USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER I BAMBINI NEI VEICOLI. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA – DECRETO LEGISLATIVO 13/03/2006 n.150
DECRETO
LEGISLATIVO 13 marzo 2006 n. 150
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/20/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/671/CEE
RELATIVA ALL’USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI
RITENUTA PER I BAMBINI NEI VEICOLI. MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004;
Visto il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8
aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. L’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito
dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini).
– 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3,
di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo
di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti
della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di
ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore
solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag
frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in
circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i
sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono
essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti
sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello
figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile
su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo’ essere fornita dal conducente, dal
bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi
audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare
il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i
bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza
del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola
il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro
a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992
1. Nella tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
è sostituito dal seguente:
«5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
– La legge 18 aprile 2005, n. 62, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27
aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della
strada», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 172 e degli articoli 126-bis e 169 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati, dal presente decreto, cosi’
recitano:
«Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta). – 1. Il
conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano
su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che
dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi, c) N1, ad
eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell’art. 47, comma
2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell’art. 72, comma 2, hanno
l’obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei
dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell’espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che
effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico
da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei
centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’art. 122,
comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato
membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che
costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.
Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell’art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all’art. 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato
alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori
possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in
un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purchè siano accompagnati
da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui
sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il
servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati
secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, p



Commento all'articolo