All’imputato irreperibile notifiche solo al difensore – CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI, Sentenza n. 11667 del 04/04/2006
NOTIFICAZIONI – IMPUTATO
IRREPERIBILE – NOTIFICA ANCHE ALL’IMPUTATO OLTRE CHE AL DIFENSORE – NECESSITA’ ”
ESCLUSIONE
La
Corte ha stabilito che, una volta adottato il decreto di irreperibilità, ai
sensi dell’art. 159, comma 1 c.p.p., le notifiche all’imputato vanno effettuate
mediante consegna di copia al difensore, dovendosi escludere la necessità di
una duplice consegna dell’atto anche allo stesso imputato
La vicenda
Con ordinanza del 4
novembre 2004 – nel procedimento penale a carico di C.M. – il Tribunale di Pavia
dichiarava la nullità della notifica del decreto di irreperibilità emesso in
data 5 settembre e di tutti gli atti successivi del procedimento, in quanto
l’art. 159 c.p.p. prevede la notifica del decreto all’imputato dichiarato
irreperibile oltre che al difensore.
Avverso tale ordinanza
presentava ricorso il Procuratore della repubblica presso il tribunale di Pavia
rilevando l’abnormità del provvedimento con il quale è stato disposta la
restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto le nullità delle
citazioni comportano la rinnovazione da parte dello stesso giudice che le ha
dichiarate.
Il caso di diritto
sollevato
La questione sulla quale la
Suprema Corte è stata chiamata ad esprimersi è se una volta emesso decreto di
irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 160 c.p.p. le successive
notifiche debbano essere effettuate allo stesso imputato irreperibile o possano
essere eseguite mediante consegna di copia al difensore.
L’irreperibilità
considerata dall’art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura
processuale nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l’autorità
procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche ” ai sensi del I comma stesso
articolo ” non sia pervenuta all’individuazione della residenza o della dimora
effettiva dell’imputato (Cass. 9/7/91 92284; Cass. 15/12/99 Martelli, ivi
192451; Cass. 10/10/92, Bossoli ivi 192068).
La Corte ha evidenziato
come le procedure di notificazione all’imputato irreperibile non prevedano
l’espressa notifica del decreto allo stesso irreperibile, bensi’ che “la
notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore”, tenuto conto di
quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 159 c.p.p.
La soluzione adottata
dalla Corte
La duplicità di consegna,
ha stabilito la Suprema Corte, non puo’ discendere dalla lettura della norma
invocata che, peraltro, non la prevede espressamente.
In considerazione della
ulteriore previsione per la quale l’irreperibile e rappresentato a tutti gli
effetti dal difensore ” I comma dell’art. 159 c.p.p. ” “è esclusa la
necessità di una duplice notifica degli atti, una per l’imputato e l’altro per
il difensore, che si tradurrebbe, inoltre, solo in un ulteriore aggravio privo
di effetti concreti“.
Nella ipotesi di nullità
del decreto di irreperibilità emesso per la notifica dell’avviso della
conclusione delle indagini, o per la nullità della notifica del decreto di
citazione a giudizio, comporta una regressione, indebita, del procedimento alla
fase delle indagini preliminari, con la restituzione degli atti al pubblico
ministero; regressione che, secondo la giurisprudenza, viene considerata abnorme
(Sez. Un. 19/5/02, Manaca, rv. 221999).
Per quanto detto la Suprema
Corte ha stabilito che “una
volta adottato il decreto di irreperibilità, ai sensi dell’art. 159, comma 1
c.p.p., le notifiche all’imputato vanno effettuate mediante consegna di copia al
difensore, dovendosi escludere la necessità di una duplice consegna dell’atto
anche allo stesso imputato”.
(Lorenzo Sica, © Litis.it,
16 Maggio 2006)
CORTE DI CASSAZIONE,
Sezione VI, Sentenza n. 11667 del 04/04/2006 (Presidente
R. Leonasi, Relatore D. Carcano)
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pavia propone ricorso contro la ordinanza 4 novembre 2004, emessa
nel procedimento a carico di C.M., con la quale il Tribunale di Pavia ha
dichiarato la nullità della notifica del decreto di irreperibilità emesso in
data 5 settembre e di tutti gli atti successivi, in quanto l’art. 159 c.p.p.
prevede la notifica del decreto all’imputato dichiarato irreperibile oltre che
al difensore;
che il ricorrente con un
unico motivo deduce l’abnormità dell’ordinanza dibattimentale impugnata con la
quale il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, avendo rilevato che il
decreto di irreperibilità 5 settembre 2003 di C.M. non era stato notificato
alla medesima ma al difensore e dichiarava la nullità del decreto e di tutti
gli atti successivi, restituendo gli atti al pubblico ministero;
che il ricorrente, inoltre,
rileva l’abnormità del provvedimento con il quale è stata disposta la
restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto le nullità delle
citazioni comportano la rinnovazione da parte dello stesso giudice che le ha
dichiarate;
che tale è la sintesi, a
norma dell’art. 173, comma 1, disp. Att. C.p.p., dei termini dele questioni
poste.
Considerato che le
notifiche all’imputato irreperibile, na volta adottato il provvedimento di
irreperibilità, ai sensi dell’art. 159, comma 1, c.p.p. vanno effettuate
mediante consegna di copia al difensore e cio’ in ogni fase e grado del processo
in cui è stata dichiarata l’irreperibilità ex art. 160 c.p.p.
Che le procedure di
notificazione dell’imputato irreperibile, pur con la consegna dell’atto al
difensore, bensi’ che “la notificazione sia eseguita mediante consegna al
difensore”, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’ultima parte del
primo comma dell’art. 159 c.p.p.
Che la duplicità di
consegna non puo’ discendere dalla letture della norma invocata non essendo
espressamente prevista e, in considerazione della ulteriore previsione per la
quale l’irreperibile è rappresentato a tutti gli effetti dal suo difensore e
cio’ esclude in radice la duplicità di consegna di due atti, l’uno per
l’imputato e l’altro per il difensore, che si tradurrebbe in un’inutile aggravio
privo di effetti concreti;
che il giudice del
dibattimento per le medesime ragioni ha dichiarato la nullità della notifica
del decreto di citazione a giudizio;
che, sebbene in astratto si
posso essere in presenza di manifestazione di un legittimo potere, la nullità
del decreto di irreperibilità emesso per la notifica dell’avviso della
conclusione delle indagini, al pari della nullità della notifica del decreto di
citazione a giudizio per le medesime ragioni, è stata dichiarata al di fuori
delle ipotesi previste e in ogni caso al di fuori degli adempimenti prescritti
dalla norma processuale, in tal modo determinando un’indebita regressione del
procedimento con la restituzione degli atti al pubblico ministero;
che il provvedimento che
determini un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini si
configura abnorme (Sez. un. 19 maggio 2002, Manca, rv. 221999);
che l’ordinanza impugnata
va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pavia.
P.Q.M.
Annulla
senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pavia.
Cosi’ deciso in Roma 3
febraio 2006-05-13
Il consigliere
estensore
Il Presidente
Domenico Carcano
Raffaele Leonasi



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