Norme & Prassi

Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili – DECRETO LEGISLATIVO 24/04/2006 n.166


DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166


(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
2006)


NORME IN MATERIA
DI CONCORSO NOTARILE, PRATICA E TIROCINIO PROFESSIONALE, NONCHE’ IN MATERIA DI
COADIUTORI NOTARILI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE  28
NOVEMBRE 2005, N. 246

Il Presidente della  Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto
normativo per l’anno 2005;

Visto, in particolare, l’articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e
degli archivi notarili;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, recante norme per il conferimento dei
posti notarili;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul
conferimento dei posti di notaro;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, recante disciplina dei concorsi per
trasferimento dei notai;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data
22 marzo 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9
febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti:

«4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o
magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;

5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed
aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno
continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l’iscrizione nel
registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e con l’approvazione del Consiglio.
Su richiesta dell’interessato spetta al consiglio notarile la designazione del
notaio presso cui effettuare la pratica. L’iscrizione nel registro dei
praticanti puo’ essere ottenuta dopo l’iscrizione all’ultimo anno del corso di
laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di
pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel
suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo
effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo
anteriore al conseguimento della laurea puo’ essere computato, ai fini del
raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati
funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in
esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo
di otto mesi;».

b) dopo il numero 6° è aggiunto, in fine, il seguente:

«6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto superamento
della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai,
che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i
consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio
puo’ richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile
del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo’
espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente.

L’eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.».

Art. 2.

Modifiche all’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che
hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto
all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova
e dei due successivi.

5-ter. Prima dell’inizio di ciascuna sessione il candidato puo’ ritirare dei
fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I
fogli non devono essere restituiti.».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell’articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
sostituito dal seguente:

«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 5-bis, è
comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre
volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo
la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato
nella prova di preselezione.».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal
seguente:

«Art. 45. – 1. Un coadiutore puo’ essere nominato, per un periodo non inferiore
ad un mese, in luogo del delegato di cui all’articolo 44, in sostituzione del
notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina
è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora
il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse
del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di
successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere
con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non puo’ esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha
diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un
coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell’espletamento
dell’incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente
avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad
esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della
commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione
alla nomina del coadiutore ad altri fini.».

Art. 5.

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all’articolo 1,
primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci
giorni prima dell’inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia,
è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di
legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vice presidente;

c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie
giuridiche;

e) sei notai, anche se cessati dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni di
anzianità nella professione.

2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso,
dal consiglio nazionale del notariato.

3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura
concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi
successivi.

4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di
preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e successive modificazioni.

5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di
correzione degli elaborati, nonchè durante le prove orali, opera con la
presenza di cinque membri:

a) il presidente o il vice presidente;

b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;

c) un docente universitario;

d) due notai.

6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte,
dal rispettivo carico di lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino
alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione.
L’esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L’esonero dei docenti universitari è disposto dall’università di appartenenza.

Art. 6.

Prove scritte

1. L’esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove
teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di
cui uno di diritto commerciale.

2. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei
principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Art. 7.

Prove orali

1. L’esame orale del concorso per notaio consta di tre distinte prove sui
seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare
riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l’ufficio di
notaio;

b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

Art. 8.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso per notaio è validamente insediata con la
presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di
almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si
riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle
ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta,
formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in
altrettante buste uguali.

2. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste
contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e
lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.

3. Chi non è presente al momento in cui inizia la dettatura del tema è escluso
dal concorso.

4. Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte è apposto il timbro di
riconoscimento della commissione.

5. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati
tutti gli elaborati.

6. Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si
svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre
trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione,
uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della
commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l’estrazione a
sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali,
non vi possono rientrare.

Art. 9.

Operazioni di raggruppamento delle buste

1. Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la
presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati,
designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei
sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre
buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in
un’unica busta più grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver
accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero
progressivo.

Art. 10.

Funzionamento della commissione

1. Compiute le operazioni previste nell’articolo 9, la commissione è convocata
nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli
elaborati.

2. La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che
regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove
stesse.

3. Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle
riunioni.

4. Il presidente organizza la commissione in due sottocommissioni, nella
composizione prevista dall’articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da
lui e la seconda dal vice presidente.

5. Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con
cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una
durata non inferiore a quattro ore.

6. E’ compito del presidente assicurare all’interno delle sottocommissioni che
procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti,
compatibilmente con le esigenze organizzative.

7. Allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà
di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che
possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell’occasione,
non hanno diritto di voto e di intervento.

8. Verificata la integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario,
all’atto dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste
contenenti gli elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso
numero sarà poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in
testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il
cartoncino di identificazione.

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualch

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