Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184 
Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti
amministrativi.
(GU n. 114 del 18-5-2006) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare
l'articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a
quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per
l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della
legge.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
prevede che «con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle
norme regolamentari».
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento
Ordinario.

- Il testo dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005,
n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernenti norme generali sull'azione
amministrativa) è il seguente:
«Art. 23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri adotta le misure necessarie alla
ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso
tale termine, l'attuale Commissione decade.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, un regolamento inteso a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le
disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente
legge.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17,
comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2 del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario,
nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i
propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonchè
al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale», è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento
Ordinario.».
Note all'art. 1:
- Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. l92, reca:
«Accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
n. 241 del 1990:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i
compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'art. 25, comma 4; vigila affinchè sia attuato il
principio di piena conoscibilità dell'attività della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».

Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e
i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario,
da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e
detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti
dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo
stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare
dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di
accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per «controinteressati», tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per «documento amministrativo», ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità
e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,
5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."

Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica
amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto de

https://www.litis.it

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