Se il procedimento amministrativo ha ad oggetto l’irrogazione di sanzioni non è applicabile il termine di trenta giorni per la sua conclusione – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006


APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

Non è applicabile il termine di
trenta giorni per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della
legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990 nei procedimenti
che hanno ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative. Per quanto detto
un’eventuale provvedimento sanzionatorio

oltre i trenta giorni non comporta automatica invalidità.

Pertanto, cassando la sentenza, la
Cassazione afferma il seguente principio di diritto:<<il termine stabilito
dall’art. 2 – III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei
procedimenti di irrogazione di sanzioni amministratve>>.

 

La vicenda

Il fatto in questione ha
origine da una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con cui si accoglie il
ricorso presentato da A. G. e dalla s.a.s. Chalet La Siesta di A. G.& C., in
opposizione all’ordinanza di ingiunzione con cui la locale Direzione provinciale
del lavoro aveva irrogato loro una sanzione pecuniaria, per la violazione di
norme in materia di tutela del lavoro dipendente. Il tribunale aveva accolto il
ricorso ritenendo il provvedimento viziato in quanto emesso in violazione
dell’art. 2 – III comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, e cioè nel non
rispetto dei termini in esso prescritti. L’articolo infatti sostiene che non si
uo’ pretendere l’adempimento di sanzioni pecuniarie “a distanza di oltre trenta
giorni dalla presentazione alla autorità amministrativa di scritti difensivi
relativi alle infrazioni contestate (difese del 20/01/1999, audizione del
29/6/1999)”.

 

La questione di diritto
sollevata  e la soluzione adottata dalla Corte

In primis occorre premettere,
al fine di comprendere al meglio l’orientamento adottato dalla Corte, che la
Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno afferma che il il termine
stabilito dall’art. 2 – III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione
dei procedimenti amministrativi, non possa essere fatto valere anche nel caso
dell’emissione delle ordinanze ingiuntive irrogative di sanzioni amministrative.

La giurisprudenza al riguardo ha adottato
posizioni in contrasto perchè numerosi sono stati i provvedimenti che hanno
appoggiato la medesima tesi del Tribunale

di Ascoli Piceno ( Vedi Cass.
16 aprile 2003 n. 6014, 11 giugno 2003 n. 9357, 17 giugno 2003 n. 9680, 11
luglio 2003 n. 10920, 22 novembre 2003 n. 17779, 22 dicembre 2003 n. 19617, 21
gennaio 2004 n. 874, 30 marzo 2004 n.6337, 6 aprile 2004 n. 6762, 6
aprile 2004 n. 6769, 10 novembre 2004 n. 21406, 28 dicembre 2004 n. 24053, 26
agosto 2005 n. 17386) mentre da un altro lato sono configurabili quegli
orientamenti che, sulla scorta  del carattere generale della L. 7 agosto 1990,
n. 241, che si riferisce indistintamente a tutti i procedimenti amministrativi,
hanno affermato il contrario( Vedi Cass. 15 giugno 1999 n. 5936, 21 marzo 2001
n. 4042, 4 settembre 2001 n. 11390, 23 luglio 2003 n. 11434, 6 marzo 2004 n.
4616).

La Corte, nella pronuncia in esame ha in parte
affermato che si debba aderire all’indirizzo maggioritario, ma fondamentalmente
ha individuato nel principio di specialità il criterio risolutivo del
contrasto.

<<Per il principio di specialità, che
prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non
comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la
stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono
la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l’una
i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli finalizzati
all’irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro
funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina>>.

L’art. 2 – III comma L. 7 agosto 1990, n. 241,
fissa i termini entro il quale il procedimento amministrativo deve essere
concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento: ebbene
entrambi i termini, sia quello di novanta giorni (“ora previsto dalla norma
come modificata da ultimo dall’art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con L. 14 maggio 2005, n. 80″)
che quello di trenta giorni (“applicabile
nella specie ratione temporis”) non risultano compatibili con la L. 24
novembre 1981, n. 689.

Secondo tale dettame legislativo <<la
contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, puo’ avvenire fino a
novanta giorni dall’accertamento per i residenti in Italia e fino a
trecentosessanta per i residenti all’estero (art. 14); se ne viene fatta
richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione
delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni
è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene,
viene trasmesso il rapporto all’autorità competente (art. 17); ad essa gli
interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonchè
prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art.
18)>>.

