Per la liberazione condizionale è necessario che il condannato dia prova della intervenuta emenda – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 18486 del 25/05/2006
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Ai fini della concessione della liberazione
condizionale, è necessario che il condannato dia prova della intervenuta
emenda. Tale prova non puo’ dirsi raggiunta in presenza di una condotta
altalenante ed in assenza di un effettivo senso di colpa. Questa, in sostanza,
la motivazione con cui i Supremi giudici hanno rigettato
l’affidamento
in una struttura terapeutica,
al posto del carcere, alla giovane Erika De Nardo, l’allora giovanissima
omicida, insieme al fidanzano
Omar, della madre Giusy Cassini
e del fratellino Gianluca.
CASSAZIONE
PENALE, Sezione I, Sentenza n. 18486 del 25/05/2006
(Presidente
M. Sossi, Relatore P. Mocali)
Con il
provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni Milano – in
funzione di Tribunale di Sorveglianza – rigettava la richiesta di liberazione
condizionale, con inserimento in struttura terapeutica, avanzata dalla D. N..
Rilevato che
la richiesta si poneva in funzione di evitare alla condannata il trasferimento
in un carcere per adulti, osservava il tribunale che era carente il requisito
del sicuro ravvedimento (inteso come conclusione del processo di riadattamento
sociale, giustificativo di una prognosi negativa circa la futura recidività).
Invero, dalla relazione psicologica di sintesi in atti, emergeva che la ragazza
denotava un progressivo adattamento alla vita carceraria, che le era valsa la
concessione (seppure non per tutti i semestri di detenzione) della liberazione
anticipata; e che aveva seguito studi regolari, ma la revisione del vissuto
criminale – peraltro di gravissima entità – era tuttora in corso e presentava
caratteristiche di forte discontinuità. La D. N. mostrava aperture di
consapevolezza, ma la loro intermittenza e la mancanza di un effettivo senso di
colpa esigevano ancora un trattamento lungo e tutt’altro che scontato negli
esiti, per la presenza di un marcato assetto di natura schizoide, che scinde
costantemente i fattori affettivi da quelli cognitivi, non permettendone
l’armonizzazione.
Anche le
relazioni degli operatori penitenziarii, concludendo per il collocamento della
ragazza in comunità terapeutica, testimoniavano dell’oscillazione continua del
suo comportamento, migliorato ma ancora lontano dalla adesione consapevole e non
solo opportunistica alle regole imposte.
In
conclusione, la tesi difensiva della necessità di una terapia psichiatrica
funzionale al ravvedimento, non poteva essere accolta, sacrificandone altrimenti
il requisito sopra indicato, posto ineludibilmente dalla legge, per la
concessione della liberazione condizionale.
Avverso tale
pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la D. N., che
denunciava vizio della motivazione.
La norma che
richiede il sicuro ravvedimento del condannato non era stata interpretata
secondo logica dal tribunale. La necessità di un percorso terapeutico,
funzionale alla riabilitazione completa della condannata, era già stata
indicata dal giudice di merito e aveva poi trovato pratica attuazione nel corso
della detenzione; lo scopo era quello, appunto, di ottenere la completa
rielaborazione del tessuto criminale e l’acquisizione del senso di colpa, che
l’ordinanza impugnata indica come tuttora carenti. Il passaggio dal carcere
minorile a quello per adulti comprometteva irreparabilmente il percorso
iniziato; era dunque necessario interpretare con logica il testo letterale della
normativa di riferimento.
Il ricorso è
infondato, al limite della inammissibilità.
L’ordinanza
impugnata ha invero argomentato sulla carenza di presupposto normativo per la
concessione della liberazione condizionale – ovvero, secondo la previsione
dell’art.179 c.p., la prova della intervenuta emenda, per aver dato il
condannato prove effettive e costanti di buona condotta,
qui giustamente riassunte nel concetto di sicuro
ravvedimento – senza incorrere in vizi logico – giuridici; ed osservando
correttamente come la condotta altalenante del soggetto (che accanto al corso di
studi regolarmente seguito, mostrava aperture di consapevolezza, circa i delitti
terribili commessi, solo sporadiche ed era ben lungi dall’aver acquisito un
senso di colpa reale, come sintomo definitivo della raggiunta emenda) non
consentisse di formulare un giudizio positivo, rispetto alla richiesta avanzata.
Con la
conseguente e condivisibile osservazione che la liberazione condizionale era
vista dalla attuale ricorrente solo come uno strumento per evitare il carcere
per adulti e per poi, attraverso il beneficio, avvicinarsi a quel traguardo di
emenda tuttora ben lungi; e, a ben vedere, a tale visione corrisponde il
contenuto del ricorso, dal quale si evince che sostanzialmente la ricorrente
ammette non essersi integrato il presupposto normativo inizialmente richiamato,
ma insiste a chiedere il beneficio perchè le puo’ servire per acquisirlo. E
pero’ l’ordinanza impugnata ha ben risposto sul punto, correttamente affermando
che le caratteristiche dell’istituto in esame non possono essere piegate alle
contingenti esigenze del soggetto condannato, allorchè – come nella specie –
questo non appaia meritevole del medesimo.
Il ricorso
deve dunque essere rigettato, senza ulteriori sanzioni, essendosi il
procedimento ancora svolto nell’ambito della procedura per i minori.
P.Q.M.
rigetta il
ricorso.
Cosi’ deciso
in Roma, addi’ 26.4.2006.
Depositata in
Cancelleria il 25 maggio 2006.
Vedi anche:
– Erika resta in
carcere, non si è ravveduta". Dalla Cassazione il "no" all’affidamento ad una
struttura terapeutica



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