Contratti Agrari. La rivendita del fondo rustico prima del decorso dei dieci anni non comporta la nullità dell’atto ma solo la perdita dei benefici – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7033 del 28/03/2006
CONTRATTI AGRARI :la rivendita del fondo rustico prima del
decorso dei dieci anni non comporta la nullità dell’atto ma solo la perdita dei
benefici,
La vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26
maggio 1965, n. 590, che abbia luogo prima del decorso di dieci anni
dall’acquisto, non è nulla, ma comporta soltanto la decadenza dai benefici
previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della
proprietà contadina.
La vicenda
Il fatto ha inizio con la richiesta da parte
dell’attore, nel giudizio di primo grado innanzi al tribunale ordinario, di
ottenere la proprietà di un fondo rustico oggetto di un preliminare di vendita
che il convenuto si era sempre rifiutato, senza giustificato motivo, di
trasferirgli, non stipulando il relativo contratto definitivo ed impedendo,
cosí, la piena utilizzabilità del fondo.
Ma il convenuto in giudizio obietta, in
riferimento al preliminare di vendita dell’ immobile che “l’attore aveva
stipulato altro preliminare, con il quale si era obbligato a vendere un vano di
mq. 45 facente parte del piano terraneo del fabbricato che la ditta di
costruzioni convenuta stava realizzando e tale contratto prevedeva, altresí,
l’obbligo di rivendita di terreno, da staccarsi dal fondo rustico oggetto del
precedente preliminare”.
Inoltre, il convenuto afferma nella sua
comparsa che per il trasferimento promesso era stato concordato il
corrispettivo di lire 68 milioni, e che in seguito alla immissione nel possesso
dell’immobile promesso l’attore si era dichiarato proprietario esclusivo
dell’immobile ed aveva rifiutato il pagamento delle rate successive all’agosto
1988, non provvedendo alla stipula del contratto definitivo, in base al
divieto di vendita entro il decennio all’acquisto di cui all’art. 28, comma 2,
legge n. 590 del 1965, essendo stato il fondo rustico in questione acquistato in
forza di prelazione agraria spettategli quale affittuario.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza
20 marzo – 17 settembre 2003 in accoglimento dell’appello principale ha
dichiarato trasferimento, ex art. 2932 c.c. del fondo descritto in atti di cui
al preliminare 22 aprile 1987 reso efficace con atto di compravendita,
evidenziando che l’invito a comparire innanzi al notaio per la stipula del
contratto definitivo era stato fatto per il 31 maggio 1995, cioè dopo circa 8
anni dalla data del preliminare (del 22 aprile 1987), ha affermato.
La questione di diritto e la soluzione
adottata dalla Corte
Già in passato la giurisprudenza si era
pronunciata al riguardo: “la vendita del fondo acquistato con i benefici della
legge 26 maggio 1965, n 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, la
quale abbia luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto, non è nulla,
ma comporta unicamente una decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in
materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina, a norma
dell’art 28 della legge n 590 del 1965” (Cosí, ad esempio, Cass. 9 ottobre 1976,
n. 3351; Cass. 5 luglio 1983, n. 4513; Cass. 20 gennaio 1986, n. 363; Cass. 12
febbraio 1988, n. 1524; Cass. 14 dicembre 1990, n. 11909; Cass. 5 aprile 2003,
n. 5372).
A ciò si contrappongono altri orientamenti
secondo cui la vendita, prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto, del
fondo acquistato con benefici della legge 26 maggio 1965, n. 590 sullo sviluppo
della proprietà coltivatrice, è nulla perchè in contrasto con il divieto del
secondo comma dell’art. 28 della citata legge, la cui funzione non è quella di
ribadire la decadenza dai benefici fiscali, già prevista dal primo comma della
stessa norma, ma quella di aggiungere, innovando, con norma imperativa, la
pre-vigente legislazione, detta più grave sanzione (Cass. 11 giugno 1992, n.
7159).
Con il seguente orientamento La Corte di
Cassazione a sezioni unite afferma di voler ritenere prevalente e vincente il
primo indirizzo delineato.
La motivazione che la Corte adotta
(uniformandosi ad altri orientamenti cfr., infatti, à Cass. 9 ottobre 1976, n.
3351, cit., in motivazione) è basata sul dato che la previsione di cui al comma
1 dell’art. 28 in esame [“il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla
vigente legislazione in materia dí formazione e di arrotondamento di
proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni”] si ricollega
all’art. 9, d.l. 24 febbraio 1948, n. 114 (che, con riferimento agli acquisti
effettuati con le provvidenze istituite a favore della piccola proprietà
contadina, comminava appunto la decadenza dai benefici fiscali e dal concorso
dello Stato negli interessi del mutuo, nei confronti di chi, prima del decorso
di dieci anni dall’acquisto fatto a termini dello stesso decreto, avesse
alienato volontariamente il fondo acquistato e avesse cessato senza giusta causa
dal coltivarlo direttamente) e torna a ampliare al decennio quel termine
che l’art. 7 legge 6 agosto 1954, n. 604 e l’art. 6 legge 1° febbraio
1956 n. 53 aveva ridotto a cinque anni.
Pertanto, la Corte conclude, sostenendo al
riguardo, che
la vendita del fondo acquistato con i benefici della legge 26
maggio 1965, n. 590, che abbia luogo prima del decorso di dieci anni
dall’acquisto, non è nulla, ma comporta soltanto la decadenza dai benefici
previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della
proprietà contadina.
(Annaflora Sica, © Litis.it, 17 Maggio 2006)
CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7033 del 28/03/2006
(Presidente
V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 31 luglio 1995 G.G.ha
convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Salerno, O.G. perchè, a norma
dell’art. 2932 c.c. gli fosse trasferita la proprietà di un fondo rustico in
Roccadaspide, oggetto di un preliminare di vendita stipulato il 22 aprile 1987.
© Litis.it
Ha esposto l’attore che con il
menzionato preliminare l’O. si era obbligato a vendergli l’immobile ivi
descritto al prezzo di lire 84 milioni, corrisposto il 30 aprile 1987, con
contestuale immissione nel possesso ma l’O. si era sempre rifiutato, senza
giustificato motivo, di addivenire alla stipula del contratto definitivo, con
ciò impedendo la piena utilizzabilità del fondo.
Costituitosi in giudizio l’O. ha
resistito alla avversa pretesa.
Ha esposto il convenuto, infatti, che il 23
aprile 1987, in riferimento al preliminare di vendita dell’ immobile [menzionato
nella citazione introduttiva], in cui figurava promittente acquirente il G.,
questo ultimo aveva stipulato altro preliminare, con il quale si era obbligato a
vendere ad esso O. un vano di mq. 45 facente parte del piano terraneo del
fabbricato che la Edilrocca Costruzioni stava realizzando in prossimità del
parco pubblico di Roccadaspide e tale contratto prevedeva, altresí, l’obbligo
di rivendita, da parte del G. di mq. 700 di terreno, da staccarsi dal fondo
rustico oggetto del precedente preliminare.
Ha riferito il convenuto, altresí: che
per il trasferimento promesso dal G., era stato concordato il corrispettivo di
lire 68 milioni da pagare in diverse rate, con scadenza finale al 31 dicembre
1988; che era stato promesso il trasferimento del possesso del vano terraneo
entro il 30 settembre 1988 ed era stata concordata un penale di lire 40 milioni,
che successivamente alla immissione nel possesso dell’immobile promesso in
vendita al G. questo si era dichiarato propríetario esclusivo dell’immobile e
rifiutato il pagamento delle rate successive all’agosto 1988; che non aveva
provveduto alla stipula del contratto definitivo sia per il rifiuto del G. di
trasferirgli il vano oggetto dell’altro contratto collegato con il precedente,
sia per il divieto di vendita entro il decennio all’acquisto di cui all’art. 28,
comma 2, legge n. 590 del 1965, essendo stato il fondo rustico in questione
acquistato da esso O. in forza di prelazione agraria spettategli quale
affittuario.
Ha chiesto, in conclusione, alla luce delle
considerazioni svolte sopra il convenuto il rigetto della domanda attrice e, in
via riconvenzionale e subordinata, all’accoglimento della pretesa avversaria,
sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. del vano promesso in vendita dal G..
Svoltasi la istruttoria del caso
l’adito tribunale ha rigettato la domanda attrice, sul rilievo che il rifiuto
dell’O. alla sottoscrizione del contratto definitivo di vendita non era
immotivato, stante la portata sostanziale dell’art. 28, comma 2, legge n. 590
del 1965 che preclude, per dieci anni dalla data dell’ acquisto, la vendita del
bene acquistato a norma dell’art. 8 della stessa legge, pena la nullità dell’
atto.
Gravata tale pronunzia in via
principale dal G. e in via incidentale dall’O., la Corte di appello di Salerno,
con sentenza 20 marzo – 17 settembre 2003 in accoglimento dell’appello
principale ha dichiarato trasferimento, ex art. 2932 c.c. in favore di G.G.il
fondo in Roccadaspide descritto in atti di cui al preliminare 22 aprile 1987
reso efficace con atto di compravendita registro il 28 maggio 1987, con ordine
al Conservatore dei RR.II. di Salerno di trascrivere la sentenza, e rigetto
dell’appello incidentale proposto dall’O..Per la cassazione tale ultima
pronunzia, notificata il 29 dicembre 2003, ha proposto ricorso, con



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