Ad ogni modo, secondo la prevalente
giurisprudenza amministrativa, l’inosservanza del termine da tale legge
stabilito, non è in grado di invalidare l’intero provvedimento anche se emesso
tardivamente <<poichè anche dopo la scadenza non viene meno il potere e
dovere dell’amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli
pubblici affidati alla sua cura>> (
v. CdS V sez. 3 giugno 1999 n. 621, V
sez. 19 settembre 2000 n. 4844, VI sez. 13 maggio 2003 n. 2533, IV sez.
10 giugno 2004 n. 3741; contra: Cds VI sez. 19 dicembre 1997 n. 1869).

La Cassazione afferma che nel caso di specie,
per le violazioni di norme sulla circolazione stradale, la validità
dell’ordinanza ingiunzione è subordinata al rispetto dei termini stabiliti per
la sua emissione dall’art. 204 – I comma D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: tali
termini sono perentori in relazione a quanto disposto dal successivo comma I
bis,
introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con L. 1
agosto 2003, n. 214.

Pertanto, cassando la sentenza afferma il
seguente principio di diritto:<<il termine stabilito dall’art. 2 – III comma
L. 7 agosto 1990, n. 241, non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di
sanzioni amministratve>>.


 

(Annaflora Sica, © Litis.it, 11 Maggio 2006)

 

 

CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 9591 del 27/04/2006

(Presidente V. Carbone,
Relatore E. Bucciante)

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in
epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro –
adito da A. G. dalla s.a.s. Chalet La Siesta di A. G.& C., in opposizione
all’ordinanza ingiunzione del 28 dicembre 1999, con cui la locale Direzione
provinciale del lavoro aveva irrogato loro una sanzione pecuniaria, per la
violazione di norme in materia di tutela del lavoro dipendente – ha accolto il
ricorso, rilevando che il provvedimento era stato emesso, in violazione
dell’art. 2 – III comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, “a distanza di oltre
trenta giorni dalla presentazione alla autorità amministrativa di scritti
difensivi relativi alle infrazioni contestate (difese del 20/01/1999, audizione
del 29/6/1999)”.

La Direzione provinciale del lavoro di Ascoli
Piceno ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo, poi illustrato
anche con memoria. A. G e la s.a.s. Chalet La Siesta di A. G.& C non hanno
svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso
la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Pi’ceno lamenta che erroneamente
il giudice a quo ha ritenuto che il termine stabilito dall’art. 2 – III
comma L. 7 agosto 1990, n. 241, per la conclusione dei procedimenti
amministrativi, si applichi anche all’emissione delle ordinanze ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative, e che comunque il suo mancato rispetto
comporti l’invalidità del provvedimento.

In materia, nella giurisprudenza di
legittimità, si è verificato un contrasto, per la cui composizione la causa
è stata assegnata alle sezioni unite.

In grande prevalenza questa Corte si è
orientata nel senso propugnato dalla ricorrente, sulla scorta soprattutto di
dati di natura testuale, rivelatori dell’inconciliabilità della norma di cui si
tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella L. 24
novembre 1981, n. 689: v., tra le più recenti, Cass. 16 aprile 2003 n. 6014, 11
giugno 2003 n. 9357, 17 giugno 2003 n. 9680, 11 luglio 2003 n. 10920, 22
novembre 2003 n. 17779, 22 dicembre 2003 n. 19617, 21 gennaio 2004 n. 874, 30
marzo 2004 n.6337, 6 aprile 2004 n. 6762, 6 aprile 2004 n. 6769, 10
novembre 2004 n. 21406, 28 dicembre 2004 n. 24053, 26 agosto 2005 n.
17386.

Con alcune altre pronunce è stata pero’
adottata la soluzione opposta, in considerazione del carattere generale della
L. 7 agosto 1990, n. 241, che si riferisce indistintamente a tutti i
procedimenti amministrativi: v. Casa. 15 giugno 1999 n. 5936, 21 marzo 2001 n.
4042, 4 settembre 2001 n. 11390, 23 luglio 2003 n. 11434, 6 marzo 2004 n. 4616.

Ritiene il
collegio che debba essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario.

Non impedisce di pervenire a questa
conclusione la "universalità" della legge citata, che per la prima volta ha
regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il
prin

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed