Processo penale. Richiesta di rimessione inibita alla parte civile – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 168 del 21/04/2006

Nuova pagina 7


PROCESSO PENALE ” RIMESSIONE ” SOGGETTI
LEGITTIMATI ” ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE

La Corte di cassazione ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 45, c. 1, c.p.p., nella parte in cui non
prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di
rimessione del processo, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, Cost. Secondo la Corte costituzionale, la scelta del legislatore
– costante da circa un secolo nel limitare alle sole parti necessarie del
processo penale il diritto a richiederne la rimessione – deve ritenersi in linea
non soltanto con i valori costituzionali che si pretendono compromessi, ma anche
con lo stesso principio di ragionevolezza cui deve comunque essere informata la
discrezionalità normativa. Richiamato il carattere eccezionale dell’istituto –
stanti le esigenze che l’ordinamento del processo penale intende soddisfare e
bilanciare attraverso la rimessione: da un lato, il divieto di distogliere
chiunque dal giudice naturale precostituito per legge; dall’altro, valori
anch’essi costituzionalmente rilevanti, quali l’indipendenza e, quindi, la
imparzialità dell’organo giudicante e la tutela del diritto di difesa – la
sentenza ricorda che a garanzia dei rischi della non imparzialità e terzietà
del giudice negli altri processi sono previsti i diversi istituti della
astensione e ricusazione. Quindi, ritiene non evocabile la parità delle parti,
atteso che sono situazioni processuali del tutto eterogenee quelle che, agli
effetti della rimessione, caratterizzano gli “interessi” ed il coinvolgimento
delle parti necessarie del processo, rispetto alla tutela risarcitoria o
restitutoria che l’ordinamento assicura alla parte civile, ricordando la propria
giurisprudenza in materia di separazione dei giudizi successiva al nuovo codice
di procedura. Infine, richiamate le specificità del giudizio penale, la
sentenza afferma che solo i protagonisti necessari sono logicamente abilitati ad
attivare l’eccezionale meccanismo della rimessione, e non altri, che possono
assumere soltanto la veste di cointeressati o controinteressati rispetto alle
posizioni dell’imputato e del pubblico ministero.

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 168 del 21/04/2006

(Presidente A. Marini, Relatore G. M. Flick)


 

RITENUTO IN FATTO

1. ” Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di cassazione, Sezione I
penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede la parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di
rimessione del processo.

La Corte rimettente sottolinea che la parte civile, in un processo pendente
davanti alla Corte di assise di Trani, ne ha chiesto la rimessione,
“prospettando come pregiudizievole per il suo corretto svolgimento e per la
libera determinazione delle persone che vi partecipano la grave situazione
locale venutasi a creare nell’ambiente giudiziario per effetto di taluni
comportamenti, asseritamente illeciti, tenuti da componenti delle forze
dell’ordine e da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero nella
trattazione della vicenda criminosa, ed evidenziando altresi’ motivi di
legittimo sospetto circa l’effettiva imparzialità del giudice, in
considerazione della campagna di stampa aspramente avversa alle posizioni
dell’accusa e della parte civile e degli atteggiamenti manifestati dal
presidente della corte di assise nella conduzione dell’istruttoria
dibattimentale e in alcuni provvedimenti endoprocessuali”. La Corte di
cassazione rileva, poi, come rivesta indubbia e pregiudiziale rilevanza la
delibazione relativa alla legittimazione della parte civile a presentare la
richiesta di rimessione: delibazione che conduce a risposta negativa,
considerato che la lettera dell’art. 45 del codice di rito, i relativi lavori
preparatori e la stessa rigorosa giurisprudenza, formatasi sotto la vigenza del
codice abrogato, indubbiamente escludono la parte civile dal novero dei soggetti
legittimati a formulare la richiesta di rimessione del processo.

