L’infedeltà insorta dopo la crisi matrimoniale non comporta l’automatico addebito della separzione – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8216 del 07/04/2006
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La nascita di
un figlio fuori dal matrimonio a pochi mesi dall’udienza di comparizione dei
coniugi non ha carattere decisivo ai fini dell’addebitabilità della separazione
in quanto dimostra solo l’esistenza di una relazione extraconiugale senza dire
se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della
crisi coniugale o, piuttosto, se essa sia intervenuta quando già era matura una
situazione di intollerabilità della convivenza.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8216 del 07/04/2006 (Presidente M. G. Luccioli,
Estensore S. Di Amato)
Con sentenza
del 24 mar. 1999 il Tribunale di Perugina dichiarava la separazione personale
dei coniugi S. V. e A. G. stabilendo, per quanto qui ancora interessa, in L.
250.000 per ciascuno dei figli minori, affidati alla madre, l’importo
dell’assegno di mantenimento a carico del V., al quale veniva anche imposto
l’obbligo di provvedere nella misura della metà alle spese straordinarie.
A.G.
proponeva appello che la Corte di Perugina rigettava con sentenza del 27 giu.
2002, osservando che: non sussistevano elementi di prova dai quali desumere che
la relazione del V. con un’altra donna era stata la causa e non l’effetto dell’intollerabilità
della convivenza lamentata da entrambi i coniugi; la G., che in primo grado non
aveva offerto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, alcun elemento da cui
desumere una maggiore capacità contributiva del coniuge rispetto a quanto
divisato dal presidente in sede di provvedimenti provvisori, nel giudizio di
appello non aveva proposto ulteriori argomentazioni o avanzato istanze
istruttorie; la parziale reciproca soccombenza aveva giustificato la
compensazione delle spese del giudizio di primo grado, mentre quelle di appello
dovevano fare carico alla G. rimasta soccombente.
Avverso detta
sentenza A. G. propone ricorso per cassazione, deducendo te motivi.
S.V. resiste
con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo
motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla
determinazione dell’assegno di mantenimento, lamentando la mancata comparazione
delle condizioni economiche al momento della separazione e la mancata
considerazione della necessità di assicurare al coniuge economicamente più
debole la conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza e la
soddisfazione delle aspettative ed esso connesse.
Il motivo è
inammissibile.
Premesso che
la questione controversa concerne la determinazione dell’assegno di mantenimento
dei figli e che, pertanto, è erroneo il riferimento ai criteri di
determinazione dell’assegno di separazione, si deve osservare che la ricorrente
si duole genericamente del mancato espletamento di una consulenza tecnica, del
mancato svolgimento di accertamenti per il tramite della Guardia di finanza e
del mancato ordine di produzione della dichiarazione dei redditi, limitandosi ad
elencare circostanze relative alle proprie difficoltà economiche, ma senza
indicare quali elementi decisivi, ai fini di una diversa determinazione
dell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del coniuge, siano stati
eventualmente trascurati o, comunque, non accertati con i mezzi istruttori dei
quali lamenta la mancata adozione.
Con il
secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla
condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del fatto che essa
aveva agito nell’interesse della prole.
Il motivo è
infondato, poichè le spese sono state regolate con il criterio della
soccombenza, che non richiede specifica motivazione.
Con il terzo
motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione per il mancato addebito
della separazione al V., lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto in
nessun conto il fatto che lo stesso, appena sei mesi dopo l’udienza di
comparizione dei coniugi, aveva avuto un figlio dalla nuova compagna.
In relazione
a tale motivo il controricorrente eccepisce la mancanza di domanda di addebito
nel giudizio di primo grado; in proposito, infatti, premesso che la G. aveva
formulato la domanda di addebito soltanto nell’atto di costituzione,
impropriamente intitolato ricorso, innanzi al giudice istruttore, rileva che la
stessa aveva concluso come alla propria comparsa, con evidente riferimento alla
comparsa di risposta in sede di udienza presidenziale che non conteneva alcuna
domanda di addebito.
L’eccezione
è inammissibile, poichè la parte vittoriosa in appello, considerata la
mancanza nel giudizio di cassazione di una norma analoga a quella dettata
dall’art. 346 c.p.c., ha l’onere di proporre ricorso incidentale per le
eccezioni pregiudiziali disattese dal giudice di appello e non puo’ limitarsi a
riproporre la questione in sede di legittimità (v. ex multis Cass. 8 genn.
2003, n. 100).
Il motivo è
comunque infondato.
In tema di
separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non puo’ fondarsi
sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone acarico dei
coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto
efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia
intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza (Cass. 28 sett. 2001, n. 12130).
In tale
prospettiva, la nascita di un figlio fuori del matrimonio e pochi mesi dopo
l’udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo, atteso che essa
dimostra soltanto l’esistenza di una relazione extraconiugale senza offrire
alcune elemento in ordine alla efficacia causale di cui sopra.
Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso; condanna la ricorrente al rimorso delle spese di giudizio liquidate in
Euro 1.300,00 di cui 1.200,00 per onorari, oltre IVA, CP e spese generali.
Roma, 10 ott.
2005.
Depositata in
Cancelleria il 7 aprile 2006.



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