Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina – DECRETO 6 marzo 2006, n.172

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 6 marzo 2006, n.172 
(GU n. 109 del 12-5-2006) 

Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione in medicina.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in
particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99 recante:
«Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina»;
Considerata la necessità di rideterminare in modo organico le
modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i
contenuti e le modalità delle prove, nonchè i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni
giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 25
luglio 2005;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
in data 28 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 30
gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicabilità e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Restano ferme le
disposizioni che consentono l'accesso ai laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
d) per MIUR, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonchè
sperimentazione organizzativa e didattica» è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari», è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
«Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per
l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
le modalità delle prove, nonchè i criteri per la
valutazione dei titoli e per la composizione delle
commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti
principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello
locale, in una medesima data per ogni singola tipologia,
con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un
calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo
parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo
parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum
degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale
secondo criteri predeterminati.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'art. 3 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
- Il decreto ministeriale 25 febbraio 2003, n. 99,
recante; «Regolamento concernente le modalità per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in
medicina», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
2003, n. 103.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
«Art. 34. - 1. La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
20 e comuni a tutti o a due o più Stati membri, si svolge
a tempo pieno.
2. E' soggetta alle disposizioni del presente decreto
legislativo anche la formazione specialistica dei medici
ammessi a scuole di tipologia non comune a due o più Stati
membri dell'Unione europea e attivate per corrispondere a
specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
3. L'elenco delle specializzazioni di cui al presente
articolo è predisposto ed aggiornato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della sanità.
4. L'accesso alla formazione specialistica non è
consentita ai titolari di specializzazione conseguita ai
sensi dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
medicina generale.».
«Art. 46. - 1. Agli oneri recati dal Titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge
29 dicembre 1990, n. 428, delle quote del Fondo sanitario
nazionale destinate al finanziamento della formazione dei
medici specialisti, nonchè delle ulteriori risorse
autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui
al comma 1; fino alla data di entrata in vigore del
predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
legge 27 gennaio 1986, n. 19, e successive modificazioni,
limitatamente alle disposizioni concernenti i medici, il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, nonchè il
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».

Art. 2.
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di
posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con
obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
medesimo. Nel bando sono altresi' indicate la sede e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto
dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter
adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonchè
il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e
in modo che le università possano pubblicare il relativo bando
almeno 60 giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, è presentata
all'università con apposizione di numero di protocollo e data,
ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
giorni prima della prova stessa.

Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 2 dell'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è il seguente:
«2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanità, determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.».

Art. 3.
Commissione giudicatrice
1. Presso ogni università è costituita, con decreto rettorale,
una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal
direttore della scuola e da quattro professori di ruolo e/o
ricercatori afferenti alla scuola; con lo stesso decreto è nominato
un apposito comitato di vigilanza se il numero dei candidati è
superiore a 50 e semprechè le prove di esame si svolgano in più
locali tra loro distanti che non consentono la presenza di
commissari. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra
professori e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo
dell'ateneo con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il
comitato ha compiti di controllo circa la regolarità
dell'espletamento delle prove e segnala eventuali irregolarità alla
commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di più scuole
della stessa tipologia l'esame è unico; se il numero delle scuole è
inferiore a quattro la commissione è integrata con un unico
componente rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole è
superiore a quattro la commissione è integrata da un rappresentante
per ciascuna scuola.
2. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il
direttore della scuola. Nel caso di più scuole della stessa
tipologia è nominato presidente della commissione giudicatrice uno
dei direttori a rotazione.

Art. 4.
Prove d'esame
1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una
successiva prova pratica. La prova scritta consiste nella soluzione
di sessanta quesiti a risposta multipla di cui 40 su argomenti
caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e 20 su
argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
2. Per la predisposizione dei quesiti è nominata una apposita
commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il
CNSU, tra i professori di ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle
università. La commissione predispone un archivio nazionale con
almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 1,
suddivisi in due distinti gruppi, rispettivamente di carattere
generale e speciale, e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre
che motivi di necessità non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR
cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la
medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggio

https://www.litis.it

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