Il giudice a quo segnala come siano previsti nel codice di rito casi, già
positivamente scrutinati da questa Corte, in cui risultano limitati i diritti
della parte civile; ma quelle limitazioni e preclusioni rinvengono
giustificazioni che non possono valere rispetto alle garanzie di imparzialità e
indipendenza del giudice e del correlativo diritto di difesa, che stanno a base
dell’istituto della rimessione e che legittimano la deroga al principio del
giudice naturale, precostituito per legge. A fronte del valore della
imparzialità del giudice − centrale nel quadro dei valori insiti nel principio
del giusto processo, ed affermato sia dalla Costituzione, sia dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, sia dal Patto internazionale sui diritti civili e
politici: principio che a sua volta postula condizioni di parità dialettica tra
tutte le parti − il diverso trattamento riservato alla parte civile, quanto alla
legittimazione a richiedere la rimessione del processo, non risulterebbe in
linea con il dettato costituzionale. Il tutto, d’altra parte, in sintonia con
“le ripetute ed unanimi argomentazioni della dottrina, fortemente critica verso
l’irrazionalità della limitazione codicistica, nonchè le rinnovate prospettive
di lettura logico-sistematica dell’istituto e degli interessi ritenuti con esso
meritevoli di protezione alla luce dei principi del “giusto processo””.

2. ” Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata irrilevante e comunque infondata. L’Avvocatura si è
limitata a dedurre l’irrilevanza della questione “alla luce del tradizionale
insegnamento, secondo il quale la parte civile, in quanto eventuale, non puo’
richiedere la modificazione del giudice naturale precostituito per legge”.

Con successiva memoria, la stessa Avvocatura ha sostenuto la infondatezza della
questione, osservando che il danneggiato dal reato ha libera scelta tra la
volontaria partecipazione al processo penale ed il promovimento della azione
risarcitoria davanti al giudice civile, senza che ” in questa seconda ipotesi ”
il giudicato penale di assoluzione possa in alcun modo incidere sul giudizio
civile. Sarebbe, quindi, del tutto razionale e coerente con il sistema che il
fondamentale principio sancito dall’art. 25, primo comma, della Costituzione,
“non possa essere derogato dietro iniziativa di una parte processuale diversa
dalle parti necessarie”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. ” La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell’art.
45, comma 1, del codice di procedura penale, in quanto tale norma non prevede la
parte civile tra i soggetti legittimati a presentare la richiesta di rimessione
del processo. Secondo la Corte di legittimità, una simile omissione si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, in quanto, a fronte del valore della imparzialità del giudice −
il quale occupa un posto centrale tra i principi del “giusto processo” e,
quindi, postula condizioni di parità dialettica tra tutte le parti − non puo’
ritenersi ragionevole nè costituzionalmente compatibile il diverso trattamento
che la disposizione censurata riserva alla parte civile, rispetto all’imputato
ed al pubblico ministero, in tema di legittimazione a richiedere la rimessione
del processo.

2. ” La questione non è fondata.

Va anzitutto rammentato come soltanto nel codice di procedura penale del 1865
venne prevista la possibilità che la domanda di rimessione del procedimento per
legittimo sospetto fosse formulata, oltre che dall’imputato o dall’accusato,
anche dalla parte civile. Già nel codice del 1913, infatti, tale scelta fu
abbandonata: la Relazione al Re del Guardasigilli dell’epoca sottolineava
esplicitamente che “l’attività e prudenza dello stesso pubblico ministero, che
puo’ essere sempre eccitata dalle parti, è sufficiente guarentigia per chi,
come il civilmente responsabile e la parte civile, non abbia nel procedimento
che interessi meramente civili”.

Tale scelta venne confermata anche nel codice del 1930. Nella Relazione al
Progetto preliminare, il Guardasigilli ribadi’ che l’istanza di riesame era “facoltà
negata a tutte le altre parti private, i cui interessi sono sufficientemente
garantiti dall’istituto della ricusazione del giudice, anche quando non sono
libere di adire invece il giudice civile”.

Dunque, anche quando l’azione civile era preclusa in sede propria (nel sistema
del codice abrogato, infatti, il processo civile si sospendeva in attesa della
definizione della azione penale, secondo la logica del primato del giudizio
penale e della unicità della giurisdizione), la parte civile costituita nel
processo penale, stante la sua accessorietà, non poteva che far leva sugli
istituti della astensione o della ricusazione, in ipotesi di iudex suspectus; o
richiedere al pubblico ministero di valutare l’opportunità di sollecitare la
rimessione del processo, in ipotesi di condizioni ambientali avverse.

