Recupero dei punti della patente di guida – norme di modifica della disciplina dei corsi – DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/03/2006
DECRETO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 marzo 2006
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006)
MODIFICHE AL
DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 29 LUGLIO 2003,
CONCERNENTE I PROGRAMMI DEI CORSI PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI
GUIDA
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l’art. 126-bis del codice della strada e successive modificazioni, che
introduce la patente a punti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di
guida»;
Ravvisata la necessità di stabilire un termine massimo entro il quale devono
essere frequentati i corsi di recupero;
Ravvisata la necessità di modificare l’allegato 3 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Modifica all’art. 1, comma 2
1. Al comma 2 dell’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni si
svolgono nei giorni feriali, dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8 alle ore 23 ed
il sabato dalle ore 8 alle ore 14».
Art. 2.
Modifica all’art. 6, comma 4
1. Al comma 4 dell’art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «Le lezioni di
recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al
termine delle lezioni ordinarie».
Art. 3.
Modifiche all’allegato 3
1. L’allegato 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29
luglio 2003 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.



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