Consiglio Regionale. Difetto di giurisdizione solo nei confronti di atti che non rivestano carattere amministrativo – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 11623 del 18/05/2006
Secondo la
Corte, spetta allo Stato, e per esso ai competenti organi giurisdizionali,
giudicare in sede giurisdizionale sulla sussistenza di cause sopravvenute di
incompatibilità con la carica di membro del consiglio regionale sardo e sulla
conseguente decadenza del consigliere" (negando la applicabilità ai Consigli
regionali dell’art. 66 Cost.) .. L’assoggettamento degli atti amministrativi del
Consiglio regionale al sindacato giurisdizionale "non si radica, infatti, in una
ipotetica differenza di “natura” o di funzioni fra assemblee elettive nazionali
e regionali – espressione entrambe della sovranità popolare che precluda di per
sè l’estensione alle seconde di norme e principi validi per le prime: ma
deriva, più semplicemente e decisivamente, dal principio secondo il quale “la
tutela giurisdizionale è a tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli
organi previsti dagli art. 101 ss. Cost.” ( sentenza 29/2003 cit.).
In conclusione, un difetto di giurisdizione
del giudice ordinario ed amministrativo puo’ dunque sorgere solo nei confronti
di atti del Consiglio Regionale che non rivestano carattere amministrativo; ma
siano espressione diretta di autonomia politica.
La vicenda
– Il fatto ha ad oggetto la proposizione da parte del Consiglio Regionale
della Lombardia di regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento
introdotto avanti ai TAR della Lombardia e contro il provvedimento di nomina dei
componenti dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)
assunta dal Consiglio Regionale con delibera VII/792 del 2 aprile 2003 in base
alla legge regionale 6 marzo 2002 n. 4.
La questione
di diritto e la soluzione adottata dalla Corte –
Sottesa alla vicenda esaminata è la questione
relativa al ruolo riconosciuto dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001 alle
Regioni: tale dettame, infatti, comporta una totale equiparazione fra Parlamento
nazionale e Consigli regionali e quindi dispone per l’estensione ai Consigli
regionali di quella insindacabilità degli atti anche amministrativi che viene
pacificamente riconosciuta al Parlamento.
Il principio della tutela giurisdizionale
contro gli atti della Amministrazione pubblica (artt. 113 Cost.) deve essere
ritenuto di portata generale ed in grado di coinvolgere tutte le Amministrazioni
anche di rango elevato e di rilievo costituzionale.
Eventuali deroghe a tale principio non possono
che essere di previsione costituzionale essendo, nel nostro ordinamento, gli
atti legislativi del Parlamento nazionale e delle Regioni sottoposti ad un
sindacato giurisdizionale anche se limitato e riservato ad un giudice di
particolare natura quale la Corte Costituzionale.
Quali atti allora rientrerebbero in una
previsione derogatoria?
Si tratta di atti in cui si realizzano scelte
di specifico rilievo costituzionale e politico e che non possono essere definiti
amministrativi. In relazione ad essi l’intervento del giudice determinerebbe
un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri (si pensi
ad atti del Presidente della Repubblica quali la concessione di una grazia, o lo
scioglimento delle camere, o – se si vuole- a taluni atti del Consiglio
Regionale quale il voto si sfiducia al Presidente della Regione ex art. 43 dello
Statuto Regionale del Lazio).
Esplicito richiamo nell’ordinanza va alla
tipologia di atti previsti dall’art. 31 del t.u. 26.6.1924 n. 1054; essi
rientrano nella categoria degli atti materialmente amministrativi (Cass.,
sez. un., 25 giugno 1993, n. 7075).
Detto cio’, nel dispositivo dell’ordinanza la
Corte, pero’, fa riferimento ad altre tipologie di atti che sono esonerati
dal sindacato della magistratura.
Se si legge attentamente il testo
dell’articolo 64 Cost. si comprende, infatti, che il regolamento parlamentare,
avendo come fine quello di garantire l’autonomia del Parlamento, puo’
sottrarre al sindacato giurisdizionale atti anche di natura sicuramente
amministrativa quali i provvedimenti di assunzione del personale dipendente di
ciascuna camera (Cass., sez. un., 25 giugno 1993, n. 7075; Cass., 10 giugno
2004, n. 11019). A cio’ sono da aggiungere anche gli atti con cui ciascuna
camera verifica la regolarità della nomina o della elezione dei suoi membri in
osservanza dell’art. 66 Cost.(Cass., sez. un., 25 giugno 1993, n. 7075: relativa
a decreti di nomina di senatori a vita).
