Benefici da estendere anche all’imputato non appellante citato in giudizio – CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 9007 del 15/03/2006
“Il
coimputato non appellante, che sia citato a comparire nel giudizio di appello,
ha il diritto di ricorrere per cassazione avverso la sentenza che ometta di
estendergli i benefici riconosciuti all’imputato appellante, dal momento che la
citazione per il giudizio di appello presuppone una valutazione positiva in
ordine all’estensibilità dei motivi di impugnazione.
La Corte precisa che il caso del coimputato non appellante, ma citato in
giudizio e comparso per mezzo del difensore che ha rassegnato le sue
conclusioni, è diverso da quello del coimputato non appellante e non citato, al
quale parte della giurisprudenza riconosce il diritto di far valere le ragioni
della mancata estensione dell’impugnazione in sede esecutiva”.
La Vicenda
R.A., dichiarato fallito il 4.7.96 quale titolare di un
esercizio commerciale, aveva ceduto il 18.7.95 un ramo di azienda, senza
pagamento, ad A.M., legato da vincoli di parentela ad E. D’A., creditore del
R.A., al fine di favorire il D’A. e con assunzione dell’obbligo degli stessi M.
e D’A. ad estinguere un credito contratto dal R. verso una banca.
Per tale vicenda, qualificata come bancarotta fraudolenta,
il M. e il D’A., venivano condannati dal Tribunale di Salerno.
Avverso tale sentenza proponeva appello il D’A. e la Corte
d’Appello, citando anche il M., qualificando il fatto ascritto ad entrambi gli
imputati come bancarotta preferenziale, considerando che erano già state
concesse, in primo grado, le attenuanti generiche e che erano trascorsi più di
sette anni dal fatto, dichiarava il non doversi procedere contro il D’A. per
intervenuta prescrizione del reato; nessuna pronuncia veniva adottata nei
confronti del M.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il
M., dolendosi della mancata estensione, anche in suo favore, della impugnazione
proposta dal D’A.
Il caso di diritto sollevato e la soluzione adottata dalla
Corte
Il problema di diritto, sollevato dalla vicenda, consiste
nello stabilire se puo’ essere fatta valere con ricorso per cassazione, da un
imputato non appellante, la mancata estensione della impugnazione di un
coimputato e, quindi, la mancata pronuncia in suo favore della Corte d’Appello.
La giurisprudenza ha
già avuto modo di affermare che il fenomeno processuale della estensione in
favore anche del coimputato non impugnante di cui all’art. 587 c.p.p. opera come
rimedio di carattere straordinario, idoneo a revocare il giudicato in favore del
non impugnante, rendendo quest’ultimo partecipe del beneficio conseguito dal
coimputato, quando il riconoscimento non risulti a carattere esclusivamente
personale (Cass. SS. UU. 24 marzo 1995, n. 9, in Cass. Pen. 95, 2997).
Tale carattere straordinario è stato, già da tempo,
stimato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19 aprile 2001, Laratta, in
CP 2002, 2146 e Cass. 11 febbraio 2004 n. 17650 in CED 229235) efficace a porre
nel nulla il giudicato, con conseguente possibilità per l’interessato di far
valere la mancata estensione della impugnazione anche in sede esecutiva, per lo
meno quando il giudice d’appello non abbia nemmeno citato per il giudizio di
appello l’imputato non appellante.
Qualora quest’ultimo sia stato citato a comparire ” fatto
che lascia presupporre una valutazione positiva da parte del giudice circa la
possibilità di estensione al non impugnante – e, comparso, abbia anche
rappresentato, tramite il proprio difensore, le sue conclusioni, la Corte
d’Appello, accogliendo l’impugnazione proposta dall’appellante, ha il dovere di
pronunciarsi anche in ordine alla posizione dell’imputato non appellante, in
quanto l’estensione, qualora ne ricorrano i presupposti, opera di diritto, ex
art. 587 c.p.p.
In questi casi, infatti, il giudicante, non puo’ effettuare
alcuna valutazione discrezionale, dovendo, semplicemente, valutare se i motivi
proposti dall’appellante abbiano o meno carattere personale.
Nella ipotesi in cui al coimputato non appellante, che sia
stato regolarmente citato nel giudizio promosso dal coimputato che ha proposto
appello, e al quale non siano stati riconosciuti i diritti, invece, concessi
all’imputato appellante, viene riconosciuto il diritto di proporre ricorso per
cassazione avverso la sentenza che non abbia accolto le richieste del suo
difensore.
Parte della giurisprudenza, pero’, (Cass. Sent. N. 6810 del
12 luglio 1997, Galluccio, rv. 208373) precisa che l’effetto estensivo di cui
all’art. 587 c.p.p. intende assicurare solo una par condicio tra gli imputati
che si trovino in situazioni identiche, e ha rilevato, cosi’, che l’imputato non
impugnante, nella ipotesi in cui non siano stati accolti i motivi presentati
dall’imputato appellante, non ha il potere di ricorrere per cassazione; egli
puo’ ricorrere avverso la sentenza di secondo grado, infatti, soltanto nella
ipotesi di mancato effetto estensivo nei suoi confronti.
Sulla
base di quanto la giurisprudenza di legittimità aveva già stabilito nel tempo,
la Suprema Corte ha emanato il seguente principio di diritto:
“Il coimputato non appellante, che sia citato a comparire nel
giudizio di appello, ha il diritto di ricorrere per cassazione avverso la
sentenza che ometta di estendergli i benefici riconosciuti all’imputato
appellante, dal momento che la citazione per il giudizio di appello presuppone
una valutazione positiva in ordine all’estensibilità dei motivi di
impugnazione.
La
Corte precisa che il caso del coimputato non appellante, ma citato in giudizio e
comparso per mezzo del difensore che ha rassegnato le sue conclusioni, è
diverso da quello del coimputato non appellante e non citato, al quale parte
della giurisprudenza riconosce il diritto di far valere le ragioni della mancata
estensione dell’impugnazione in sede esecutiva”.
(Lorenza Sica, © Litis.it 15 Maggio 2006)
CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 9007 del
15/03/2006
(Presidente G. Ferrua, Relatore G. Marasca)
La Corte di Cassazione
osserva:
Rubino Antonio, dichiarato fallito in data 4 luglio 1996
quale titolare dell’omonimo esercizio commerciale, aveva ceduto il 18 luglio
1995 un ramo di azienda, senza pagamento del corrispettivo, a Antonio Marrone,
legato da vincoli di parentela ad Enrico D’Arco, creditore del Rubino, al fine
di favorire il D?Arco e con assunzione dell’obbligo degli stessi Marrone e
D’Arco ad estinguere un debito contratto dal Rubino verso una banca.
Il Rubino risolveva la sua posizione processuale con
separato giudizio procedimentale.
Marrone e D’Arco per tale fatto, qualificato come bancarotta
fraudolente per distrazione, venivano condannati dal Tribunale di Salerno con
sentenza emessa in data 7 maggio 2002.
Enrico D’Arco proponeva impugnazione e la Corte di Appello,
che, comunque, aveva citato a giudizio anche il coimputato Marrone, con sentenza
del 5 aprile 2004, qualificato il fatto ascritto ai due imputati come bancarotta
preferenziale e preso atto che in primo grado erano state concesse ad entrambi
gli imputati le attenuanti generiche prevalenti, dichiarava, tenuto conto che
dalla dichiarazione di fallimento erano passati più di sette anni e sei mesi,
non doversi procedere contro il D’Arco per esse il reato estinto per
prescrizione.
La Corte di merito nessuna pronuncia adottava per il
Marrone.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione
Antonio Marrone che si doleva della mancata estensione della impugnazione
proposta dal D’Arco e della conseguente mancata pronuncia in suo favore.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il problema di diritto, sollevato dalla vicenda, consiste
nello stabilire se puo’ essere fatta valere con ricorso per cassazione, da un
imputato non appellante, la mancata estensione della impugnazione di un
coimputato e, quindi, la mancata pronuncia in suo favore della Corte d’Appello.
Non vi è dubbio che il
fenomeno dell’estensione della impugnazione in favore del coimputato non
impugnante ” o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile ” di
cui all’art. 587 c.p.p. operi di diritto come rimedio straordinario che, al
verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio
conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto
dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicata in favore del non
impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato
(Cass. SS. UU. 24 marzo 1995, n. 9, in Cass. Pen. 95, 2997).
Il fatto che si tratti
di un rimedio straordinario che pone nel nulla il giudicato comporta che
l’interessato possa far valere la mancata estensione della impugnazione anche in
sede esecutiva, come la giurisprudenza di legittimità ha giustamente rilevato
(vedi in proposito Cass. 19 aprile 2001, Laratta, in CP 2002, 2146 e Cass. 11
febbraio 2004 n. 17650 in CED 229235), perlomeno quando il giudice di appello
non abbia nemmeno citato per il giudizio di appello l’imputato non appellante.
Quando pero’ quest’ultimo sia stato correttamente citato a
comparire ” fatto che presuppone una valutazione positiva da parte del giudice
in ordine alla estensibilità dei motivi di impugnazione al non impugnante ” e,
comparso, abbia anche rappresentato, per mezzo del suo difensore, le sue
conclusioni, la Corte di Appello che accolga l’impugnazione proposta
dall’appellante ha il dovere di pronunciarsi anche in ordine alla posizione
dell’imputato non appellante perchè, come si è già detto, la estensione
dell’impugnazione, quando ne ricorrano i presupposti, opera di diritto ” giova
anche agli altri imputati recita l’articolo 587 c.p.p.
Non vi è spazio sul punto per una valutazione discrezionale
del giudice, che deve soltanto valutare se i motivi proposti dall’appellante
siano esclusivamente personali o meno.
In una situazione del come quella di cui si discute ” ovvero
di coimputato non appellante citato nel giudizio promosso dal coimputato
diligente con la proposizione dell’impugnazione ed al quale non vengano estesi i
benefici riconosciuti all’imputato appellante ” si deve riconoscere il diritto
dell’interessato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza che non abbia
accolto le richieste del suo difensore.
Infatti la possibilità riconosciuta da parte della
giurisprudenza al coimputato non appellante e non citato in giudizio ”
presumibilmente estensibile anche a colui che sia stato citato per il giudizio
di appello ma al quale non sia esteso il beneficio concesso al coimputato
appellante ” di far valere le proprie ragioni in



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