I genitori rispondono dei danni causati dai figli minorenni in caso di educazione “inadeguata” – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 8421 del 11/04/2006

I
genitori rispondono dei danni causati dai figli minorenni in caso di educazione
"inadeguata". In tali ipotesi, secondo la Cassazione, la condanna al
risarcimento dei danni scaturisce dalla inadeguata educazione impartita al
figlio, in relazione all’indole irascibile e violenta, nonchè  della parimenti
inadeguata vigilanza sulla sua condotta

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 8421 del 11/04/2006

(Presidente: F. Sabatini; Relatore: G. B. Petti)

Il giorno 4
magg. 1986 il minore G.S., mentre giocava su di un balcone con il minore A.G.,
era ferito all’occhio destro da un oggetto metallico scagliato dal G., che
disponeva di una fionda.

In sede
penale il tribunale dei minorenni di Lecce proscioglieva il G. per amnistia
escludendo, dalla imputabilità soggettiva, l’ipotesi del dolo.

Con citazione
del 8 nov. 1989 i genitori di S.G., C. S. e R. L., in proprio e nella qualità,
convenivano i genitori di A.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni subiti dal minore e dei danni riflessi subiti in proprio.

Si
costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda,

istruita la
lite, il tribunale con sentenza del 7 mag. 1993, in parziale accoglimento della
domanda, condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L.
81.510.952 oltre interessi e spese.

La decisione
era impugnata dai G. che ne chiedevano la riforma; gli appellati proponevano
appello incidentale per la mancata liquidazione del danno patrimoniale in
proprio.

Con sentenza
del 13 apr. 1995 la Corte di appello di Lecce rigettava sia l’appello principale
che quello incidentale, ponendo a carico degli appellanti principali il ¿ delle
spese di secondo grado e compensando nel resto.

Ricorrevano
per cassazione i G. e questa Corte, con sentenza del 23 ott. 1998 accoglieva il
primo motivo del ricorso, sul punto della omessa valutazione della condotta del
minore, ai fini della responsabilità civile.

I G.
riassumevano la causa, con atto del 26 feb. 1999, insistendo per il rigetto
della domanda attrice.

Gli appellati
chiedevano il rigetto dell’appello e, in via gradata, la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.

Con ordinanza
motivata del 23 giu. 2000 la Corte di rinvio disponeva di ufficio l’acquisizione
in copia autentica degli atti relativi al procedimento penale.

Con sentenza
del 16 lug. 2001 la Corte di appello di Lecce cosi’ decideva: rigetta l’appello
e condanna gli appellanti, in solido, oltre al già disposto pagamento, in
favore di G.S., della somma di L. 55.253.829, con la rivalutazione medio tempore
maturata sino al tempo della decisione, con interessi legali sulla medesima
somma rivalutata, con la medesima decorrenza e sino al soddisfo (v. amplius in
dispositivo); condanna in solido gli appellanti, in favore degli appellati, alla
metà delle spese di lite, compensando tra le parti la restante parte (v.
amplius in dispositivo).

Contro la
decisione ricorrono i G. A. ed A. (ora maggiorenne) e G. R., con un unico atto
di ricorso affidato a sei motivi; resistono le controparti con controricorso.


MOTIVI DELLA
DCISIONE

Il ricorso
non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Nel primo
motivo si deduce l’error in procedendo per l’illegittimità dell’ordinanza con
la quale il giudice del rinvio ha disposto l’acquisizione del fascicolo
processuale penale, senza una richiesta di parte.

In senso
contrario si osserva che l’ordinanza era doverosa a seguito della sentenza
rescindente di questa Corte che aveva cassato con rinvio in ordine alla verifica
della condotta del minore danneggiante, e dunque il materiale probatorio del
processo penale ben poteva essere utilizzato a completamento della valutazione
delle condotte.

Non senza
rilevare che l’ordinanza istruttoria in oggetto non è stata oggetto di reclamo
e che sul materiale probatorio penale si è svolta ampia discussione nel
contraddittorio delle parti (cfr. art. 345 e 356 c.p.c. nel testo vigente
all’epoca dell’appello e Cass. 1 ago. 2001 n. 10497 Cass. 23 lug. 1999 n. 7953).