Pertanto, in relazione al caso esaminato nello
specifico la Corte conclude dicendo che la insindacabilità degli atti del
Parlamento non discende, se non per un limitato numero di casi, dalla natura non
amministrativa (ma legislativa e di alto indirizzo politico) dell’atto; mentre
nella generalità dei casi trova fondamento in norme contenute in quella
particolare fonte di diritto che è il regolamento parlamentare.
Secondo la Corte, infatti, dalla recente
riforma introdotta col la legge N.3 del 2000 e dallo stesso dettato dell’art.
114 Cost. è possibile capire che esiste "un sistema istituzionale costituito
da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le
esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle
istituzioni locali" (Cass. s. u. sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005).
Tuttavia, non si puo’ parlare di una vera
estensione di autodichia conferita dai regolamenti parlamentari alle
Camere legislative nazionali: cio’ è confermato anche con la sentenza 4
febbraio 2003, n. 29, che ha affermato che "spetta allo Stato, e per esso ai
competenti organi giurisdizionali, giudicare in sede giurisdizionale sulla
sussistenza di cause sopravvenute di incompatibilità con la carica di membro
del consiglio regionale sardo e sulla conseguente decadenza del consigliere"
(negando la applicabilità ai Consigli regionali dell’art. 66 Cost.) ..
L’assoggettamento degli atti amministrativi del Consiglio regionale al sindacato
giurisdizionale "non si radica, infatti, in una ipotetica differenza di “natura”
o di funzioni fra assemblee elettive nazionali e regionali – espressione
entrambe della sovranità popolare che precluda di per sè l’estensione alle
seconde di norme e principi validi per le prime: ma deriva, più semplicemente e
decisivamente, dal principio secondo il quale “la tutela giurisdizionale è a
tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi previsti dagli art.
101 ss. Cost.” ( sentenza 29/2003 cit.).
In conclusione, un difetto di giurisdizione
del giudice ordinario ed amministrativo puo’ dunque sorgere solo nei confronti
di atti del Consiglio Regionale che non rivestano carattere amministrativo; ma
siano espressione diretta di autonomia politica.
(Annaflora Sica, © Litis.it, 1 Giugno 2006)
Cassazione Civile, Sezioni
Unite, Ordinanza n.
11623 del 18/05/2006
(Presidente
V. Carbone, Relatore M. Cicala)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio
Regionale della Lombardia propone regolamento preventivo di giurisdizione nel
procedimento introdotto avanti ai TAR della Lombardia dal dott. E. C. avverso il
provvedimento di nomina dei componenti dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente) assunta dal Consiglio Regionale con delibera VII/792
del 2 aprile 2003 in base alla legge regionale 6 marzo 2002 n. 4. Il dott. Croci
ha notificato il ricorso alla Regione Lombardia, ma il Consiglio Regionale ha
proposto intervento ad opponendum.
Il Procuratore Generale ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha
replicato alle conclusione del P.G. con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha – in
primo luogo- ampiamente argomentato circa la propria legittimazione ad
intervenire nel giudizio. Si tratta per altro di questione che non assume
rilievo in questa sede, essendo il Consiglio costituito nel giudizio di merito e
non essendo stato estromesso da tale giudizio.
Il Consiglio Regionale deduce difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo per gli atti amministrativi emanati dal
Consiglio Regionale.
Sostiene cioè che il ruolo riconosciuto dalla
legge Costituzionale n. 3 del 2001 alle Regioni comporta una totale
equiparazione fra Parlamento nazionale e Consigli regionali; e quindi la
estensione ai Consigli regionali di quella insindacabilità degli atti anche
amministrativi che viene pacificamente riconosciuta al Parlamento.
Ritiene il Collegio che simile tesi deve
essere respinta.
Si rivelano in proposito non conferenti le
ampie argomentazioni sviluppate dal Consiglio Regionale, nel ricorso ed in sede
di memorie di replica.
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