Utilizzazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche – procedure di mobilità – CIRCOLARE 26/04/2006 n.2


PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


CIRCOLARE 26
aprile 2006, n. 2


(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2006)


PROCEDURE DI
MOBILITA ‘ – PERSONALE IN POSIZIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale

Al Consiglio di Stato – Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti – Ufficio del Segretario generale

All’Avvocatura generale dello Stato – Ufficio del Segretario generale

Alle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) – Direzione del
personale

Agli enti pubblici non economici nazionali – Direzione del personale

Agli enti pubblici ex art. 70 decreto legislativo n. 165/2001 – Direzione del
personale

Alle Agenzie – Direzione del personale All’A.R.A.N. – Ufficio affari generali
organizzazione e personale

Alle Università – Direzione del personale

I provvedimenti normativi recentemente approvati hanno dedicato particolare
attenzione in più occasioni all’utilizzazione temporanea dei dipendenti da
parte delle pubbliche amministrazioni.

Come noto, il fondamento normativo originario e generale del comando per gli
«impiegati civili dello Stato» è dato dagli articoli 56 e 57 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato).

A seguito della privatizzazione e della contrattualizzazione dell’«impiego
pubblico», attuate con l’approvazione del decreto legislativo n. 29 del 1993,
del decreto legislativo n. 396 del 1997, n. 80 e n. 387 del 1998, alcuni
contratti collettivi di comparto hanno regolamentato l’utilizzo temporaneo dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (assegnazione temporanea).

Dunque, la formazione pubblicistica è stata sostituita dalla disciplina
contrattuale e, benchè le caratteristiche sostanziali del «comando» siano
rimaste fondamentalmente inalterate, a tale disciplina occorre oggi far
riferimento, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 69 e 71 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.

Per il personale del comparto Ministeri la disciplina è contenuta nell’art. 4
del CCNL integrativo sottoscritto il 16 febbraio 1999, richiamato dal CCNL del
12 giugno 2003, quest’ultimo relativo alla tornata 2002/2005; per il comparto
aziende ed amministrazioni autonome dello Stato la regolamentazione è dettata
dall’art. 3 del CCNL integrativo sottoscritto il 24 maggio 2000; per il comparto
agenzie fiscali la materia è prevista nell’art. 60 del CCNL stipulato il 28
maggio 2004; per il personale del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri
la disciplina è contenuta nell’art. 57 del CCNL sottoscritto il 17 maggio 2004.

I contratti collettivi fanno salve poi le fattispecie speciali di collocamento
fuori ruolo contenute in altre fonti.

Nella disciplina dell’istituto, quindi, le parti contrattuali hanno
correttamente valorizzato la caratteristica della delimitazione temporale
dell’assegnazione, volta a soddisfare delle esigenze temporanee
dell’amministrazione, in linea con la costruzione tradizionale del comando. Nel
caso poi di rispondenza al triplice interesse del dipendente,
dell’amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione l’utilizzo
viene mutato in prestazione di attività lavorativa a titolo definitivo per
quest’ultima, con inserimento in ruolo per effetto della mobilità.

Questo principio risponde alle esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione
e di efficienza: se l’attività del dipendente è utile per soddisfare un
fabbisogno professionale (che si è dimostrato duraturo) dell’amministrazione di
destinazione è opportuno che la sua professionalità sia dalla stessa
acquisita, con la copertura del relativo posto in organico.

Rimangono salve le specifiche ipotesi di utilizzo temporaneo (comando, fuori
ruolo o analoghe posizioni) previste da leggi speciali per il soddisfacimento di
particolari esigenze, come, ad esempio, le assegnazioni disposte per
l’inserimento negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui
all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questi casi,
come in altre fattispecie speciali, il criterio della temporaneità è adattato
in modo flessibile in funzione delle peculiari esigenze per le quali la
disciplina è posta.

L’esigenza di razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa è poi alla
base di un altro recente intervento normativo, con la novella dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di passaggio diretto di dipendenti (mobilità
concordata). In particolare, l’art. 5, comma 1-quater, del decreto-legge n. 7
del 2005, ha aggiunto il comma 2-bis nel citato articolo, prevedendo che le
pubbliche amministrazioni, a fronte di posti vacanti in organico, prima di
espletare procedure concorsuali, devono attivare procedure di mobilità
provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti in
posizione di comando o fuori ruolo.

Speciali norme sono poi introdotte con il comma 2-ter per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e per il Ministero degli affari esteri, in ragione della
particolare professionalità richiesta ai propri dipendenti.

La ratio della novella è duplice; infatti, la norma da un lato vuole
valorizzare l’esperienza professionale già acquisita dal dipendente
temporaneamente utilizzato nell’amministrazione di destinazione, dall’altro
intende contribuire a razionalizzare l’organizzazione delle amministrazioni e
contenere la spesa per il personale, ribadendo il principio del previo
esperimento delle procedure di mobilità anche mediante la stabilizzazione dei
comandati.

In questa ottica, va considerata in modo particolare l’acquisizione dei
dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo, la cui utilizzazione
protrattasi nel tempo giustifica un fabbisogno professionale duraturo
dell’amministrazione di destinazione, con la copertura del relativo posto in
organico.

Si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a dare prioritariamente
corso, in conformità alle esigenze di efficienza e buon andamento delle
pubbliche amministrazioni, alle procedure di inquadramento del personale in
questione, anche per corrispondere alle legittime aspettative degli interessati,
in presenza dei relativi posti in organico e mediante le procedure di cui
all’art. 30, commi 2-bis e ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In tali casi, peraltro, va valutata l’opportunità di dare seguito, con le
modalità previste dalla citata disciplina ex art. 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001, alla stabilizzazione del personale in posizione di comando o fuori
ruolo che abbia già prodotto istanza di inquadramento presso l’amministrazione
dove presta servizio, nel periodo di vigenza dell’art. 3 del decreto-legge n. 4
del 2006. 

 

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