIFERIBILI AD UN USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE DELLE SOSTANZE
ELENCATE NELLA TABELLA I DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA
DEGLI STUPEFACENTI E DELLE SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E
RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, COME MODIFICATO DALLA LEGGE
21 FEBBRAIO 2006, N. 49, AI SENSI DELL’ARTICOLO 73, COMMA 1-BIS.

Il Ministro della salute

di concerto con

il Ministro della giustizia

Visto l’art. 73, comma 1-bis del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge
21 febbraio 2006, n. 49, il quale prevede che, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente
personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;

Visto il documento reso dalla Commissione istituita con decreti del Ministro
della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente il compito, fra
l’altro, di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope
descritte nella tabella I allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi massimi di principio attivo
riferibili ad un consumo esclusivamente personale, nonchè di individuare le
procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il
tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Rilevato che la Commissione ha fornito, per le sostanze della citata tabella I,
per le quali risultavano disponibili dati sufficienti, vari parametri, fra i
quali la dose media singola, intesa come la quantità di principio attivo per
singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un
effetto stupefacente e psicotropo, la frequenza media giornaliera delle
assunzioni, la quantità di principio attivo assunta giornalmente, la dose media
settimanale, il potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle
capacità psicomotorie;

Preso atto che la stessa Commissione ha osservato che i valori relativi alla
dose media singola efficace sono espressione di evidenza scientifica, mentre
permangono margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di
assunzioni nell’arco della giornata che, a giudizio della stessa Commissione,
richiedono ulteriori approfondimenti.

Ritenuto, conseguentemente, che allo stato, ai fini dell’attuazione del disposto
dell’art. 73, comma 1-bis del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i
valori relativi alla dose media singola efficace, incrementati in base ad un
moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza,
con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e
scadimento delle capacità psicomotorie; Sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis dell’art. 73 del Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
sono quelli indicati nell’ultima colonna dell’elenco allegato al presente
decreto, costituente parte integrante dello stesso.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.




Allegati

(in formato
zip)

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