L’esclusione della parte civile dal novero dei legittimati a richiedere la
rimessione del processo è rimasta una costante nel panorama normativo
successivo, sia con la direttiva n. 15) della legge-delega 3 aprile 1974, n.
108, sulla cui base fu redatto il Progetto preliminare del nuovo codice di
procedura penale del 1978, sia con la nuova legge-delega 16 febbraio 1987, n.
81, in forza della quale venne poi approvato il codice di rito vigente.

Soltanto nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice ” come si rammenta
nell’ordinanza della Corte di cassazione ” la Commissione redigente ebbe a
rilevare “l’opportunità di estendere la legittimazione a richiedere la
rimessione, oltre che al pubblico ministero e all’imputato, anche alle altre
parti private”. Tale estensione fu, peraltro, reputata impraticabile da parte
del legislatore delegato, proprio perchè ” puntualizzo’ la Relazione al
Progetto preliminare ” in contrasto con il tenore testuale della direttiva n.
17) della legge di delega, avuto riguardo, anche, alla disciplina dettata in
proposito dall’art. 55 del codice del 1930.

Anche nell’ultimo intervento legislativo in tema di rimessione, mediante la
legge 7 novembre 2002, n. 248 − pur introducendosi incisive innovazioni rispetto
alla disciplina codicistica − si è mantenuta inalterata la platea dei soggetti
abilitati a richiedere lo spostamento del processo. L’unica innovazione proposta
” ma non accolta ” in quest’ambito, ha riguardato la possibilità di introdurre
una sorta di contraddittorio anticipato sulla rimessione, fra tutti i soggetti
presenti nel processo.

3. ” La scelta del legislatore è, quindi, da circa un secolo costante nel
limitare alle sole parti necessarie del processo penale il diritto a richiederne
la rimessione; e questa opzione deve ritenersi in linea non soltanto con i
valori costituzionali che si pretendono compromessi, ma anche con lo stesso
principio di ragionevolezza cui deve comunque essere informata la
discrezionalità normativa.

Infatti questa Corte ha avuto modo in più occasioni di sottolineare la
peculiarità e gravità delle esigenze che l’ordinamento del processo penale
intende soddisfare e bilanciare attraverso la rimessione: da un lato, il divieto
di distogliere chiunque dal giudice naturale precostituito per legge;
dall’altro, valori anch’essi costituzionalmente rilevanti, quali l’indipendenza
e, quindi, la imparzialità dell’organo giudicante e la tutela del diritto di
difesa (v. sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971). Da qui il richiamo,
costante nella giurisprudenza di legittimità, al carattere del tutto
eccezionale che contraddistingue l’istituto ed al conseguente rigore cui deve
essere informata la interpretazione dei presupposti sulla cui base puo’ essere
statuita la translatio iudicii.

Siffatto eccezionale presidio − a garanzia della serenità ed imparzialità del
giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del “giusto processo”
− è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacchè a garantire
le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono,
nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della
ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che
soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi
emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra.

Tali turbamenti ” sia che rilevino sul piano dell’ordine pubblico processuale,
sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio ” sono
comunque riconducibili all’intervento di “elementi esterni”. Questi ultimi −
come ha più volte sottolineato la giurisprudenza di legittimità − più che
incidere direttamente sul valore della imparzialità e terzietà del giudice
investito della cognizione della regiudicanda (il “sospetto” di condizionamento
non riguarda, infatti, il singolo giudice, ma l’intero ufficio giudiziario),
finiscono per coinvolgere la stessa possibilità di celebrare un “giusto
processo”.

Le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo, di cui è
menzione nell’art. 45 cod. proc. pen., non possono, pertanto, che fondarsi e
riflettersi su quello che è il naturale oggetto del processo penale: vale a
dire, una specifica accusa mossa nei confronti di un determinato imputato;
quindi, un contesto ambientale che genera una turbativa a favore o contro
l’accusa o, reciprocamente, a favore o contro l’imputato.

Già in questa prospettiva, dunque, l’istituto della rimessione si rivela
concettualmente eccentrico rispetto alla ipotetica attribuzione di un potere di
iniziativa in capo a chi, pur potendo agire in sede propria (ove l’istituto
stesso non è previsto), ha scelto di attivare la domanda civile nel processo
penale, del quale, pertanto, deve accettare regole e peculiarità.

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed