Reclamo in materia di remunerazione del lavoro penitenziario. Condizioni per la procedura prevista dall’art. 14 ter o.p. -; CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 15322 del 03/05/2006
ESECUZIONE E ORDINAMENTO
PENITENZIARIO ” RECLAMO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL LAVORO PENITENZIARIO ”
PROCEDURA PREVISTA DALL’ART. 14 TER O.P. ” CONDIZIONI
“L’art. 69, comma 6 lett.
a), ord. penit., che stabilisce la competenza del magistrato di sorveglianza a
deliberare in ordine ai reclami presentati dai detenuti concernenti, tra
l’altro, l’attribuzione della qualifica lavorativa e l’equa determinazione della
mercede per il lavoro penitenziario, nel richiamare esplicitamente ” la
procedura di cui all’art. 14 ter, intende fare riferimento al rito camerale
previsto dal terzo comma e non anche al precetto decadenziale di cui al primo
comma. Infatti, il termine di decadenza di dieci giorni è fissato dalla legge
solo ed esclusivamente per proporre reclamo avverso il provvedimento che dispone
o proroga il regime di sorveglianza particolare, e non è possibile estenderne
l’applicazione a fattispecie strutturalmente distinte come in materia di
remunerazione del lavoro penitenziario”.
La vicenda
Con ordinanza del
16/11/2005 il Magistrato di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile,
siccome tardivo, il reclamo avanzato dal detenuto De F. P., con il quale egli
chiedeva che gli fossero riconosciute le "maggiori spettanze retributive" per l’attività
lavorativa svolta in istituto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento
delle "somme dovute per le differenze retributive".
Il diniego del Magistrato
di sorveglianza su tale richiesta era dovuto alla tardività del reclamo che non
era stato presentato entro i dieci giorni dalla data di ricevimento dell’ultima
busta paga, secondo il combinato disposto degli artt. 69, comma 6 lett. a), e
14-ter ord. penit..
Avverso detta ordinanza
il De F. proponeva ricorso per cassazione, contestando – anche con successiva e
articolata memoria difensiva – tanto l’estraneità del termine di dieci giorni
al reclamo in materia di remunerazione del lavoro dei detenuti, quanto la
fondatezza, anche costituzionale, dell’interpretazione giurisprudenziale che
attribuisce la competenza in materia al magistrato di sorveglianza, anzichè al
giudice del lavoro.
La questione di
diritto sollevata
Il problema sollevato
dal caso di specie e sottoposto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione
è valutare l’estensibilità – secondo il combinato disposto degli artt. 69,
comma 6 lett. a, e 14 ordinamento penitenziario ” della procedura di cui
all’art. 14 ter ord. pen. anche nella materia di cui comma 6 lett. a dell’art.
69 ord. pen. (qualifica lavorativa, mercede, remunerazione, svolgimento delle
attività di tirocinio e di lavoro, assicurazioni sociali).
Nell’affrontare
il tema della tutela dei diritti in materia di lavoro carcerario il dato che
appare maggiormente evidente è la scarsità degli interventi giurisdizionali.
Il primo motivo cui ricondurre
tale situazione è la difficoltà, per i lavoratori detenuti, ad instaurare
controversie.
Nella sua originale
formulazione del 1975 l’art. 69 V comma Legge n° 354, prevedeva che il
Magistrato di Sorveglianza decidesse i reclami dei detenuti in materia di
attribuzione della qualifica lavorativa, di mercede e remunerazione, di
svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e di assicurazioni sociali,
con un ordine di servizio, cioè un atto amministrativo non impugnabile.
La natura non
giurisdizionale del procedimento disciplinato dall’art. 69 Legge n° 354/1975 era
indiscussa e all’ordine di servizio era riconosciuto effetto obbligatorio e
vincolante.
Le modifiche apportate
al sistema dal legislatore del 1986, attuando una maggiore
giurisdizionalizzazione del procedimento di decisione dei reclami del detenuto,
introdusse un nuovo procedimento speciale regolamentato attraverso il rinvio
dell’art. 69 VI comma Legge n° 354 cit. al procedimento giurisdizionale camerale
di cui all’art. l4 ter Legge n° 354 cit. e l’ordine di servizio venne sostituito
da un’ordinanza.
Secondo la nuova
formulazione dell’art. 69 VI comma:
“Il Magistrato di
Sorveglianza decide con ordinanza, impugnabile soltanto per cassazione, secondo
la procedura di cui all’art. 14 ter cit., sui reclami dei detenuti e degli
internati concernenti l’osservanza delle norme riguardanti:
a) l’attribuzione
della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonchè lo svolgimento
delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la
competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la
facoltà di discolpa”.
L’art. l4 ter,
richiamato dollo stesso art. 69, stabilisce, a sua volta, le regole
procedimentali del reclamo relative alla sua proposizione, alla sua trattazione
– in un’udienza in camera di consiglio -, garantendo sotto il rispetto del
principio del contraddittorio, realizzato attraverso la partecipazione personale
del difensore del reclamante e del pubblico ministero nonchè attraverso la
possibilità per l’interessato e l’amministrazione penitenziaria di inviare
memorie, ed, infine, con riferimento alla decisione del giudice sotto forma di
ordinanza.
Ad oggi,
pero’, la centralità della Magistratura di Sorveglianza appare piuttosto
discutibile e ancorata ad una concezione oramai superata dei rapporti di lavoro
all’interno e all’esterno del carcere.
Con la
privatizzazione del lavoro inframurario attuato con la riforma del 93 la scelta
legislativa in favore dei diversi lavori penitenziari si è modificata e si è
dato ampio spazio al campo del lavoro alle dipendenze di imprenditori, privati o
pubblici, con conseguente riduzione del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione pubblica limitato ai soli lavori domestici.
Risulta
difficile sostenere che tutte le controversie in tema di lavora carcerario
possano essere ricondotte alla procedura dell’art. 69 VI comma Legge n° 354
1975.
Cosi’,
dopo un lungo periodo caratterizzato da una serie di numerose riforme e pronunce
giurisprudenziali, si è giunti ad una ripartizione della materia, stabilendo
che la tutela garantita dalla Magistratura di Sorveglianza, attraverso il
procedimento di cui all’art. 69 VI comma Legge n° 354 cit., va limitata ai soli
detenuti addetti ai lavori c.d. domestici.
La
competenza rispetto ad ogni altro tipo di lavoro carcerario spetta, al
contrario, al Giudice Unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro.
La soluzione adottata dalla
Corte
Posto
che l’art. 69 comma 6 lett. a, in stretta coerenza col dettato dell’art. 35 n. 2
sul diritto al reclamo dei detenuti affida al Magistrato di sorveglianza la
competenza a deliberare e che lo stesso art. 69, comma 6, richiama espressamente
la procedura di cui all’art. 14 ter ” che pretende la partecipazione del
difensore e de pubblico ministero, inspirandosi al rito camerale del
procedimento di sorveglianza di cui agli artt. 666 e 667 c.p.p., la Corte ha
stabilito, il richiamo alla procedura dell’art. 14 ter. Ord. pen. ha valore
limitatamente alla disciplina del rito camerale secondo la previsione del terzo
comma dell’art. 69 e non ha una portata generale fino a ricomprendere anche il
precetto decadenziale di cui al primo comma del medesimo art. 14 ter.
Ritenuto
che tale ultima disposizione stabilisce che l’interessato puo’ proporre reclamo
“nel termine di dieci giorni” dalla comunicazione del provvedimento definitivo,
postula che si versi esclusivamente in tema di reclamo avverso il provvedimento
che disponga o proponga un regime di sorveglianza particolare, ne deriva che,
trattandosi di un termine perentorio, fino a pena di decadenza, non puo’ essere
esteso a fattispecie strutturalmente distinte, come in materia di lavoro
penitenziario.
Pertanto la Corte ha stabilito il seguente principio di diritto:
“L’art. 69, comma 6 lett. a), ord. penit., che stabilisce la competenza del
magistrato di sorveglianza a deliberare in ordine ai reclami presentati dai
detenuti concernenti, tra l’altro, l’attribuzione della qualifica lavorativa e
l’equa determinazione della mercede per il lavoro penitenziario, nel richiamare
esplicitamente ” la procedura di cui all’art. 14 ter, intende fare riferimento
al rito camerale previsto dal terzo comma e non anche al precetto decadenziale
di cui al primo comma. Infatti, il termine di decadenza di dieci giorni è
fissato dalla legge solo ed esclusivamente per proporre reclamo avverso il
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, e non
è possibile estenderne l’applicazione a fattispecie strutturalmente distinte
come in materia di remunerazione del lavoro penitenziario”.
(Lorenzo Sica, © Litis.it 19 Maggio 2006)
CASSAZIONE PENALE, Sezione
I, Sentenza n. 15322 del 03/05/2006
(Presidente S. Chieffi,
Relatore G. Canzio)
Osserva
in fatto e in diritto.
1.- Il
Magistrato di sorveglianza di Ancona con ordinanza del 16/11/2005 dichiarava
inammissibile, siccome tardivo, il reclamo con il quale il detenuto De F. P.
chiedeva il riconoscimento delle "maggiori spettanze retributive" per l’attività
lavorativa svolta in istituto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento
delle "somme dovute per le differenze retributive", sul rilievo che il reclamo
non era stato presentato entro i dieci giorni dalla data di ricevimento
dell’ultima busta paga, secondo il combinato disposto degli artt. 69, comma 6
lett. a), e 14-ter ord. penit..
Avverso
detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il De F., il quale, anche con
successiva e articolata memoria difensiva, ha contestato tanto l’estraneità del
termine di dieci giorni al reclamo in materia di remunerazione del lavoro dei
detenuti, quanto la fondatezza, anche costituzionale, dell’interpretazione
giurisprudenziale che attribuisce la competenza in materi



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