Nel secondo
motivo si deduce la violazione del giudicato penale esterno dei criteri indicati
dal giudice dei rinvio in ordine alla valutazione della condotta colpevole del
minore.

La tesi è
che per applicare l’amnistia il giudice penale ha dovuto escludere il dolo
nell’azione lesiva, mentre il giudice del rinvio ha valorizzato le dichiarazioni
rese dal minorenne nel corso del processo penale, da cui emergeva un’azione
istintiva ma posta in essere con animo irato.

In senso
contrario si osserva che il provvedimento di amnistia ha estinto la punibilità
del reato mentre il giudizio era in corso e prima del suo esaurimento, pertanto
non si è formata una re giudicata penale, ma un effetto giuridico estintivo del
reato.

Si aggiunge
che l’effetto devolutivo della statuizione di rinvio posto da questa Corte in
sede rescindente, includeva la valutazione della imputabilitàcivile per colpa,
ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del codice civile, dovendosi dapprima valutare
se il minore fosse capace di intendere e volere, e nel caso positivo, valutarne
la condotta colposa in senso lato (essendo la imputabilità soggettiva
dell’illecito civile inclusiva del dolo e della colpa) e quindi valutare anche
la responsabilità dei genitori, per culpa in vigilando o in eligendo.

Non sussiste
quindi alcuna violazione di un inesistente giudicato esterno e la valutazione
dell’imputabilità è stata svolta in modo ampio, considerando il minore capace
di intendere e volere.

Nel terzo
motivo si deduce vizio della motivazione su punti decisivi ed in particolare sul
valore delle dichiarazioni confessorie rese dal minore imputato nel corso
dell’istruttoria e del dibattimento penale.

Il motivo
difetta di autosufficienza in quanto non riproducendo in esteso tali
dichiarazioni impedisce di valutare comparativamente agli argomenti utilizzati
dal giudice del rinvio.

Non senza
rilevare che sul punto la motivazione è ampia, analitica e coerente (v. ff.
7,8,9 della motivazione).

Nel quarto
motivo si dubita della valutazione relativa alla capacità di intendere e volere
del minore danneggiante all’epoca dei fatti.

Il motivo è
inammissibile per la sua novità e genericità e contraddice la stessa
declaratoria di amnistia (se vi era incapacità il proscioglimento sarebbe stato
pieno) e comunque la valutazione compiuta dai giudici del riesame in ordine alla
capacità piena del giovanetto.

Nel quinto
motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione
sull’applicazione dell’art. 2048 c.c. sostenendosi che i genitori avevano dato
la prova liberatoria di cui al capoverso.

In senso
contrario si osserva che i giudici del rinvio (ff. 8 e 9 della motivazione)
hanno rilevato, con puntuale ed esaustiva motivazione, l’inadeguata educazione
impartita al figlio, in relazione all’indole irascibile e violenta, e
l’inadeguata vigilanza sulla sua condotta.

La prova
liberatoria incombeva ai genitori ricorrenti e non è stata data, secondo il
prudente apprezzamento compiuto dai giudici del riesame.

Nel sesto
motivo si deduce l’error in iudicando sulla prova del danno e sulla valutazione
della sua congruità.

Sulla prima
censura, si osserva che il fatto storico risulta verificato sia per la
imputabilità soggettiva (condotta lesiva del soggetto agente) sia per la
causalità materiale (evento di danno come conseguenza della condotta),
attraverso il prudente apprezzamento delle prove, congruamente motivato; la
gravità ella lesione è stata adeguatamente valutata dal consulente di ufficio,
specialista in oculistica, e tale valutazione è stata recepita dal giudice al
fine della liquidazione del danno e della invalidità pari al 21%.

Il motivo è
pertanto infondato.

Al rigetto
del ricorso segue la condanna, in solido, dei ricorrenti alle spese del giudizio
di cassazione, liquidate in favore delle parti resistenti come in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il
ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del
giudizio di cassazione in favore di C.S., R.L. e G.S., che liquida in
complessive euro 5100,00 di cui 100,00 per spese, oltre accessori e spese
generali come per legge.

Roma, 8 feb.
2006.

Depositata in
Cancelleria l’11 aprile 2006.

 

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