RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI – DECRETO LEGISLATIVO 06/04/2006 n.164
DECRETO
LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 164
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006)
RIORDINO
DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI, A NORMA
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 5 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l’articolo 1, comma 5,
recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento
dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2006;
Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei
deputati concernente l’articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare
a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneità nazionale per la fascia dei professori
associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla
quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori
scientifico-disciplinari;
d) per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneità
scientifica nazionale;
e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori
associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento
della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei
professori universitari.
Art. 3.
Idoneità scientifica nazionale
1. L’idoneità scientifica nazionale si consegue all’esito di procedure bandite
con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei
professori ordinari e dei professori associati.
2. L’idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal
bando ai candidati che possiedono la piena maturità scientifica per la fascia
dei professori ordinari e la maturità scientifica per la fascia dei professori
associati.
3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito
necessario per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 1, comma 8,
della legge e non comporta diritto all’accesso al ruolo dei professori
universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell’idoneità
scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.
Art. 4.
Numero massimo di idoneità scientifiche
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero
massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l’idoneità
scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al
numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita
la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una
quota non superiore al 40 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università
comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che
intendono coprire, attivando le procedure d’idoneità scientifica nazionale e le
successive procedure selettive ai sensi dell’articolo 13, nell’ambito della
programmazione, di cui all’articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto
dei limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre
1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e
il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1,
relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della
programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già
concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all’articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.
4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno
un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.
Art. 5.
Quote riservate per la fascia dei professori ordinari
1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero
massimo di soggetti ai quali puo’ essere attribuita l’idoneità scientifica
nazionale è incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo
51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al
venticinque per cento del numero risultante dall’applicazione delle norme di cui
agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che
alla data fissata dal bando abbiano un’anzianità di servizio nella stessa
fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come
professore associato non confermato, maturata nell’insegnamento di materie
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o
in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere
del CUN.
Qualora l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo
alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario
di idoneità, quest’ultimo è arrotondato all’unità superiore.
Art. 6.
Liste di commissari nazionali
1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all’articolo
7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni
due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto
del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione
biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno
fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.
2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.
3. L’elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la
corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori
associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonchè ai
professori straordinari a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12,
della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell’idoneità
nazionale da non oltre quattro anni. L’elettorato passivo è attribuito per
ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai
professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste
dalla normativa vigente.
4. Il Ministero definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo,
assicurandone la pubblicità per via telematica almeno quarantacinque giorni
prima dell’inizio delle elezioni. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono
presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’inizio
delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della
determinazione degli elenchi definitivi.
5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici
commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno
ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parità di voti
prevale il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più
anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari
nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.
6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a
quindici, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è
integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da
appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all’articolo 5.
In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto
di immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti al
settore, individuati mediante sorteggio.
7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate,
assicurando l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del
voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi da 1 a 6
sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro
quindici giorni dal termine delle elezioni.
8. L’eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle
liste è effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al
settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del
comma 3.
Art. 7.
Commissioni di valutazione
1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è
composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle
corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all’articolo 6. I componenti
delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per
la seconda tornata di giudizi del biennio.
2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione è composta da
cinque professori ordinari.
3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione è composta da
tre professori ordinari e due professori associati confermati. I professori
ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a
professore ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per
l’una o per l’altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da
parte del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l’opzione non
sia esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la
commissione di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione
nella commissione da cui il medesimo è estromesso.
4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d’ufficio, salvi i
casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente
di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere
adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l’accettazione da
parte del Ministro.
5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle
commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le
modalità di cui al comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle
commissioni già compiuti prima della sostituzione.
7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina
delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall’articolo 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di
nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle
commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale si
svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna
fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee
strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di
cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni,
e aggiornata ogni tre anni. L’elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui
all’articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il
supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure. All’attuazione del
presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione
sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali
oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
Art. 9.
Lavori delle commissioni di valutazione
1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in cui si
espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i
criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati
anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito
nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio
al responsabile del procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, il quale ne
assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici
accedono per via telematica alla lista delle domande, all’elenco delle
produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il
concorso, presentate ai sensi dell’articolo 12, comma 3. Per garantire la
riservatezza dei dati presentati l’accesso avviene tramite password consegnata
al presidente della



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