Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali – LEGGE 01/06/2006 n.202


LEGGE 1
giugno 2006 n. 202

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 2006, N. 136, RECANTE PROROGA
DI TERMINI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI.

(G.U.
n 126 del 01/06/2006
)

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. E’ convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, recante
proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


 


 Testo del
decreto-legge 3 aprile 2006 n. 136 convertito, senza modificazioni, con la legge
1 giugno 2006 n. 202

(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006)



Art. 1.

1. All’articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: «entro il 13 dicembre 2006», sono inserite le seguenti: «e,
per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007,».

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole:
«31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2006» ed al quarto
periodo le parole: «15 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno
2006».

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge qui
pubblicato:

«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ disporre entro il 31 dicembre
2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre
2007. In deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento e settori produttivi ed
aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale
territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’art. 1, comma 155, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga, del 40 per cento
per le proroghe successive. All’art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’art. 7-duodecies, comma
1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 (Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti
di solidarietà, nonchè disposizioni finanziarie), come modificato dal
decreto-legge qui pubblicato:

«1. Al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori adulti che compiono
cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica
strumentale Italia lavoro, un programma sperimentale per il sostegno al reddito,
finalizzato ai reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti
entro il 31 maggio 2006 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le
imprese, ove non abbiano cessato l’attività. Il programma si articola nei
periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa
cessazione del rapporto di lavoro, passano al programma di reimpiego e le
modalità di partecipazione al programma stesso delle aziende interessate,
nonchè gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali approva entro il 15 giugno 2006 il piano di riparto tra le
imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.».

Art. 2.

1. Il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti
UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
incrementato per l’anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro
per l’anno 2006, ai provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
utilizzando parte dell’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

– Si riporta il testo dell’art. 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):

«3. E’ istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di
euro per l’anno 2005.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

https://www.litis.it

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